Il rapporto di concorrenzialità necessario ai fini della legittima configurabilità di un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. può dirsi sussistente, quantomeno in termini di concorso, in caso di associazioni di settore (anche se asseritamente prive di fine di lucro), dato che (altro…)
Costituisce condotta di concorrenza sleale per denigrazione la divulgazione del contenuto di un provvedimento giudiziario attraverso un comunicato che, a partire dal suo titolo fino all’articolazione di ogni sua frase, per i toni e la scelta dei termini utilizzati, veicola (altro…)
La tutela di cui all'art. 2598, comma 1, c.c., attiene non alla forma del prodotto in sé, bensì a quegli elementi accidentali o capricciosi che consentano di assurgere ad elemento distintivo e individualizzante di un prodotto. In tale contesto, si integra un'ipotesi di concorrenza sleale (altro…)
La dipendenza economica, come la posizione dominante, consiste soltanto in una potenzialità di abuso, non anche nell'abuso stesso e si verifica ogniqualvolta un'impresa abbia compiuto investimenti - in macchinari e conoscenze - che, per essere finalizzati al processo produttivo o distributivo proprio ed esclusivo di un'altra impresa, sarebbero difficilmente reinvestibili in un rapporto con un'impresa diversa. (altro…)
La condotta contraria a disposizioni pubblicistiche non implica in sé automaticamente – quale comportamento necessariamente plurioffensivo - anche una condotta anticoncorrenziale, così come quest’ultima non presuppone necessariamente la lesione di (altro…)
L'ipotesi di cui all'art. 20 lett. a) CPI di uso di segno identico al marchio per un servizio identico a quello per cui è stato registrato garantisce al titolare una tutela assoluta (altro…)
Nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti diritti della libera manifestazione del pensiero, da un lato, e dell’immagine e della reputazione sociale, dall’altro, sussiste il fumus della lesione della reputazione imprenditoriale, ex art. 2598 comma 2 c.c., quando (altro…)
Costituisce fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., sebbene non espressamente prevista dalla norma, per costante applicazione giurisprudenziale, la (altro…)
La riproduzione di elementi distintivi arbitrari e inessenziali alla funzione tecnica svolta costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale. In particolare, la tutela di cui all'art. 2598, comma 1, c.c. attiene non alla forma del prodotto in sé, bensì a quegli elementi accidentali o capricciosi che consentono di assurgere ad elemento distintivo di un prodotto. Essa concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa.
La riproduzione degli elementi “più caratteristici” del prodotto altrui non integra di per sè un’ipotesi di agganciamento illecito, di cui all'art. 2598 n. 2 c.c. (look alike), in quanto l’ipotesi normativa in commento si riferisce al diverso caso della condotta parassitaria, che sia rivolta all'appropriazione di qualità e pregi dell'attività e del prodotto altrui, ferma restando la distinzione d'identità fra gli uni e gli altri, e ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. In altre parole, l'agganciamento sussiste quando è finalizzato a richiamare alla mente del consumatore il prodotto della concorrente, sfruttando l’altrui lavoro e l’altrui investimento per l’accreditamento del nuovo prodotto, ma non è idoneo a creare confusione, e pertanto ad integrare la fattispecie confusoria della concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 1 c.c..
L’art. 64.3 c.p.i. riconosce un diritto di opzione in capo al datore di lavoro qualora l’invenzione sia stata realizzata al di fuori delle prestazioni effettuate in dipendenza del rapporto di lavoro, ma rientri nel campo di attività del datore di lavoro. Ciò nell’evidente ratio di (altro…)