Il “rideposito” di un marchio, sebbene possa essere considerato indice della volontà di utilizzare, prima o poi, il marchio medesimo, non vale di per sè a superare la sanzione di decadenza del voluta dal legislatore ex art. 24, co. 1, c.p.i.
In tema di segni distintivi di un’impresa, in ossequio al principio di unitarietà degli stessi, chi acquista il diritto su un segno utilizzato in una determinata funzione tipica (nella specie, di insegna) acquista il diritto sul medesimo anche in riferimento alla utilizzazione in funzioni ulteriori e diverse (nella specie, come ditta e in tabelloni pubblicitari), ferma restando l’estensione della tutela all’ambito territoriale raggiunto in riferimento all’uso fattone.
In caso di acquisita notorietà meramente locale di un segno distintivo, il “preutente” di fatto, oltre ad avere il diritto di fare uso di tale segno distintivo in ambito locale, non ha anche il diritto di vietare ad altri di fare uso di segni distintivi ad esso uguali o comunque interferenti, essendo configurabile una sorta di regime di “duopolio”, atto a consentire, nell’ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato.