Commette atti di concorrenza sleale confusoria e per appropriazione di pregi, e lede i diritti sui segni distintivi del concorrente ai sensi degli artt. 2564 c.c. e 22 c.p.i., la società che adotta come denominazione e segno distintivo il patronimico che contraddistingue un’impresa concorrente [della quale i suoi soci erano dipendenti], si presenta al pubblico, anche con materiale promozionale identico, come naturale prosecuzione di essa appropriandosene la storia imprenditoriale, e spende presso clienti e fornitori il solo patronimico e i segni distintivi del concorrente. L’indicazione di un elemento differenziante nella sola denominazione della singola commessa non ha apprezzabile efficacia distintiva e non elimina gli effetti decettivi della condotta.
L’utilizzo dei listini del concorrente, assunti come riferimento per un sistematico ribasso dei prezzi al fine di commercializzare i medesimi prodotti a prezzi scontati, integra utilizzo indebito di informazioni aziendali riservate ai sensi dell’art. 98 c.p.i. e concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., perché consente di avvantaggiarsi senza sostenere gli investimenti necessari per creare una propria linea e gli oneri connessi alla strategia di prezzo.
Attestano la natura sleale dell’attività concorrenziale la creazione di una linea di prodotti in aperta concorrenza con l’impresa danneggiata, utilizzando a modello referenze di proprietà di questa, l’acquisizione di informazioni aziendali riservate, la realizzazione di cataloghi e materiale promozionale, la negoziazione di affari con clienti e fornitori appartenenti al portafoglio del concorrente e lo sviamento delle commesse. La circostanza che alcuni clienti abbiano continuato ad acquistare anche dall’impresa danneggiata non esclude la slealtà della condotta quando si tratti di clienti già appartenenti al suo portafoglio, e la diversità di stile delle collezioni non esclude il rapporto di concorrenza quando le offerte delle due imprese si sovrappongono.
I soci e amministratori di una società che pongono personalmente in essere, nell’esclusivo interesse di questa, condotte di concorrenza sleale rispondono in solido con la società ai sensi dell’art. 2055 c.c., norma applicabile anche ai terzi non imprenditori che concorrono nella commissione di illeciti ai sensi dell’art. 2598 c.c.; la loro legittimazione passiva discende dalla prospettazione della domanda, mentre la sussistenza delle condotte attiene al merito.
Se la società convenuta si è estinta prima del perfezionamento della notificazione dell’atto di citazione, deve esserne dichiarato il difetto di legittimazione passiva; il rapporto processuale si radica tuttavia correttamente nei confronti dei soci, parimenti evocati in giudizio, chiamati a rispondere nei limiti di quanto riscosso in sede di riparto di liquidazione ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c.
Il danno patrimoniale da concorrenza sleale si commisura, semmai, agli utili conseguiti dall’impresa concorrente, che rappresentano il guadagno effettivamente sottratto al danneggiato, e prescinde dal fatturato complessivo di questa. Quando l’impresa sleale abbia commercializzato anche beni estranei all’offerta del danneggiato, il danno è inferiore all’intero utile e va liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. [in una quota dell’utile complessivo].
La spendita presso clienti e fornitori del segno distintivo altrui con effetti confusori, anche mediante appropriazione di pregi, cagiona al titolare un danno non patrimoniale per il potenziale svilimento del suo blasone e della sua tradizione storica, che può essere liquidato in via equitativa tenendo conto del periodo di operatività e dell’utile conseguito dal concorrente sleale.
Non costituisce danno risarcibile il valore di un contratto concluso dal concorrente sleale che non abbia avuto esecuzione e nella cui posizione il danneggiato abbia rifiutato di subentrare.
Il concorso del dipendente in atti di concorrenza sleale nell’interesse di un’impresa terza non integra di per sé un inadempimento delle mansioni affidategli; il datore di lavoro non può pertanto ottenere la restituzione di parte della retribuzione corrisposta senza allegare quali prestazioni specifiche il dipendente abbia lasciato inadempiute.
La mera divulgazione di notizie specificamente attinenti alla commissione di atti di concorrenza sleale, accertati in giudizio, non costituisce illecito, perché è espressione del diritto dell’impresa danneggiata di evitare l’aggravamento del danno portando a conoscenza dei terzi l’inesistenza di collegamenti commerciali con l’attività del concorrente.
La corrispondenza elettronica estratta dagli account di posta aziendali in uso all’impresa è utilizzabile nel giudizio civile contro i dipendenti che se ne sono serviti, e lo sarebbe anche se fosse stata acquisita con modalità illegittime.
Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 134 c.p.i. quando l’attore alleghi atti di concorrenza sleale interferenti con la tutela dei segni distintivi [uso del patronimico].
È inammissibile, perché irrituale, la produzione documentale depositata unitamente agli scritti conclusionali.