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Diritto di cronaca e di critica, tra continenza e svilimento dell’immagine del Consorzio e della DOP
In tema di esercizio del diritto di cronaca e di critica ex art. 21 Cost., pur in presenza dei requisiti...

In tema di esercizio del diritto di cronaca e di critica ex art. 21 Cost., pur in presenza dei requisiti della veridicità della notizia e dell’interesse pubblico all’informazione, la scriminante non opera qualora difetti il requisito della continenza espositiva, che non risulta rispettato quando le modalità comunicative si concretizzano attraverso una correlazione, non necessaria, tra i fatti, veri, e le DOP e i marchi di un Consorzio, al solo fine di aumentare la risonanza mediatica dei contenuti diffusi e della campagna condotta, con conseguente responsabilità per illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c. Sotto il profilo del diritto di critica, che parimenti non è invocabile quale scriminante se si manifesta attraverso modalità comunicative non necessarie, ultronee ed allusive oltrepassanti la continenza, la diversa valutazione resa in sede penale, specie se pronunciata in fase di archiviazione e sulla base di un autonomo compendio istruttorio, non ha efficacia dirimente nel giudizio civile, regolato da criteri propri.

Gli artt. 20 e 30 c.p.i. sono volti alla tutela della DOP e del marchio da ipotesi di contraffazione, agganciamento, diluizione o corrosione dei segni distintivi, al fine di avvantaggiare propri prodotti o servizi e quindi sono inapplicabili alla fattispecie di video o testi di inchieste giornalistiche.

Il pregiudizio non patrimoniale derivante dallo svilimento dell’immagine della DOP, dei marchi nonché dell’onore e della reputazione del Consorzio, è risarcibile, ai sensi dell’art. 2059 c.c., a fronte di un illecito connotato da particolare gravità, reiterazione, ampia diffusione anche internazionale e specifiche modalità di realizzazione attraverso il web, con liquidazione in via equitativa in mancanza di allegazioni utili alla quantificazione.

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Evocazione illecita di una IGP: il caso “Aceto Balsamico di Modena”
L’evocazione illecita della IGP si configura quando l’uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente...

L’evocazione illecita della IGP si configura quando l'uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra la denominazione contestata e la denominazione protetta.

L'esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare, dall'incorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva e anche, in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la denominazione protetta e la denominazione contestata o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti dalla denominazione registrata e i prodotti (o servizi) contrassegnati dalla denominazione contestata.

Come avviene per la valutazione del rischio di confusione, anche per il rischio di evocazione bisogna effettuare una valutazione globale, che tenga conto dell’interdipendenza dei fattori che generano il rischio e della possibilità che essi si integrino, e ciò implica che la scarsa capacità evocativa intrinseca di un segno può essere compensata da un forte somiglianza dei prodotti.

L’espressione “origine” va intesa sia nel significato di «provenienza geografica», sia nel significato di «produzione d’origine», e trova applicazione tanto se il consumatore è indotto a ritenere, a torto, tanto che il prodotto provenga dalla zona geografica di riferimento della denominazione registrata, quanto se è indotto a ritenere che esso faccia parte di una produzione oggetto della denominazione registrata.

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Tutela delle denominazioni di origine protetta
L’illecita evocazione di una denominazione di origine protetta si configura quando l’uso di una denominazione o di un marchio produce,...

L'illecita evocazione di una denominazione di origine protetta si configura quando l'uso di una denominazione o di un marchio produce, nella mente del consumatore medio, un nesso sufficientemente diretto e univoco con la denominazione protetta. La valutazione deve essere condotta in modo globale, tenendo conto di una pluralità di elementi, quali l'incorporazione parziale della denominazione protetta, l'affinità fonetica e visiva tra i segni, la vicinanza concettuale e il contesto complessivo di commercializzazione, ivi compresi i contenuti del sito web aziendale e del materiale pubblicitario che creano un legame tra il prodotto e il territorio protetto.

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L’evocazione illecita di una IGP sussiste solo se il segno contestato richiama gli elementi protetti della denominazione tutelata.
In tema di evocazione illecita di una Indicazione Geografica Protetta (IGP), il concetto di evocazione comporta un giudizio sulla fattispecie...

In tema di evocazione illecita di una Indicazione Geografica Protetta (IGP), il concetto di evocazione comporta un giudizio sulla fattispecie concreta, diretto a valutare l’idoneità del segno contestato a evocare o, quantomeno, a connettersi con la denominazione protetta (nello specifico, con l’origine geografica della stessa, con la reputazione o con le caratteristiche del prodotto ad esso associato).

E dunque, per accertare l’esistenza di un’evocazione è essenziale che il consumatore stabilisca un collegamento tra le denominazioni utilizzate per designare il prodotto in questione e l’IGP, e, tale valutazione può essere compiuta unicamente facendo riferimento alla percezione del consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Ne discende che tale giudizio spetta al giudice nazionale, essendo il solo idoneo a poter compiere una valutazione globale che tenga conto dell’insieme dei diversi elementi della denominazione registrata, comprese anche le similarità fonetiche e visive.

La tutela della IGP rileva unicamente con riguardo alla parte geografica della denominazione. Sicché l’evocazione illecita può sussistere ove essa investa gli elementi protetti. [nel caso di specie l'indicazione di "aceto balsamico" è stato considerata lecita e non evocativa della IGP dell'aceto balsamico di Modena].

 

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Risarcimento del danno da violazione della denominazione d’origine/indicazione geografica “Scotch Whisky”
Nell’illecito di concorrenza sleale la colpa dell’autore si presume ex art. 2600 comma 3 c.c. Lo sfruttamento illecito attraverso l’evocazione...

Nell’illecito di concorrenza sleale la colpa dell’autore si presume ex art. 2600 comma 3 c.c. Lo sfruttamento illecito attraverso l’evocazione del Paese che conferisce tutte quelle caratteristiche tipiche al prodotto e il richiamo ai pregi dello stesso viene eseguito per immettere sul mercato prodotti di qualità inferiore, con una riduzione dei costi tramite l’utilizzo di materiali meno pregiati, così danneggiando gravemente l’immagine di successo e il prestigio dei produttori di quel determinato prodotto. L’offuscamento dell’immagine nonché lo svilimento del prodotto originale avranno la logica conseguenza di ridurre le vendite. [Nel caso di specie, va accolta la domanda risarcitoria per il danno all’immagine subito da THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION (SWA) per effetto della promozione, offerta in vendita e vendita da parte della convenuta di prodotti in violazione del Regolamento (CE) 110/2008, degli artt. 29 e 30 c.p.i., dell’art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c. e di accordo transattivo sottoscritto tra le parti.]

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La tutela del marchio tra secondary meaning e indicazione geografica non registrata
Per giungere alla riabilitazione del marchio (secondary meaning) non sarà sufficiente il generico accertamento della sua notorietà, piuttosto occorrerà accertare...

Per giungere alla riabilitazione del marchio (secondary meaning) non sarà sufficiente il generico accertamento della sua notorietà, piuttosto occorrerà accertare se realmente, nella percezione del pubblico, si sia operato il mutamento di significato del segno, da generico a specifico, in cui consiste appunto l’acquisto di capacità distintiva. A tal fine sarà pertanto necessario completare l’uso, diffuso e per un periodo di tempo lungo, con ulteriori elementi quali i dati delle spese e investimenti pubblicitari (da valutarsi anche in relazione al fatturato globale dell’impresa), i resoconti pubblicati dalla stampa, le indagini demoscopiche, eventuali analisi del linguaggio effettuate da esperti, occorrendo infine accertare che una frazione significativa degli ambienti interessati identifica il prodotto grazie al marchio come proveniente da un’impresa determinata.

In tema di indicazioni geografiche, la normativa nazionale può solo, e nei limiti della non compromissione degli obiettivi del regolamento comunitario e del mancato contrasto con la normativa antitrust comunitaria, tutelare le indicazioni geografiche nei casi in cui l’indicazione della provenienza geografica sul prodotto prescinde da qualsiasi riferimento alla qualità dello stesso, fungendo da mera indicazione di origine.

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I presupposti per la sussistenza della “evocazione” della denominazione protetta
Con riguardo al concetto di “evocazione”, la Corte di Giustizia lo ritiene sussistente nel caso in cui il termine utilizzato...

Con riguardo al concetto di "evocazione", la Corte di Giustizia lo ritiene sussistente nel caso in cui il termine utilizzato incorpori una parte della denominazione protetta di modo che il consumatore sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione protetta nonché in presenza di analogie fonetiche, visive e concettuali tra le denominazioni in un contesto in cui i prodotti siano simili nel loro aspetto esterno (decisione del 4 marzo 1999, causa C-87/97).

L'evocazione viene avvalorata, altresì, ogni qualvolta sussista una similarità visiva [nella grafica delle etichette contestate e quelle del prodotto registrato] in presenza di prodotti di apparenza analoga [entrambi riposti in buste di rete].

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Sulla sussistenza del requisito dell’evocazione in tema di prodotti che contrastano con denominazioni di origine protetta. Il caso “balsamico delicato”.
In tema di denominazioni di origini protette, spetta al giudice nazionale accertare la sussistenza del presupposto dell’evocazione, per tale intendendosi...

In tema di denominazioni di origini protette, spetta al giudice nazionale accertare la sussistenza del presupposto dell'evocazione, per tale intendendosi il collegamento che si instaura tra prodotti di apparenza analoga e con denominazioni di vendita che presentino una similarità fonetica e visiva (salvo il caso in cui tale similarità sia dipesa da circostanze fortuite). (altro…)

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La denominazione di origine protetta: ordinanza d’ingiunzione per violazione dell’ art. 5, comma I, D.lgs. n. 297/2004
Il D.lgs. 19.11.2004, n. 297, recante “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni...

Il D.lgs. 19.11.2004, n. 297, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari", non può dirsi abrogato in seguito all'entrata in vigore del successivo regolamento comunitario n. 510/2006. (altro…)

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Opposizione a sanzione amministrativa e competenza del Tribunale delle Imprese
Non è competente il Tribunale delle Imprese nei casi in cui venga promossa opposizione a sanzione amministrativa in relazione all’impiego...

Non è competente il Tribunale delle Imprese nei casi in cui venga promossa opposizione a sanzione amministrativa in relazione all'impiego commerciale di indicazioni geografiche e denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari. Ai sensi dell'art. 134 c.p.i., infatti, sono riservati alla competenza del Tribunale delle Imprese solo i procedimenti aventi ad oggetto la tutela dei diritti di proprietà industriale in favore del titolare, o di chi vanta comunque un diritto derivato. (altro…)

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