Dell'illecito di concorrenza sleale può essere chiamato a rispondere anche l'amministratore di s.r.l. ai sensi dell'art. 2476, co. 6, se risultano provati la addebitabilità agli amministratori di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita, i pregiudizi patrimoniali diretti asseritamente subiti e il nesso eziologico tra gli addebiti formulati e i danni prospettati.
Il rapporto processuale nei confronti di una società di capitali estinta al momento in cui si è perfezionata la notificazione si radica correttamente nei confronti dei soci superstiti che siano parimenti evocati in giudizio e chiamati a rispondere nei limiti di quanto riscosso in sede di riparto di liquidazione ex art. 2495.2 c.c.
Il carattere distintivo della forma di un prodotto – che non si limita a differenziare un prodotto da un altro, ma che è invece idonea ad indicare al consumatore l’origine imprenditoriale del prodotto - deve esprimersi (altro…)
Nel settore farmaceutico, il marchio KOKI accompagnato ad una parte meramente descrittiva del prodotto (KOKI-tuss; KOKI-mucil; KOKI-dec) è privo di novità ed interferente con il marchio rinomato OKI, in maniera tale da far sussistere quantomeno il rischio ex art. 12 lett. e) c.p.i. di agganciamento al segno rinomato, dal quale deriva lo sfruttamento dell’indebita associazione che il consumatore medio nei (altro…)
In presenza di un contratto di cessione di azienda che indichi sia i marchi ceduti che la clientela spartita, l’utilizzo di una parte dei marchi di cui essa non è stata cessionaria (nei confronti dei clienti propri e del cedente) comporta responsabilità extracontrattuale per violazione di tali marchi e per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c... La circostanza che la cedente abbia rifornito la convenuta perchè questa rivendesse alcuni prodotti che rechino i marchi non ceduti, non implica consenso all’utilizzo da parte della cessionaria, anche dei marchi non espressamente ceduti.
Va esclusa la violazione del diritto d’autore relativamente a diciture e slogan riportati su prodotti quando non risultino avere un particolare contenuto creativo (non trattandosi di frasi di speciale originalità, tali da distinguersi da altre frasi commerciali e da eccellere per contenuto di fantasia).
La mancata configurabilità della privativa di diritto d'autore su slogan o diciture commerciali non esclude che la pedissequa ripetizione delle medesime frasi sui prodotti commercializzati da un concorrente, unitamente all’imitazione dei segni distintivi e del packaging propri della parte, comporti la violazione della correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.p.c..
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di nullità di un marchio, quando il titolare dello stesso dia atto e documenti di non avere presentato presso l’UIBM la domanda di rinnovo della registrazione con la conseguenza che la privativa abbia cessato di produrre ogni effetto a far data dalla (altro…)
Quando i servizi commercializzati dalle parti sono assolutamente sovrapponibili non solo come settore merceologico ma anche come pubblico di riferimento e segmento di mercato, è sufficiente anche (altro…)
La legittimazione ad agire in contraffazione spetta in via autonoma al licenziatario esclusivo; egli è infatti portatore di un proprio autonomo interesse a poter godere pienamente, nell’ambito della licenza, (altro…)
Ai sensi degli artt. 12, lett. e) e 20, co. 1, lett. c) del Codice della proprietà industriale, la protezione del marchio celebre prescinde dal settore merceologico nel quale il marchio è stato utilizzato.
L'azione reale di contraffazione fondata su una privativa (nel caso in esame si trattava di plurimi marchi registrati) può essere esercitata congiuntamente all'azione di tipo obbligatorio finalizzata alla repressione degli atti di concorrenza sleale purché ricorrano gli autonomi presupposti di entrambe le azioni.
Il diritto di privativa accordato dalla legge al titolare del marchio non può estendersi anche agli elementi identificativi dell'attività che ha luogo sotto di esso, quasi che la titolarità del marchio consentisse al suo proprietario in considerazione della sua diretta riferibilità ad uno specifico "format" imprenditoriale di riservarne solo a sè stesso l'esercizio, (altro…)
Attesa la rinomanza sul territorio dei marchi azionati, ne deriva che il loro illecito utilizzo concreta un indebito strumento di richiamo dei consumatori, facendo erroneamente ritenere che la medesima azienda o la medesima articolazione organizzativa sia (altro…)