La condotta idonea a creare confusione con i prodotti e l'attività svolta da altri (riproduzione nel proprio nome a dominio del nome a dominio del sito di controparte) deve considerarsi illegittima in quanto atto di concorrenza sleale, rispetto al quale (altro…)
La nozione di "associazione", richiesta dall'art. 20 lett. b) c.p.i. per l'integrazione della fattispecie di contraffazione dei marchi, non costituisce un'alternativa alla nozione di "rischio di confusione", limitandosi a precisarne l'estensione. La semplice associazione (altro…)
In materia di condotte di concorrenza per imitazione servile, appropriazione di pregi e contrarietà ai principi di correttezza professionale, la tutela di cui all'art. 2598, comma 1, c.c., attiene non alla forma del prodotto in sé, bensì (altro…)
Costituisce fattispecie tipica di concorrenza sleale ingannevole, per agganciamento ed appropriazione di pregi, la condotta di chi, dapprima, (altro…)
E' legittimata ad agire attivamente in giudizio per i propri membri ai sensi dell'art. 2601 c.c. l'associazione che raggruppi un numero consistente di società facenti parte del settore e fra queste alcune notoriamente di grande importanza, per contrastare una condotta (altro…)
L'indebito agganciamento ad un marchio ed alla sua fama, non in funzione meramente descrittiva, comporta il ristoro dell'illecito azionato nei confronti del titolare del marchio, il quale, ai fini della sua quantificazione, quando concorre con il criterio equitativo quello del (altro…)
La riproduzione degli elementi “più caratteristici” del prodotto altrui non integra un’ipotesi di agganciamento illecito ex art. 2598 n. 2 c.c.. Questa ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, (altro…)
La riproduzione di elementi distintivi arbitrari e inessenziali alla funzione tecnica svolta costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale. In particolare, la tutela di cui all'art. 2598, comma 1, c.c. attiene non alla forma del prodotto in sé, bensì a quegli elementi accidentali o capricciosi che consentono di assurgere ad elemento distintivo di un prodotto. Essa concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa.
La riproduzione degli elementi “più caratteristici” del prodotto altrui non integra di per sè un’ipotesi di agganciamento illecito, di cui all'art. 2598 n. 2 c.c. (look alike), in quanto l’ipotesi normativa in commento si riferisce al diverso caso della condotta parassitaria, che sia rivolta all'appropriazione di qualità e pregi dell'attività e del prodotto altrui, ferma restando la distinzione d'identità fra gli uni e gli altri, e ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. In altre parole, l'agganciamento sussiste quando è finalizzato a richiamare alla mente del consumatore il prodotto della concorrente, sfruttando l’altrui lavoro e l’altrui investimento per l’accreditamento del nuovo prodotto, ma non è idoneo a creare confusione, e pertanto ad integrare la fattispecie confusoria della concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 1 c.c..