Ai sensi dell’art. 99 c.p.i. il legittimo detentore delle informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali aventi i requisiti di cui all’art. 98 c.p.i. ha il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di acquistare, rivelare a terzi od utilizzare in modo abusivo tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui siano state acquisite in modo indipendente dal terzo e ferma in ogni caso la tutela garantita dalla disciplina della concorrenza sleale. L’art. 98 c.p.i. richiede che le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali oggetto di tutela:
1. siano segrete ovvero non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili ad esperti ed operatori di settore;
2. siano dotate di valore economico, in quanto segrete;
3. siano sottoposte a misure di protezione ritenute ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Sono pertanto oggetto di tutela le informazioni tecniche relative a procedimenti e prodotti, informazioni commerciali ed informazioni amministrative dotate di valore economico, tenuto conto del tempo e delle risorse umane ed economiche impiegate per la loro acquisizione e che non possono ritenersi di dominio pubblico. Deve inoltre accertarsi che tali informazioni siano mantenute secretate attraverso misure di vigilanza che l’esperienza riconosce funzionali (Trib. Bologna, 4.7.2007).
Si configura l’illecito di concorrenza sleale per scorrettezza professionale ex art. 2598, comma 3, c.c. quando un’impresa assume un dipendente chiave della concorrente e lo destina non tanto alle stesse specifiche attività d’impresa di sua competenza (essendo tale profilo del tutto lecito e normale, ben potendo il lavoratore spendere le proprie conoscenze professionali presso altro operatore, diritto a copertura costituzionale ex art. 36 Cost.), ma agli stessi tre specifici clienti che il nuovo collaboratore aveva seguito presso la concorrente leale.
La preventiva conoscenza delle condizioni negoziali di precedenti rapporti con altri operatori consente di conseguire un vantaggio, non liberamente appropriabile sul mercato, di natura non lecita.
Tale scelta appare contraria alla correttezza professionale, avendo consentito all’impresa di conseguire, in termini di tempi e di risorse da spendere per studio della clientela, un vantaggio anti-competitivo che non attinto alle generiche conoscenze del nuovo dipendente, ma a quelle più specifiche, maturate nel precedente rapporto professionale.
Il rapporto processuale nei confronti di una società di capitali estinta al momento in cui si è perfezionata la notificazione si radica correttamente nei confronti dei soci superstiti che siano parimenti evocati in giudizio e chiamati a rispondere nei limiti di quanto riscosso in sede di riparto di liquidazione ex art. 2495.2 c.c.
La sottrazione di informazioni riservate può integrare la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. anche quando non sussistano tutti i requisiti degli artt. 98 e 99 CPI, ad esempio perché le informazioni aziendali altrui non siano adeguatamente protette. (altro…)
La sussistenza di un rapporto di fornitura riconduce ad un alveo di normale e fisiologica riservatezza rispetto alle informazioni e documenti scambiati tra le parti per ciò che attiene allo svolgimento di tale rapporto contrattuale, risultando di per se stessa contraria alla buona fede ed alla correttezza contrattuale ogni attività di diffusione a terzi di tali informazioni. (altro…)
Il Giudice Istruttore non ha il potere di impedire la produzione di documenti allegati nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di procedura civile, dovendosi limitarne a valutarne la rilevanza in sede di decisione della causa, anche tenuto conto (altro…)
Il primo dei requisiti di protezione richiesto dall’art. 98, comma 1 lett. a) è la segretezza, nozione che fa riferimento ad una conoscenza qualificata e a una non facilità di accesso da parte degli operatori del settore; ne consegue che non possono essere considerate segrete o riservate le informazioni note o quelle facilmente accessibili a questi ultimi in tempi e con costi ragionevoli. (altro…)
In mancanza della sottoscrizione di alcun patto di non concorrenza l’ex amministratore non commette illecito nell’utilizzo di medesimi fornitori - in circostanza di oligopolio - e di un analogo sistema di codifica dei prodotti della precedente società né nel contattare la clientela della società concorrente, costituendo legittimo diritto del lavoratore approfittare delle conoscenze personali acquisite nel corso del pregresso svolgimento di attività, ove questo avvenga senza illecita sottrazione di risorse dalla società concorrente. (altro…)
L'art. 98 c.p.i. si riferisce a tutto ciò che può rientrare nella nozione di know-how; quindi: informazioni di natura tecnica o commerciale (a tal fine apparendo indifferente la natura, potendo trattarsi di esperienze aziendali tecnico industriali o informazioni di carattere commerciale, o, ancora, informazioni relative alla organizzazione, o, infine, informazioni finanziarie, di gestione o di marketing); tali informazioni (altro…)
Costituisce condotta non conforme alle regole di concorrenza l’utilizzo in grande quantità di dati commerciali riservati, costituenti l’avviamento di un’azienda, attraverso l’ausilio di altri soggetti, venuti in possesso di tali notizie nel (altro…)
Nel settore assicurativo, la cessazione del mandato di subagente comporta che il recedente non possa utilizzare in maniera sistematica – al di là dunque di singoli rapporti di conoscenza diretta o di contatti già sussistenti anteriormente alla instaurazione del rapporto di mandato – la lista dei clienti intestatari di polizze con la (altro…)
L’art. 2598 comma 3 c.c., quale norma c.d. in bianco, è applicabile anche qualora non sussistano tutti i requisiti degli artt. 98 e 99 c.p.i. in materia di informazioni segrete, ad esempio perché le informazioni aziendali altrui non siano adeguatamente protette: infatti, (altro…)