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Tribunale di Milano, 8 Febbraio 2021, n. 1015/2021

Difetto di attività inventiva del regime di dosaggio di un farmaco già indicato nell’arte nota

Tribunale di Milano, 8 Febbraio 2021, n. 1015/2021
Difetto di attività inventiva del regime di dosaggio di un farmaco già indicato nell’arte nota

Difetta di attività inventiva ai sensi dell’art. 48 c.p.i. il brevetto relativo a un nuovo regime di dosaggio di un principio attivo noto quando l’anteriorità più prossima rivendica e descrive specificamente, in alternativa alla somministrazione corrente, un regime di somministrazione assai vicino, e la soluzione brevettata [aumento della dose e riduzione della frequenza di somministrazione] ne costituisce una variante ovvia. La mancanza, alla data di priorità, di un supporto sperimentale diretto dell’indicazione contenuta nell’anteriorità non è decisiva quando lo stato della tecnica consentiva all’esperto del ramo di confidare in una ragionevole aspettativa di successo, tanto più se neppure il brevetto contestato era corroborato da dati sperimentali al momento del deposito.

La ragionevole aspettativa di successo, ai fini della valutazione dell’attività inventiva, non richiede che l’esperto del ramo potesse prevedere con esattezza l’effetto complessivo della soluzione, essendo sufficiente che egli potesse ragionevolmente ritenere che un’ulteriore sperimentazione, priva di particolari difficoltà, avrebbe prodotto effetti positivi quale soluzione alternativa di somministrazione del medesimo principio attivo; la circostanza che un determinato schema di somministrazione fosse già noto e applicato nel settore per altri farmaci rende ovvia e naturale la sperimentazione su di esso.

La rivendicazione che si differenzia da quella di un brevetto privo di attività inventiva per una sola caratteristica aggiuntiva [il pH della composizione farmaceutica], che non modifica in modo significativo l’analisi della non ovvietà, è parimenti nulla per difetto di attività inventiva.

La revoca definitiva di un brevetto europeo da parte della Divisione di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di nullità della frazione italiana del brevetto proposta davanti al giudice nazionale, perché fa venir meno l’interesse delle parti a una decisione e ogni ragione di contrasto tra le stesse.

Data Sentenza: 08/02/2021
Carica: Presidente
Giudice: Caterina Macchi
Relatore: Carmelo Barbieri
Registro: RG 14639 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 16/04/2021
Massima a cura di: Carmine Di Benedetto
Carmine Di Benedetto

Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013. Exchange Student presso The George Washington University School of Law, Washington, D.C., Stati Uniti, 2012. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano.

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