Può attestare la natura sleale dell'attività concorrenziale, ove idoneamente provata, la ripetuta e costante condotta volta a creare una linea di prodotti in aperta concorrenza con altra parte, utilizzando peraltro a modello alcune referenze di proprietà della stessa per arricchire l’offerta commerciale, nonché l’acquisizione di informazioni aziendali riservate, la creazione di cataloghi, la realizzazione di brochure, l’imitazione della linea di prodotti, la negoziazione di affari con clienti e fornitori appartenenti al portafoglio della società, l’evasione delle commesse in favore dei clienti e la formulazione degli ordini presso i fornitori.
Il danno effettivamente subito per effetto di atti di concorrenza sleale non può essere parametrato al fatturato complessivo dell’impresa rivale, quanto, semmai, agli utili da questa conseguiti, importo che costituisce la posta di effettivo guadagno sottratto alla concorrente.
La mera divulgazione di notizie specificamente attinenti la perpetrazione di atti concorrenziali di natura sleale non può costituire fattispecie illecita, risultando invece espressione del diritto [dell’attrice] a evitare l’aggravamento del danno subito, portando a conoscenza i soggetti terzi dell’inesistenza di collegamenti commerciali con l’attività svolta [dalla estinta società convenuta].
Il rapporto processuale nei confronti di una società di capitali estinta al momento in cui si è perfezionata la notificazione si radica correttamente nei confronti dei soci superstiti che siano parimenti evocati in giudizio e chiamati a rispondere nei limiti di quanto riscosso in sede di riparto di liquidazione ex art. 2495.2 c.c.
In materia di concorrenza sleale confusoria, in caso di procedimenti cautelari, in materia di fumus boni iuris va tutelato non solo il rischio di confusione, discendente in generale dall’identità o dalla similitudine dei segni, cui si unisca l’identità o affinità dei prodotti o servizi contrassegnati, ma anche il rischio di semplice associazione che risulti tale da indurre il pubblico dei consumatori nel convincimento circa la sussistenza, tra il titolare ed il contraffattore o l’usurpatore, di rapporti contrattuali stabili o di gruppo. (altro…)
In tema di layout di locali, la ripresa degli elementi di arredo di un locale, in mancanza di prova dell’originalità di tale arredo rispetto al panorama esistente, non è da sola idonea a integrare l’illecito concorrenziale, né (altro…)
Il carattere distintivo della forma di un prodotto – che non si limita a differenziare un prodotto da un altro, ma che è invece idonea ad indicare al consumatore l’origine imprenditoriale del prodotto - deve esprimersi (altro…)
La domanda cautelare di inibitoria che sia prospettata in giudizio in relazione ad un'azione avverso concorrenza sleale per indebita appropriazione degli altrui segni distintivi ai sensi dell'articolo 2598, comma primo, numero 1, del codice civile – e non in relazione ad una domanda di registrazione di marchio comunitario, in ragione della competenza di giudice di primo grado per marchi comunitari della sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale ordinario – potrà avere, ove accolta, efficacia limitata al solo territorio nazionale.
Perché il comportamento del terzo sia vietato, non basta l’uso da parte del medesimo di un segno simile per prodotti affini, ma serve qualcosa in più: serve che (altro…)
In tema di domanda di decadenza del marchio per non uso ex artt. 24-26 lett. c) c.p.i. e della prova dell'uso del marchio da parte del titolare, il fatto che il marchio sia affiancato ad altri marchi del titolare non vale ad escludere l'uso con funzione distintiva e non equivale in alcun modo ad un non uso ai fini della decadenza.
Sono nulli, ai sensi degli artt. 12 lett. d) e 25 c.p.i., i segni identici o simili a segni registrati precedentemente se, a causa della forte somiglianza dei segni e dell'identità fra i prodotto e servizi, si può determinare un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. (Nel caso di specie è stato ritenuto che il marchio successivo "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI" sia identico al precedente "SEMPRE IN TESTA" giacchè il termine "PARRUCCHIERI" aggiunto nella registrazione successiva è da ritenersi meramente descrittivo per il settore merceologico di registrazione ed uso del marchio).
Sono nulli i segni identici registrati per beni e servizi affini, se a causa della forte somiglianza del segno successivo rispetto al segno registrato in precedenza e dell’affinità fra i servizi, si può determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (Nel caso di specie è stato ritenuto che i servizi di formazione e di gestione di parrucchieri sono affini ai servizi di bellezza e saloni di parrucchiere, in quanto sono ricercati e acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui la affinità funzionale esistente tra questi beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengano dalla medesima fonte produttiva).
L'indagine sulla ricorrenza della affinità tra prodotti non è vincolata al riscontro della inclusione, o meno, dei prodotti nella medesima classe merceologica fra quelle elencate dalla tabella, in quanto le indicazioni di tale tabella non hanno carattere tassativo e perseguono finalità prevalentemente fiscali.
In tema di accertamento della concorrenza sleale c.d. confusoria, quando un marchio è dotato di forte capacità distintiva e individualizzante, le minime variazioni introdotte non sono sufficienti ad evitare il pericolo di confusione.
L’indagine relativa all’esistenza del valore artistico - requisito necessario ad attribuire protezione autoriale ad un’opera del design - si declina secondo parametri sia soggettivi che oggettivi, ed in particolare: quanto al primo profilo, l’opera di design industriale deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, che trascendono dalla funzionalità pratica del bene per assumere autonoma e distinta rilevanza; quanto al secondo profilo, il parametro di valutazione della significatività e del particolare pregio estetico ed artistico dell’opera deve (ma non solo) tenere conto della notorietà della stessa, acquisita mediante il consolidamento del suo apprezzamento presso gli ambienti culturali. Tale consolidamento è valutato sulla base di alcuni indici, quali le esposizioni in musei e mostre d’arte, la menzione in saggi e riviste ed i riconoscimenti ottenuti con l’assegnazione di premi. In proposito, va valorizzata anche la circostanza che l’opera di design sia stata creata da un noto artista.
Il valore artistico conferisce all’opera del design valore sostanziale ed esclude la possibilità di ottenere tutela contro gli atti di concorrenza confusoria. Infatti, questa tutela non è cumulabile con quella autoriale ove quest’ultima investa le forme dell’intero prodotto: invero le declinazioni tutelabili per imitazione servile devono riferirsi a soluzioni capricciose ed arbitrarie, non solo inessenziali rispetto alla funzione ma, per quel che qui rileva, estranee rispetto a quelle che conferiscono c.d. valore sostanziale al prodotto. Quest'ultime come noto sono quelle che attribuiscono un valore estetico alla res idoneo, da solo,ad orientare la scelta dell‟acquirente, divenendo il preminente “motivo dell’acquisto”, profilo incompatibile con quello non solo del marchio di forma ma anche della concorrenza sleale confusoria. Insomma: quelle stesse linee che sono tutelate sotto il profilo autoriale -perché caratterizzanti l'intero design industriale - non possono trovare tutela sotto il profilo confusorio.
Il tema dell'opera derivata va affrontata caso per caso, verificando se nella creazione successiva, accanto al contributo personale dell'autore, siano riconoscibili elementi espressivi dell'opera preesistente. A certe condizioni, è consentita la ripresa di un'opera già esistente anche senza il consenso dell'autore della prima creazione, ove si possa ritenere che si è inteso rendere tributo all'arte dell'autore, ma realizzando poi un lavoro diverso. Si pensi alla c.d. appropriation art che dagli anni '60 ripropone in chiave autonoma la revisione, la rivalutazione e la ricreazione di icone dell'arte contemporanea: l'ispirazione che si arresta al mero spunto è infatti libera e non subordinata al consenso del titolare dell'opera anteriore.
Le opere di design industriale tutelate dal diritto d’autore sono quelle aventi “carattere creativo” e “valore artistico”. Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera del design ma è espressione e manifestazione dell’idea dell’autore. La valutazione del valore artistico è effettuata, per giurisprudenza consolidata, facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell’opera del design negli ambienti culturali, quali il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate e l’attribuzione di premi.
La contraffazione di dette opere non esclude la presenza di differenze quando vi sia la sostanziale riproduzione dell’opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante. Non rileva invece, ai fini dell’illiceità della riproduzione in materia di diritto d’autore, la confondibilità delle opere. Ove le differenze non sono tali da escludere l’illiceità della riproduzione, la condotta è di per sé sleale e, quindi, integra anche la fattispecie di concorrenza sleale: la condotta appropriativa di pregi di prodotti relativi ad altra impresa è idonea a gettare discredito su di essi per l’inferiore qualità del prodotto; la condotta sleale è, altresì, idonea a generare confusione tra i modelli in esame, ingenerando l’equivoco che essi possano provenire da imprese collegate per la sussistenza di un legame commerciale.
Ai fini della concorrenza sleale, la valutazione va condotta, come noto, dal punto di vista del consumatore medio e va riferita alle somiglianze e agli elementi comuni che incidono sul rischio di associazione, tenendosi in considerazione che il consumatore non può procedere a un esame diretto comparativo e che il raffronto va effettuato secondo un giudizio finale di sintesi e di impressione.
Il termine look-alike è usato dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche italiane per definire un prodotto che imita consapevolmente un bene di un marchio affermato, con modalità che comportano un significativo rischio di confusione, derivante in particolare (altro…)