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Procedimento cautelare per violazione di marchio e concorrenza sleale: valutazione del periculum in mora e della strumentalità rispetto al giudizio di merito
Il reclamo proposto nei confronti di soggetti che non sono stati parte del giudizio di primo grado va dichiarato inammissibile...

Il reclamo proposto nei confronti di soggetti che non sono stati parte del giudizio di primo grado va dichiarato inammissibile nei confronti dei medesimi soggetti.

Affinché il requisito della c.d. "strumentalità" dell'istanza proposta in via cautelare sia soddisfatto, non è necessario che il ricorso riporti espressamente le domande del giudizio di merito, ma è sufficiente che queste siano sufficientemente desumibili, anche con un ragionevole sforzo, dal tenore dell'atto introduttivo del procedimento d'urgenza.

L'applicabilità dell'art. 2598 c.c. non può essere esclusa per il fatto che entrambe le parti del giudizio siano degli enti privi di lucro, in quanto ciò che rileva è che i soggetti operino come imprenditori, e quindi esercitino un'attività economica organizzata al fine dello scambio dei beni e dei servizi ex art. 2082 c.c., intendendosi per "economica" non solo l'attività che tenda a conseguire un utile, ma anche quella che tende alla copertura dei costi con i ricavi.

In relazione alla valutazione circa il periculum in mora, il requisito dell'irreparabilità sussiste non solo quando il danno che il ricorrente patirebbe in attesa dell'esito del giudizio di merito non potrebbe essere ristorato in nessuno modo (c.d. irreparabilità assoluta), ma anche laddove il pregiudizio sia riparabile in misura incerta o incompleta o con particolare difficoltà (c.d. irreparabilità relativa).

Nel caso di violazione di marchio, il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione o dalla reiterazione dell'illecito può senz'altro dirsi connotato dal carattere dell'irreparabilità, in considerazione del fatto che in tal caso il titolare del marchio rischierebbe di veder ulteriormente diluita la capacità distintiva del proprio segno e di perdere delle quote di mercato.

Con riferimento agli atti di concorrenza sleale consistenti nell'uso di segni distintivi analoghi e nella denigrazione dell'attività svolta da un concorrente, anche la prosecuzione o la reiterazione di tali condotte rischia di determinare uno sviamento della clientela e di far perdere all'impresa che subisce tali condotte delle quote di mercato.

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La confondibilità nell’illecito concorrenziale
La verifica della sussistenza o meno della confondibilità con l’attività o i prodotti di un concorrente deve essere espletata avendo...

La verifica della sussistenza o meno della confondibilità con l'attività o i prodotti di un concorrente deve essere espletata avendo riguardo all'impressione che, presumibilmente, la somiglianza dei segni può suscitare nel consumatore medio, dotato di ordinaria diligenza e capacità, considerando sempre la specifica tipologia di clientela cui il prodotto è destinato, oltre al livello di attenzione che mediamente il consumatore presta in relazione alla tipologia di prodotto di cui trattasi. Laddove non si tratti di un prodotto di durata e/o di lusso l'attenzione del consumatore non si può considerare certamente elevata.

Per la configurabilità dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c. è sufficiente che sussista la possibilità di confusione eseguita con un giudizio di probabilità e non è necessario che si produca un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto leso essendo sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno.

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Azione di contraffazione del marchio: modalità di valutazione del rischio confusorio
La tutela prevista dall’art. 2598, comma 1, c.c., è cumulabile con quella specifica posta a protezione di segni distintivi tipici,...

La tutela prevista dall’art. 2598, comma 1, c.c., è cumulabile con quella specifica posta a protezione di segni distintivi tipici, trattandosi di azioni diverse per natura, presupposti, ed oggetto, stante il fatto che la prima ha carattere personale e presuppone la confondibilità con i prodotti del concorrente, mentre la seconda, a tutela delle privative industriali, ha natura reale ed opera anche indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti e prescinde da connotazioni soggettive.

Ai fini del giudizio di confondibilità, di cui dell’art. 20 c.p.i., il c.d. rischio confusorio deve essere accertato attraverso una valutazione globale, tenendo conto dell’impressione d’insieme che suscita il raffronto tra i due segni mediante un esame unitario e sintetico che tenga in considerazione diversi fattori, quali la identità/somiglianza dei segni, la identità/somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti, in relazione al normale grado di percezione dei potenziali acquirenti del prodotto del presunto contraffattore.

In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento del giudice sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti, non deve avvenire in via analitica attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni elemento, ma in via globale e sintetica, mediante una valutazione d’impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che deve essere condotta alla stregua della normale diligenza e avvedutezza del consumatore di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro.

Una volta accertato il c.d. fumus boni juris, il periculum in mora è da ritenersi in re ipsa poiché la concorrenza confusoria comporta di per sé un drenaggio irreversibile di clientela e devalorizzazione o discredito dell’immagine commerciale e dei segni distintivi.

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Imitazione servile e caratteristiche esteriori dei prodotti
In tema di concorrenza sleale confusoria, l’imitazione rilevante ai sensi dell’ art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione...

In tema di concorrenza sleale confusoria, l'imitazione rilevante ai sensi dell' art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto. Si configura la fattispecie di imitazione servile quando questa risulti attuata in maniera tale da poter trarre in inganno il consumatore, di guisa che egli, volendo acquistare la merce di un determinato produttore, possa confonderla con quella di un suo concorrente .

Al fine di ritenere integrato l’illecito di imitazione servile, la novità e la capacità distintiva delle caratteristiche imitate devono essere presenti, in via cumulativa. La capacità distintiva riguarda solamente quelle forme idonee a ricollegare il prodotto a una determinata impresa, mentre la novità fa riferimento alle forme differenti a quelle già prodotte e immesse sul mercato da altri. L'oggetto dell'imitazione deve cadere sulla forma dotata di efficacia individualizzante e del carattere della novità, tenuto conto altresì degli importanti effetti della norma che , pur in mancanza di diritti di privativa, impone il contemperamento con la necessità di garantire la massima competizione sul mercato. Laddove si attribuisse tutela per imitazione servile ad ogni elemento di novità esteriore del prodotto, si addiverrebbe alla conseguenza paradossale, non voluta dell’ordinamento, di attribuire tutela temporalmente illimitata a disegni o modelli non registrati. Pertanto, la necessaria coesistenza di novità e capacità distintiva del prodotto imitato deve essere accertata con particolare rigore.

La capacita distintiva del prodotto imitato si configura quando il prodotto imitato sia dotato di notorietà qualificata, presentando caratteristiche tali da distinguerlo nell'ambito della fetta di mercato interessato in quanto proveniente da un determinato produttore e non può dunque discendere dalla sola novità del prodotto, nel senso che non è sufficiente che un prodotto sia nuovo per concludere che il consumatore medio lo riconduca necessariamente a quello specifico produttore, risultando bensì necessario che la forma sia idonea a distinguere il prodotto e che abbia perciò acquisito notorietà presso il pubblico dei consumatori in misura tale da rendere plausibile l’idoneità a determinare in concreto, nella percezione del consumatore medio, un'apprezzabile relazione tra di esso e la sua origine imprenditoriale.

L’ipotesi di appropriazione di pregi del concorrente di cui all’art. 2598 n. 2 cc non è invocabile, in assenza dell’allegazione di condotte di comunicazione pubblica volta all’appropriazione di meriti di cui è titolare la reclamante.

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Concorrenza sleale e divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c.
Ai fini dello svolgimento di attività anticoncorrenziale non rileva la comparazione degli oggetti sociali, ma occorre focalizzare l’attenzione sul tipo...

Ai fini dello svolgimento di attività anticoncorrenziale non rileva la comparazione degli oggetti sociali, ma occorre focalizzare l’attenzione sul tipo di clientela a cui si rivolgono i due concorrenti e quale sia l’attività d’impresa effettivamente realizzata per verificare se via sia stato sviamento della clientela.

Il fatto che una società sia stata posta in liquidazione non esclude che la stessa possa essere vittima di condotte concorrenziali sleali ex art. 2598 c.c.. Infatti, la messa in liquidazione è una condizione reversibile e, in quanto tale, non può pregiudicare la possibilità per la società di rientrare sul mercato senza vedere compromesso il proprio avviamento.

L'art. 2390 c.c. dà rilievo a un conflitto potenziale di interessi, mirando a evitare che l'amministratore durante il suo ufficio, si trovi in situazioni di dannoso antagonismo con la società. Il divieto è, quindi, preordinato a tutelare la società ed è inteso a favorire il perseguimento dell'interesse della società da parte dell'amministratore, costituendo una sorta di tutela avanzata della società, al fine di evitare che l'amministratore sia indotto a danneggiarla, facendole concorrenza.

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Imitazione servile e giudizio di confondibilità
Il giudizio di confondibilità per imitazione servile tra i segni distintivi in comparazione va condotto non in via analitica, attraverso...

Il giudizio di confondibilità per imitazione servile tra i segni distintivi in comparazione va condotto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica. Tale accertamento va operato tenendo conto dell’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro.

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Il giudizio di confondibilità dei segni distintivi quale presupposto per la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 2598 c.c. in materia di atti di concorrenza sleale
In tema di segni distintivi, il giudizio di confondibilità deve essere condotto sulla base dell’oggettiva composizione dei segni utilizzati, in...

In tema di segni distintivi, il giudizio di confondibilità deve essere condotto sulla base dell’oggettiva composizione dei segni utilizzati, in particolare con riferimento al risultato percettivo d’insieme che essi, nel complesso dei simboli grafici e fonetici che li formano e secondo un giudizio di sintesi, possono produrre. Nondimeno, il criterio di valutazione dei medesimi deve essere integrato dal principio secondo il quale nel confronto tra i vari elementi che compaiono nei segni si deve privilegiare il “cuore” del segno distintivo ovvero la parte che per le sue caratteristiche assume maggior forza evocativa e suggestiva, pertanto, più idonea ad imprimersi nella mente e nella sensibilità del pubblico. Il nome ed il patronimico devono essere utilizzati esclusivamente in funzione identificativa della titolarità con la conseguenza che qualora il citato patronimico costituisca il cuore della denominazione di altra ditta già operante nel medesimo settore commerciale, l’inclusione del nome e del patronimico della detta, non possono svolgere una funzione caratterizzante, ma devono essere inseriti nel contesto di ulteriori indicazioni idonee a prevenire il rischio di confusione (nel caso di specie il convenuto utilizzava il proprio cognome nella denominazione della società a lui riferibile, identificandone la titolarità, unitamente ad altre lettere puntate, ritenute dal Tribunale “idonee a differenziare la denominazione e ad evitare il rischio di confusione” - escludendo quindi la concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.).

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Distribuzione non autorizzata di copie di quotidiani e concorrenza sleale
In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una...

In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.

La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui (art. 2598, n. 2, c.c.) non consiste nell'adozione di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa - che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile - ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.

La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore.

L'ipotesi prevista dall'art. 2598, n. 3, cod. civ. - consistente nell'avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo «non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda» - si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici previsti dai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione e costituisce un'ipotesi autonoma di possibili casi alternativi, per i quali è necessaria la prova in concreto dell'idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente (v. ad es. Cass. civ. Sez. I Sent., 04/12/2014, n. 25652).

La messa in commercio dell’opera giornalistica, se, da un lato, può comportare l’esaurimento del diritto alla sua successiva circolazione, dall’altro, non determina un effetto estintivo con riferimento alla facoltà di sfruttamento anche pubblicitario dell’opera stessa che rimane in capo al suo autore o, comunque, al suo titolare.

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Marchi deboli e rischio di confondibilità
La nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» sancita dall’art. 5.3 del Reg. 44/2001/CE, oggi art. 7 n.2...

La nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» sancita dall’art. 5.3 del Reg. 44/2001/CE, oggi art. 7 n.2 del Reg. 1215/2012, deve essere interpretata come comprensiva sia del luogo in cui si è verificata l'azione (o l'omissione) da cui il danno è derivato, sia di quello in cui il danno in questione si è manifestato, da intendersi come luogo in cui l'evento ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi. Ai fini dell'individuazione di entrambi tali luoghi con riferimento agli illeciti costituiti dalla violazione di diritti di proprietà industriale e, in particolare del luogo del danno, deve essere affermato come la natura territoriale che connota tali diritti comporta la sua necessaria identificazione con il territorio dello Stato membro in cui il diritto di privativa è tutelato ed in cui, dunque, si verifica la sua lesione.

Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato “debole”.

Marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo; peraltro, la loro "debolezza" non incide sull'attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.

Ai fini della concorrenza sleale, il carattere confusorio deve essere accertato con riguardo al mercato di riferimento (ovvero “rilevante”), ossia quello nel quale operano o (secondo la naturale espansività delle attività economiche) possono operare gli imprenditori in concorrenza (nel caso di specie è stata esclusa la sussistenza dei presupposti di un’ipotesi di concorrenza sleale in quanto i vini a cui è stata apposta l’etichetta riportante il segno asseritamente in contraffazione erano destinati alla commercializzazione esclusivamente sui mercati americani e inglesi; mentre i vini del titolare del marchio erano commercializzati esclusivamente in Italia).

Premesso che l'art. 121, comma 1, c.p.i., in linea con i principi generali dell'art. 2697 c.c., dispone che l'onere di provare la decadenza di un marchio per non uso grava su chi impugna la privativa; la stessa norma precisa poi che, quando si voglia far valere la decadenza di un marchio per non uso, questo possa essere provato con qualsiasi mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici e ciò implica che il giudice può considerare provato il mancato uso quinquennale (consecutivo) del marchio in base ad un procedimento deduttivo da lui stesso condotto sulla base di ulteriori fatti dimostrati in causa.

L’inibitoria contemplata dall’art. 7 c.c. non consegue al semplice uso indebito da parte del terzo di un nome che compete ad altri, ma è necessario che da tale uso consegua un pregiudizio sia pure soltanto nel patrimonio morale di colui che chiede tutela.

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Marchi composti da parole dotate di un significato comune e pericolo di confusione
Lo svolgimento della medesima attività commerciale tra convenuta e attore sgombera il campo da una eventuale limitazione della tutela connessa...

Lo svolgimento della medesima attività commerciale tra convenuta e attore sgombera il campo da una eventuale limitazione della tutela connessa all’utilizzo di un termine che abbia in sé un significato comune riespandendo in toto la sfera di tutela garantita dall’ordinamento laddove il pericolo di confusione sia indotto ed agevolato dallo svolgimento di una medesima attività imprenditoriale in ciò realizzando proprio quello che la legge vuole tutelare: il pericolo che il consumatore sia tratto in inganno rispetto a quello che pensa di acquistare e, come altra faccia della medaglia, il pericolo che un imprenditore svii o si appropri illecitamente della clientela che costituisce patrimonio di altro imprenditore.

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Concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1-2, c.c.: condotte integranti confusione tra segni distintivi e appropriazione di pregi altrui
Costituiscono atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. le seguenti condotte: l’uso di un marchio che evoca quello di...

Costituiscono atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. le seguenti condotte: l’uso di un marchio che evoca quello di parte attrice, comprendendo lo stesso termine e gli stessi colori, senza introdurre elementi fortemente distintivi tali da determinare una sicura differenziazione; l’uso per la denominazione sociale, l’insegna, il nome a dominio e il profilo Facebook, di termini che evocano i segni distintivi dell’attrice; l’apertura di un’identica società svolgente la medesima attività di impresa, senza soluzione di continuità subito dopo il recesso del contratto di concessione con l’attrice, nello stesso stabile, seppur ad un diverso piano; la pubblicizzazione della nuova attività eseguita in modo tale da evocare nel pubblico l’idea di una continuità con la precedente realtà imprenditoriale, anziché quella di una società di nuova costituzione del tutto autonoma dall’attività dell’attrice.

In tal modo è integrata la condotta di confusione tra segni distintivi, ai sensi del n. 1 del predetto articolo 2598 c.c., nonché l’illecito di appropriazione di pregi dei prodotti e dell’impresa dell’attrice di cui al n. 2.

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