L’art. 2598, n. 3, c.c. costituisce una fattispecie generale della correttezza professionale, rispetto alla quale si individuano figure specifiche quali le comunicazioni ingannevoli, le manovre sui prezzi, la violazione di norme di diritto pubblico, lo storno dei dipendenti, la concorrenza parassitaria, il boicottaggio, la violazione di zone di esclusiva.
Costituisce violazione della buona fede contrattuale ed una condotta concorrenziale illecita ex art. 2598 3°c.c. la condotta di chi, mentre viene pagato dal proprio partner commerciale per lavorare presso alcuni clienti di quest’ultimo, si serva del contatto venutosi, necessariamente, a creare con costoro e della possibilità di continuare a frequentarli, per sottrarre quei clienti al predetto suo partner onde generare un avviamento (acquisendo quei clienti al proprio portafoglio) la cui creazione secondo una condotta corretta avrebbe necessitato di assai più tempo.
La ratio della disciplina della concorrenza sleale, quale strumento di presidio del libero mercato, nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela della libertà d’iniziativa economica in quanto tutela anche dell’interesse della collettività, e, quindi, del benessere dell’ utente/consumatore, pare consentire di valorizzare (altro…)
Poiché l'art. 2301 c.c. vieta l'esercizio in concreto dell'attività concorrenziale da parte del socio, la violazione di tale divieto deve essere circoscritta al periodo ricompreso (altro…)
Non comporta un illecito sviamento della clientela l’episodica e non sistematica condotta posta in essere da un distributore autorizzato che ometta di esplicitare nei contratti di licenza e nei rapporti con la clientela la sua qualità di mero distributore (nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto irrilevante la violazione di una clausola di un contratto di distribuzione concluso fra una software house ed un suo distributore autorizzato, con la quale quest’ultimo si impegnava ad inserire in tutti i documenti, fiscali e non, utilizzati per il normale rapporto con la clientela o per le operazioni di marketing, nonché sul proprio sito aziendale, la dicitura “distributore autorizzato”).
Sono responsabili di atti di concorrenza sleale gli imprenditori - convenuti in giudizio - che hanno utilizzato senza l’autorizzazione dell’imprenditore concorrente - attore - l’elenco contenente i clienti di quest’ultimo, offrendo agli stessi (altro…)
E’ da ritenersi invalida (e ne va dichiarata la nullità con carico di annotazione della sentenza a cura dell’Ufficio Brevetti e Marchi) la frazione italiana di brevetti europei fondata sulla circostanza dedotta dai convenuti di essere titolare di un'invenzione del problema che la frazione del brevetto (altro…)
L’attività di concorrenza sleale posta in atto dal socio non amministratore di una società a responsabilità limitata costituisce limite dell’ambito oggettivo del diritto di controllo che gli spetta ai sensi dell’art. 2476 c. 2, e ciò in virtù dell’art. 1375 c.c., secondo il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (nel caso in esame, il Tribunale ha limitato il diritto di accesso del socio solo ad alcuni documenti e ad alcune informazioni). (altro…)
L’imitazione servile consiste nella riproduzione di tutte le caratteristiche del prodotto del concorrente, indipendentemente dal fatto che una o alcune di dette caratteristiche già appartengano alla realtà del mercato per essere presenti singolarmente nell’uno o nell’altro prodotto. Proprio il fatto che i prodotti (altro…)
Nell'incerto periodo di cambio del controllo della proprietà, in assenza di elementi di prova univoci, non è configurabile in capo all'ex amministratore delegato alcuna responsabilità contrattuale per concorso nella condotta di concorrenza sleale, nel caso in cui gran parte dei dipendenti confluiscano nella società concorrente in cui il medesimo abbia assunto la carica di amministratore delegato, essendo tale situazione sintomatica non tanto di una dolosa distrazione dei dipendenti, ma piuttosto della mancanza di gradimento del cambio del controllo da parte degli stessi.
In conformità con il disposto dell’art. 2596 c.c., è valido il patto di non concorrenza di durata inferiore ai cinque anni, che individui in modo preciso il settore di attività, il territorio di riferimento, il corrispettivo dovuto e le sue modalità di pagamento.