Ai fini del giudizio di novità e di attività inventiva non è corretto fondere lo stato dell’arte descritto in un documento anteriore con il nuovo insegnamento del medesimo documento per costruire una combinazione, tanto più quando la tecnica nota ivi illustrata riguarda macchine di tipo diverso [rettilinee] da quelle cui si riferiscono in modo esplicito ed esclusivo la descrizione, le rivendicazioni e le figure del brevetto in esame [macchine circolari]. Una combinazione che non conduca alla soluzione brevettata non è comunque idonea a pregiudicarne la validità.
Il requisito dell’attività inventiva sussiste quando l’anteriorità più prossima non considera il problema tecnico affrontato dal brevetto e la sua combinazione con il documento che si pone il medesimo problema suggerirebbe al tecnico del ramo una soluzione del tutto differente da quella brevettata; le anteriorità che propongono di sostituire elementi noti con elementi di tipo diverso non anticipano l’insegnamento che consiste nella rinuncia radicale a tali elementi.
L’uso dell’avverbio «almeno» in una rivendicazione è univocamente rivolto a escludere la limitazione della caratteristica indicata a una sola unità dell’elemento considerato. La rivendicazione di prodotto che, diversamente dalla rivendicazione di procedimento, non include le caratteristiche che ne delimitano l’ambito può pertanto essere anticipata da un’anteriorità relativa a macchine di tipologia diversa, con conseguente nullità parziale del brevetto limitata a tale rivendicazione e a quelle che ne dipendono, ferma la validità delle rivendicazioni di procedimento.
Le rivendicazioni di tipo omnibus hanno contenuto indefinito; la rivendicazione dei prodotti ottenuti con il procedimento e la macchina brevettati, priva di ulteriori caratterizzazioni, è anticipata da qualsiasi prodotto realizzato con le macchine note.
La parte che nel corso delle operazioni peritali ha affermato che il tecnico medio del ramo è in grado di comprendere il significato di un’espressione utilizzata nella rivendicazione non può poi dedurne l’indeterminatezza o l’insufficiente descrizione, e tale affermazione può essere valutata anche ai fini dell’accertamento dell’interferenza del proprio dispositivo con il brevetto.
Accertata l’interferenza del dispositivo con le rivendicazioni di procedimento ritenute valide, il giudice può inibire, con sentenza non definitiva, la produzione e la commercializzazione del dispositivo e di ogni altro dispositivo comunque denominato avente le medesime caratteristiche di funzionamento, ordinarne il ritiro dal commercio e fissare una penale per le violazioni e per il ritardo nell’esecuzione, rimettendo la causa in istruttoria per le ulteriori domande.