Non è corretta una pubblicità comparativa effettuata su prodotti non omogenei. (altro…)
Non integra in sé alcun profilo di illiceità il fatto che un concorrente proponga migliori trattamenti retributivi al fine di acquisire personale specializzato anche presso concorrenti, ciò rientrando in linea generale nel normale gioco concorrenziale in cui le risorse umane più qualificate o si formano all'interno delle aziende o si reperiscono all'esterno sostenendone i maggiori costi (o costi di formazione o retribuzione più alta per personale già qualificato). (altro…)
Costituisce atto di imitazione servile ex art. 2598 n. 1 c.c. la ripresa in modo pantografico dei profili di originalità nelle soluzioni formali e nei motivi ornamentali, non riconducibili a scelte necessitate da motivi funzionali, dei prodotti di un concorrente, (altro…)
Con il contratto di associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 cod. civ., l'associante attribuisce all'associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l'apporto e detta partecipazione. (altro…)
Al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c. ha natura discrezionale, sicché il giudice può rifiutare di accogliere detta istanza motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (altro…)
Perché si possa configurare una fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile ai sensi dell’articolo 2598, comma 1, n. 1, del codice civile è necessario accertare una riproduzione delle caratteristiche esteriori del prodotto altrui che abbiano efficacia individualizzante, e che (altro…)
L’imitazione servile consiste nella riproduzione di tutte le caratteristiche del prodotto del concorrente, indipendentemente dal fatto che una o alcune di dette caratteristiche già appartengano alla realtà del mercato per essere presenti singolarmente nell’uno o nell’altro prodotto. Proprio il fatto che i prodotti (altro…)
Integra l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c. la diffusione da parte di un'impresa di comunicazioni inviate a società della grande distribuzione organizzata con le quali sarebbero state diffidate dal commercializzare taluni prodotti concorrenti (già ritenuti in sede di consulenza tecnica d'ufficio non interferenti con le rivendicazioni di un modello di utilità), (altro…)
Non costituiscono concorrenza sleale gli atti con i quali l'imprenditore cerca di assicurarsi la collaborazione di dipendenti dell'impresa concorrente ove essi non siano attuati al solo scopo di nuocere alla medesima. La concorrenza illecita non può mai derivare dalla mera costatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa all'altra nè dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente (attività in quanto tali legittime). (altro…)
La protezione di interessi quali da un lato la tutela della libertà di concorrenza, dall'altro lo svolgimento delle capacità professionali dell'ex dipendente impone di non considerare tout court vietato al concorrente rivolgersi, nella sua nuova attività, anche ai clienti e fornitori conosciuti in relazione alla attività svolta precedentemente, (altro…)
Nell'incerto periodo di cambio del controllo della proprietà, in assenza di elementi di prova univoci, non è configurabile in capo all'ex amministratore delegato alcuna responsabilità contrattuale per concorso nella condotta di concorrenza sleale, nel caso in cui gran parte dei dipendenti confluiscano nella società concorrente in cui il medesimo abbia assunto la carica di amministratore delegato, essendo tale situazione sintomatica non tanto di una dolosa distrazione dei dipendenti, ma piuttosto della mancanza di gradimento del cambio del controllo da parte degli stessi.
In conformità con il disposto dell’art. 2596 c.c., è valido il patto di non concorrenza di durata inferiore ai cinque anni, che individui in modo preciso il settore di attività, il territorio di riferimento, il corrispettivo dovuto e le sue modalità di pagamento.