Nel caso di un brevetto di secondo uso medico l'interferenza non può dirsi accertata ove il farmaco generico, nella propria autorizzazione al commercio, contenga già una chiara limitazione ad usi liberi da vincoli brevettuali. Perché sussista interferenza da parte di un altro prodotto proveniente da un altro operatore di mercato, è necessario che quest’ultimo non solo sia idoneo in astratto all’impiego rivendicato ma occorre che nel foglietto illustrativo sia indicato l’uso rivendicato nel brevetto.
Ai fini della validità di una certificazione di protezione complementare, strumento diretto ad estendere temporalmente la tutela del brevetto di base, ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE n. 469/2009 non è sufficiente applicare le "regole sull'ambito di protezione", ossia i principi di cui all'art. 69 della CBE e del Protocollo relativo alla sua interpretazione, ma è necessario applicare un più stringente criterio, in forza del quale la combinazione dei principi attivi del farmaco siano "esplicitamente menzionati" ovvero "necessariamente e specificatamente ricompresi" nel testo delle rivendicazioni del brevetto base.
La revoca definitiva di un brevetto europeo da parte del Board of Appeal dell’Ufficio europeo brevetti comporta la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di nullità della frazione italiana del medesimo brevetto proposta dinanzi al giudice nazionale.
Non implica attività inventiva ex art. 48 c.p.i. l’invenzione di un regime di dosaggio di un farmaco se la medesima modalità di somministrazione è indicata nella descrizione di un brevetto anteriore, anche se alla data di priorità non esisteva un supporto sperimentale diretto dei suoi effetti terapeutici vantaggiosi ma il quadro dello stato dell’arte consentiva all’esperto del ramo di confidare in una ragionevole aspettativa di successo.
L’interferenza di un coniugato coi diritti brevettuali conferiti dal brevetto di base si analizza adottando i normali criteri di valutazione della contraffazione, e non quelli più stringenti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea nel valutare se (altro…)
L’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 469/2009 dev’essere interpretato nel senso che, per poter ritenere che un principio attivo sia protetto da un brevetto, non è necessario che lo stesso sia menzionato nelle rivendicazioni di tale brevetto mediante una formula strutturale; qualora tale principio attivo sia coperto da una formula funzionale (altro…)
Ai sensi dell’art. 1, lett. b) del Reg. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (CPC), per “prodotto”, che possa ritenersi “protetto dal brevetto di base” ex art. 3, lett. a) del Regolamento stesso, non deve (altro…)