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Prodotti che richiamano prodotti di successo: contraffazione di marchi complessi, look-alike e risarcimento del danno
Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente...

Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione.

Per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto.

Costituisce atto di concorrenza sleale l'imitazione pedissequa degli elementi essenziali della confezione dell'altrui prodotto, allorchè il pubblico dei consumatori possa essere indotto ad attribuire, alla confezione dell'imitatore, le qualità di cui è portatore l'altrui prodotto (c.d. "look alike"), ciò in forza del rischio di associazione tra le due confezioni, e senza che occorra errore o confusione quanto alle fonti di produzione.

L'art. 125 c.p.i., comma 2, consente che il giudice liquidi il danno in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa "semplificata" del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione. Il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente.

La retroversione degli utili ha una causa petendi diversa, autonoma e alternativa rispetto alle fattispecie risarcitorie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 125. Ci si trova di fronte non ad una mera e tradizionale funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l'illecito consistito nell'indebito sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale altrui.

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Concorrenza sleale dell’ex dipendente e risarcimento del danno
Il rapporto processuale nei confronti di una società di capitali estinta al momento in cui si è perfezionata la notificazione...

Il rapporto processuale nei confronti di una società di capitali estinta al momento in cui si è perfezionata la notificazione si radica correttamente nei confronti dei soci superstiti che siano parimenti evocati in giudizio e chiamati a rispondere nei limiti di quanto riscosso in sede di riparto di liquidazione ex art. 2495.2 c.c.

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Inibitoria cautelare per violazione di diritti IP e concorrenza sleale
L’azione cautelare di inibitoria può essere proposta anche a tutela di una domanda di marchio. Chi propone una domanda di...

L’azione cautelare di inibitoria può essere proposta anche a tutela di una domanda di marchio.

Chi propone una domanda di sottrazione di informazioni protette ex art. 98 c.p.i. ha l’onere di dimostrare che queste sono effettivamente segrete.

L’utilizzo di certificazioni ottenute da un concorrente costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c.

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Tutelabilità del layout di locali commerciali e concorrenza sleale
In tema di layout di locali, la ripresa degli elementi di arredo di un locale, in mancanza di prova dell’originalità...

In tema di layout di locali, la ripresa degli elementi di arredo di un locale, in mancanza di prova dell’originalità di tale arredo rispetto al panorama esistente, non è da sola idonea a integrare l’illecito concorrenziale, né (altro…)

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Carattere distintivo del marchio di forma e imitazione servile confusoria. Presupposti della concorrenza sleale parassitaria e della responsabilità precontrattuale
Il carattere distintivo della forma di un prodotto – che non si limita a differenziare un prodotto da un altro,...

Il carattere distintivo della forma di un prodotto – che non si limita a differenziare un prodotto da un altro, ma che è invece idonea ad indicare al consumatore l’origine imprenditoriale del prodotto - deve esprimersi (altro…)

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Concorrenza sleale per agganciamento parassitario, denigrazione e appropriazione di pregi altrui nel caso di messaggi pubblicitari
La dicitura “originale” su prodotti pressoché identici, già presenti sul mercato e destinati al medesimo pubblico di riferimento, si configura...

La dicitura “originale” su prodotti pressoché identici, già presenti sul mercato e destinati al medesimo pubblico di riferimento, si configura come concorrenza sleale e denigrazione dei prodotti concorrenti che vengono considerati (sia pure subliminalmente) come prodotti non originali.

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Concorrenza sleale per imitazione servile: interesse tutelato e criteri di comparazione tra prodotti
La disciplina della concorrenza sleale trova applicazione a tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria...

La disciplina della concorrenza sleale trova applicazione a tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operano quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinata a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni. Quale che sia l’anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti anche su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, onde ognuno di sé è interessato che gli altri rispettino le regole di cui all’art. 2598 c.c. (altro…)

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Affermare falsamente che un prodotto è omologato costituisce appropriazione indebita di pregi
Ricorre la violazione dell’art. 2598 n. 2 sotto forma dell’appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa altrui quando un imprenditore,...

Ricorre la violazione dell’art. 2598 n. 2 sotto forma dell’appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa altrui quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio premi, medaglie, riconoscimenti, qualità appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. Affermare che un prodotto sia omologato quando invece questa caratteristica non sussiste affatto o non sussiste nel modo in cui viene presentata, costituisce un tipico caso di appropriazione indebita di pregi. (altro…)

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Tutela di un marchio di fatto e presupposti della concorrenza sleale per appropriazione di pregi
La responsabilità per contraffazione di marchio di fatto di cui all’art. 20, commi 1 e 2 c.p.i. deve ritenersi integrata...

La responsabilità per contraffazione di marchio di fatto di cui all’art. 20, commi 1 e 2 c.p.i. deve ritenersi integrata a seguito del persistente impiego da parte di terzi del segno e dei simboli, in preuso al titolare di fatto, per contraddistinguere i medesimi servizi, prestati nello stesso settore merceologico e in un ambito territoriale coincidente o estremamente contiguo. Tali condotte provocano infatti tra i fruitori un (altro…)

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Concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche e per appropriazione di pregi in caso di falsa certificazione di qualità
La vendita di prodotti recanti certificazioni di omologazione illegittimi comporta concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche; è sufficiente ad...

La vendita di prodotti recanti certificazioni di omologazione illegittimi comporta concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche; è sufficiente ad integrare la predetta fattispecie illecita quando essa, di per se stessa, anche senza un comportamento di mercato, abbia prodotto il vantaggio concorrenziale che non si sarebbe avuto se la norma fosse stata osservata.

La condotta dell'impresa che genera nella propria clientela la falsa rappresentazione di comprare un prodotto "omologato", in piena regola ed idoneo allo scopo per cui è acquistato, costituisce un tipico caso di appropriazione indebita di pregi. A nulla rileva in termini di giustificazione di tale condotta il fatto che la certificazione di qualità indebitamente rivendicata non ha valore legale, avendone comunque uno commerciale, in quanto diretta ad attestare la particolare sicurezza e idoneità del prodotto, nè che i prodotti falsamente certificati soddisfino eventualmente, di fatto, gli standard tecnici richiesti per il rilascio della medesima certificazione.

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Esperto del ramo, anteriorità risalente nel tempo e vanto di certificazioni inesistenti
Al fine del giudizio sull’altezza inventiva secondo il metodo del “problem solution approach”, l’esperto del ramo può essere correttamente individuato...

Al fine del giudizio sull’altezza inventiva secondo il metodo del “problem solution approach”, l’esperto del ramo può essere correttamente individuato come il tecnico a conoscenza di tutti i tipi di prodotto noti nell’arte considerato che l’esperto del ramo è (altro…)

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Contraffazione di disegno, concorrenza sleale e danno di immagine
Costituisce un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 125 c.p.i. il discredito che deriva ad un’impresa dalla circostanza che,...

Costituisce un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 125 c.p.i. il discredito che deriva ad un’impresa dalla circostanza che, attraverso la vendita (altro…)

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