Le condizioni cui il legislatore subordina la tutela delle informazioni segrete o riservate ai sensi dell'art. 98 c.p.i. sono: 1) che siano soggette al legittimo controllo del detentore, sia esso l'ideatore delle stesse, sia esso colui che è autorizzato ad utilizzarle con il consenso del titolare; 2) che siano segrete: in tal senso non occorre che siano assolutamente inaccessibili, ma è necessario che la loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca; esse devono altresì essere state accumulate con un lavoro intellettuale di progettazione individuale; 3) che abbiano valore economico, in quanto sia stato necessario anche uno sforzo economico per ottenerle, mentre analogo sforzo economico sarebbe stato richiesto presumibilmente per duplicarle; 4) che siano sottoposte a misure di segregazione, con particolare riferimento sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.
Alla luce della riserva contenuta nell’art. 99 c.p.i., che fa salva la normativa in materia di concorrenza sleale, risulta applicabile l’art. 2598 n. 3 c.c. nelle ipotesi di utilizzazione e divulgazione di notizie riservate o, in genere, di know how aziendale, quando non risultino soddisfatti per intero tutti i requisiti richiesti dall’art. 98 c.p.i., costituiti appunto dalla segretezza, dall’adozione di misure ragionevolmente adeguate a tutelarla, dal valore economico.
La nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» sancita dall’art. 5.3 del Reg. 44/2001/CE, oggi art. 7 n.2 del Reg. 1215/2012, deve essere interpretata come comprensiva sia del luogo in cui si è verificata l'azione (o l'omissione) da cui il danno è derivato, sia di quello in cui il danno in questione si è manifestato, da intendersi come luogo in cui l'evento ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi. Ai fini dell'individuazione di entrambi tali luoghi con riferimento agli illeciti costituiti dalla violazione di diritti di proprietà industriale e, in particolare del luogo del danno, deve essere affermato come la natura territoriale che connota tali diritti comporta la sua necessaria identificazione con il territorio dello Stato membro in cui il diritto di privativa è tutelato ed in cui, dunque, si verifica la sua lesione.
Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato “debole”.
Marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo; peraltro, la loro "debolezza" non incide sull'attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.
Ai fini della concorrenza sleale, il carattere confusorio deve essere accertato con riguardo al mercato di riferimento (ovvero “rilevante”), ossia quello nel quale operano o (secondo la naturale espansività delle attività economiche) possono operare gli imprenditori in concorrenza (nel caso di specie è stata esclusa la sussistenza dei presupposti di un’ipotesi di concorrenza sleale in quanto i vini a cui è stata apposta l’etichetta riportante il segno asseritamente in contraffazione erano destinati alla commercializzazione esclusivamente sui mercati americani e inglesi; mentre i vini del titolare del marchio erano commercializzati esclusivamente in Italia).
Premesso che l'art. 121, comma 1, c.p.i., in linea con i principi generali dell'art. 2697 c.c., dispone che l'onere di provare la decadenza di un marchio per non uso grava su chi impugna la privativa; la stessa norma precisa poi che, quando si voglia far valere la decadenza di un marchio per non uso, questo possa essere provato con qualsiasi mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici e ciò implica che il giudice può considerare provato il mancato uso quinquennale (consecutivo) del marchio in base ad un procedimento deduttivo da lui stesso condotto sulla base di ulteriori fatti dimostrati in causa.
L’inibitoria contemplata dall’art. 7 c.c. non consegue al semplice uso indebito da parte del terzo di un nome che compete ad altri, ma è necessario che da tale uso consegua un pregiudizio sia pure soltanto nel patrimonio morale di colui che chiede tutela.
Lo svolgimento della medesima attività commerciale tra convenuta e attore sgombera il campo da una eventuale limitazione della tutela connessa all’utilizzo di un termine che abbia in sé un significato comune riespandendo in toto la sfera di tutela garantita dall’ordinamento laddove il pericolo di confusione sia indotto ed agevolato dallo svolgimento di una medesima attività imprenditoriale in ciò realizzando proprio quello che la legge vuole tutelare: il pericolo che il consumatore sia tratto in inganno rispetto a quello che pensa di acquistare e, come altra faccia della medaglia, il pericolo che un imprenditore svii o si appropri illecitamente della clientela che costituisce patrimonio di altro imprenditore.
Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. "interferente"), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza, mentre esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. "pura", in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale.
La generica prospettazione della violazione di un segreto industriale non basta a determinare la competenza delle sezioni specializzate in mancanza dei presupposti fattuali richiesti dalla legge onde si configuri l’oggetto stesso della tutela a mente dell’art. 98 c.p.i., comma 1, lett. a) b) e c), ossia onde un segreto abbia attinenza con la materia industriale, e di reali indicazioni descrittive del contenuto effettivo di quei segreti, non potendo la primaria funzione assertiva essere surrogata da espressioni lessicali solo evocative di mere categorie, lasciate prive di contenuti concreti (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che l’attrice, nel prospettare la sottrazione di informazioni riservate, avesse svolto allegazioni non sufficientemente circostanziate, omettendo di indicare concreti elementi di valutazione, in fatto, idonei ad individuare la natura, la tipologia ed il contenuto effettivo dei dati aziendali asseritamente sottratti e a verificare, sia pure ai più limitati fini della determinazione della competenza, la sussistenza dei requisiti cui gli artt. 98 e 99 c.p.i. subordinano il carattere “segreto” dell’informazione; il ritenuto difetto di siffatte allegazioni ha portato il Tribunale a qualificare la fattispecie sottoposta al suo esame in termini di concorrenza sleale "pura" e, quindi, a dichiarare la propria incompetenza ratione materiae).
In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell'illecito (rilevante ai fini della corretta individuazione del giudice competente per territorio alla stregua dei criteri alternativi indicati dagli artt. 19 e 20 cod. proc. civ.) non è quello in cui l'attore che si affermi danneggiato ha la sua sede, bensì quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all'art. 2598 cod. civ., sia i conseguenti effetti, sul mercato, dell'attività concorrenziale vietata (nel caso di specie il Tribunale ha fatto coincidere il locus commissi delicti con quello in cui la convenuta – impresa operante nel settore della produzione, distribuzione e rivendita di valvole e tubazioni prefabbricate di alta qualità e nei correlativi servizi di analisi dei fluidi – aveva i propri stabilimenti industriali).
Il fatto che le condotte contestate come sleali siano state attuate in tutto o in parte all’interno del più ampio contesto di lavoro non vale a fondare l’eccezione di incompetenza per materia, laddove dall'atto introduttivo emerga che l’attrice non abbia inteso svolgere nei confronti del convenuto azione di inadempimento delle obbligazioni "ex contractu" (e specificamente del dovere di lealtà ex art. 2015 c.c.), bensì un’azione di risarcimento danni per illeciti extracontrattuali (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza per materia in favore del Giudice del lavoro sollevata da uno dei convenuti, in ragione del fatto che l’attrice non ha allegato il rapporto di lavoro come causa petendi, bensì come mera occasione nel cui ambito si sono verificate le condotte anticoncorrenziali contestate).
In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio, essendo peraltro irrilevante, ai fini di cui sopra, che la chiamata sia fondata su di una garanzia propria o impropria, attribuendo a tale definizione solo carattere descrittivo.
Secondo i principi generali del concorso, un soggetto terzo non imprenditore può essere chiamato a rispondere di storno, quando si interpone, in ragione di una relazione di interessi che lo collega all’imprenditore in concorrenza, per cui viene a svolgere la attività illecita, con la conseguenza che entrambi ne rispondono in solido. Tuttavia, la condotta di “storno” è una condotta attiva, che si concreta nell’allontanare e/o trasferire qualche cosa (o qualcuno, nel caso di storno di dipendenti), e presuppone l’alterità tra soggetto che storna e soggetto stornato; si tratta di condotta che non può essere addebitata, per incompatibilità logica, a chi sia nel contempo oggetto passivo dello storno, ossia al dipendente che viene stornato.
Lo storno dei dipendenti, mediante il quale l'imprenditore si assicura le prestazioni lavorative di uno o più dipendenti di un'impresa concorrente, costituisce una lecita espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà d'iniziativa economica, libertà che trovano una tutela anche negli artt.35, 36 e 41 della Costituzione. Perché lo storno si connoti come illecito, sul piano concorrenziale, è necessario che si verifichi con modalità illecite, tali da alterare significativamente la correttezza della competizione, e danneggiare il concorrente, e nel contempo che alla condotta attiva si accompagni la consapevolezza nel soggetto agente dell’idoneità dell’atto a danneggiare il concorrente; questa consapevolezza, che è uno stato soggettivo non dimostrabile direttamente, si desume esaminando le modalità oggettive e di contesto dello storno, e l’impatto sull’organizzazione e la struttura produttiva del concorrente, nel loro complesso e alla luce dei principi di correttezza professionale.
Le dichiarazioni scritte di un testimone costituiscono elementi di prova atipici, quando non possono essere qualificate come testimonianze scritte di cui all’art. 257 bis, mancando i presupposti formali, nè sono equiparabili a deposizioni assunte oralmente, con le garanzie del contraddittorio, ma possono costituire validi elementi di prova atipici quando intrinsecamente coerenti e credibili, numerose, e convergenti nella descrizione dei fatti, disegnando un quadro indiziario probante.
Sono informazioni riservate quelle che recano non solo i dati identificativi dei clienti, ma nel contempo ulteriori indicazioni, utili non solo al loro reperimento, ma piuttosto e soprattutto a determinare il profilo qualificante, in modo che dalla sua lettura sia possibile ricavare conseguenze utili e necessarie per l’esercizio dell’attività aziendale senza necessità di acquisire ulteriori informazioni (nel caso di specie, un database che contiene la lista dei clienti, accompagnata da informazioni ulteriori quali il tipo di contratti da ciascuno stipulati, le relative condizioni economiche, ed eventualmente le scadenze contrattuali da far valere).
Non costituisce concorrenza sleale lo sfruttamento da parte dell'ex dipendente delle conoscenze tecniche, delle esperienze e financo delle informazioni relative alla politica commerciale dell'impresa dalla quale egli proviene, a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate, ma appunto di un patrimonio personale di conoscenza ed esperienza acquisita dal lavoratore potendo ritenersi fisiologico che il terreno dell'attività elettiva dell’ex dipendente, proprio in virtù delle conoscenze e relazioni precedentemente acquisite, si rivolga ai clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro: in costanza di rapporto di lavoro, infatti, il dipendente è tenuto ad osservare l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., mentre terminato il rapporto di lavoro, l'ex dipendente, in mancanza di patto (retribuito) di non concorrenza ex art. 2125 c.c., può ben esplicare, per conto proprio o di terzi, l’attività in concorrenza, utilizzando le cognizioni e le esperienze acquisite nel precedente rapporto di lavoro, ed anche le relazioni preferenziali con la clientela.
L’utilizzo, da parte di un’impresa concorrente e, segnatamente, nella propria pubblicità, di un segno distintivo di cui altra impresa ha diritto all’uso esclusivo come marchio di fatto, può essere inibito, ove tale utilizzo possa determinare confusione nel pubblico, a sensi dell’art. 2, comma 4, c.p.i. (che tutela i segni o marchi di fatto) e dell’art. 2598 c.c.; tale utilizzo dell’altrui segno distintivo, anche di fatto, costituisce infatti non solo “contraffazione di marchio”, ma anche “concorrenza sleale confusoria”, quando si verifica nell’ambito di un rapporto concorrenziale. (altro…)
Anche laddove non siano applicabili gli artt. 98 e 99 CPI, la consapevole acquisizione di informazioni tecniche di valore commerciale, non segrete ma riservate, per il tramite di persona contrattualmente obbligata a non divulgarle, costituisce comportamento contrario ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda, dal momento che consente all’impresa “acquirente” di entrare nel mercato in tempi più brevi e a costi più bassi di quelli che occorrerebbero, se fosse necessario procedere a studi e ricerche autonome.
La tutela delle informazioni segrete è contenuta nell’art. 98 e 99 del c.p.i.; la fattispecie ricomprende le informazioni aziendali (incluso anche il cd. know-how) e le esperienze tecnico-commerciali ove tali informazioni siano nella loro precisa configurazione non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore, abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Il primo requisito per poter invocare la tutela del c.d. “segreto industriale” è rappresentato dal carattere di “novità” delle informazioni, da intendersi non in senso assoluto, ma in senso relativo, come informazione non facilmente accessibile o reperibile. La privativa riconosciuta dagli art. 98 e 99 c.p.i. è infatti incentrata – più che sulle informazioni “in quanto tali” – sull’investimento attuato dall’imprenditore per ottenerle e segretarle.
Colui che invoca la tutela delle informazioni segrete, inoltre, ha l’onere di allegare quali siano le informazioni o il complesso di informazioni di cui si ritiene titolare. In difetto di una descrizione sufficientemente esauriente non è infatti possibile verificare il carattere di novità e la sottoposizione a misure di segretezza.
L’art. 98, 1° comma, c.p.i. individua poi un onere di adozione di specifiche misure di protezione in capo a chi invoca la tutela. Le misure di protezione devono essere dirette verso l’interno (es. dipendenti) e verso l’esterno e vanno adeguate alla tipologia di informazioni che si intende mantenere riservate, dei soggetti che possono accedervi e del progresso tecnologico. Si può dunque trattare di misure negoziali, organizzative e/o tecnologiche.
Costituisce imitazione servile confusoria la ripresa delle caratteristiche estetiche del prodotto dotate di efficacia individualizzante (e quindi idonee a ricollegarlo a una determinata impresa), in modo da indurre il consumatore a ritenere erroneamente che il prodotto imitante provenga dalla stessa fonte produttiva di quello imitato; va esclusa, invece, l'imitazione servile quando la ripetizione dei connotati formali si limiti a quei profili conseguenti alle caratteristiche funzionali e necessitate del prodotto, in quanto il divieto di imitazione servile attiene ai caratteri non essenziali, non funzionali, capricciosi o arbitrari e per tale motivo individualizzanti, con conseguente onere di differenziazione da parte del concorrente.
La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui non consiste nell'adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usate da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori; la tutela prestata dalla previsione di cui all'art. 2598 c.c. ha infatti lo scopo di offrire una protezione all'uso corretto degli strumenti concorrenziali, considerati un valore-strumento per il benessere sociale, e non già di rendere possibile la creazione di monopoli o cartelli d'imprese, in grado di escludere dal mercato qualsiasi concorrente che intenda competere con il marchio noto.
Costituiscono atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. le seguenti condotte: l’uso di un marchio che evoca quello di parte attrice, comprendendo lo stesso termine e gli stessi colori, senza introdurre elementi fortemente distintivi tali da determinare una sicura differenziazione; l’uso per la denominazione sociale, l’insegna, il nome a dominio e il profilo Facebook, di termini che evocano i segni distintivi dell’attrice; l’apertura di un’identica società svolgente la medesima attività di impresa, senza soluzione di continuità subito dopo il recesso del contratto di concessione con l’attrice, nello stesso stabile, seppur ad un diverso piano; la pubblicizzazione della nuova attività eseguita in modo tale da evocare nel pubblico l’idea di una continuità con la precedente realtà imprenditoriale, anziché quella di una società di nuova costituzione del tutto autonoma dall’attività dell’attrice.
In tal modo è integrata la condotta di confusione tra segni distintivi, ai sensi del n. 1 del predetto articolo 2598 c.c., nonché l’illecito di appropriazione di pregi dei prodotti e dell’impresa dell’attrice di cui al n. 2.
Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione.
Per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto.
Costituisce atto di concorrenza sleale l'imitazione pedissequa degli elementi essenziali della confezione dell'altrui prodotto, allorchè il pubblico dei consumatori possa essere indotto ad attribuire, alla confezione dell'imitatore, le qualità di cui è portatore l'altrui prodotto (c.d. "look alike"), ciò in forza del rischio di associazione tra le due confezioni, e senza che occorra errore o confusione quanto alle fonti di produzione.
L'art. 125 c.p.i., comma 2, consente che il giudice liquidi il danno in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa "semplificata" del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione. Il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente.
La retroversione degli utili ha una causa petendi diversa, autonoma e alternativa rispetto alle fattispecie risarcitorie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 125. Ci si trova di fronte non ad una mera e tradizionale funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l'illecito consistito nell'indebito sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale altrui.
L’ex dipendente dell’imprenditore, una volta cessato il rapporto di lavoro (esclusa l’ultrattività dell’obbligo contrattuale di cui all’art. 2105 c.c.), in mancanza di un patto di non concorrenza, può intraprendere un’attività in concorrenza con l’impresa con cui aveva intrattenuto il precedente rapporto professionale, sia che avvii in proprio un’attività, sia che svolga una prestazione di lavoro alle dipendenze o in collaborazione con altri. Egli resta sottoposto alle medesime regole valevoli per qualunque altro soggetto, non derivando dalla qualità di ex dipendente alcun ulteriore divieto od onere: dunque, l’eventuale illiceità della concorrenza viene ancorata al compimento di atti qualificabili come oggettivamente sleali, a prescindere dalla qualità del soggetto agente.
L’ex dipendente (ma idem dicasi per l’ex collaboratore autonomo) non può utilizzare, a favore del nuovo datore di lavoro, quelle informazioni che vanno al di là del suo bagaglio di conoscenze professionali, sia che assumano i caratteri di segretezza di cui agli artt. 98-99 c.p.i., sia che si tratti di notizie comunque riservate, interne all’azienda e non suscettibili di divulgazione e di utilizzazione al di fuori di essa. Le notizie interne all’azienda – quali le informazioni commerciali relative ai clienti e ai fornitori, le condizioni contrattuali, le strategie imprenditoriali – sprovviste dei requisiti di protezione di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i. possono presentare carattere di riservatezza nell’ambito dell’attività aziendale in cui sono impiegate, e in quanto tali sono tutelate ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c..
L’illiceità della condotta concorrenziale non va ricercata episodicamente, ma si desume dall’insieme delle manovre di approfittamento dell’avviamento altrui, attraverso un’attività di acquisizione sistematica dei clienti della società concorrente.
L’imitazione servile dei prodotti realizzati e/o commercializzati da altra impresa, quale ipotesi di concorrenza confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c., presuppone che la forma del prodotto da tutelare sia già nota al mercato e presenti, come per i segni distintivi non registrati, capacità distintiva dell’attività di un determinato imprenditore ed efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri consimili. Incombe sull’attore l’onere di provare la priorità e la capacità distintiva della forma, mentre grava sul convenuto l’onere di dimostrare la mancanza di novità. La necessità della capacità distintiva della forma nega tutela alle forme determinate dalla natura e dalla funzionalità del prodotto e a tutte quelle comunque “utili”, che in qualsiasi modo rispondano ad un’impostazione strutturale conseguente ad una scelta di natura tecnica (nel caso di specie il Tribunale negava capacità distintiva a utensili normalmente impiegati nelle lavorazioni meccaniche, standardizzati, fungibili tra loro e sprovvisti di forme speciali o ricercate).
Affinché possano ravvisarsi gli estremi della fattispecie dello storno di dipendenti di un’azienda da parte di un imprenditore concorrente – comportamento vietato in quanto atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. – non è sufficiente il mero trasferimento di collaboratori da un’impresa ad un’altra concorrente, né la contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore altrui, ricorrendo in tali caso un’attività di per sé legittima, in quanto espressione del principio della libera circolazione del lavoro, ove non attuata con lo specifico scopo di danneggiare l’altrui azienda. Lo storno di dipendenti vietato ex art. 2598 n. 3 c.c. deve essere caratterizzato dall’ "animus nocendi", che va desunto dall’obiettivo che l’imprenditore concorrente si proponga - attraverso il trasferimento dei dipendenti - di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando nel mercato l’effetto confusorio, o discreditante, o parassitario capace di attribuire ingiustamente, a chi lo cagiona, il frutto dell’investimento (ossia, l’avviamento) di chi lo subisce.
Il giudizio di difformità dello storno di dipendenti dai principi della correttezza professionale non va condotto sulla base di un’indagine di tipo soggettivo, ma secondo un criterio puramente oggettivo, dovendosi valutare se lo spostamento dei dipendenti si sia realizzato con modalità tali, da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di arrecare pregiudizio all’organizzazione e alla struttura produttiva dell'imprenditore concorrente, svuotandola delle sue specifiche possibilità operative. Al fine di verificare la sussistenza del requisito dell’animus nocendi, si valuta non solo se lo storno di dipendenti sia stato realizzato in violazione delle regole della correttezza professionale (come nei casi di impiego di mezzi contrastanti con i principi della libera circolazione del lavoro, di denigrazione del datore di lavoro, o avvalendosi di dipendenti dell’impresa che subisce lo storno, o quando il trasferimento del collaboratore sia finalizzato all’acquisizione dei segreti del concorrente), ma principalmente se le caratteristiche e le modalità del trasferimento evidenzino la finalità di danneggiare l’altrui azienda, in misura eccedente il normale pregiudizio che può derivare dalla perdita di prestatori di lavoro trasferiti ad altra impresa, non essendo sufficiente che l’atto in questione sia diretto a conquistare lo spazio di mercato del concorrente.
Per potersi configurare un’attività di storno di dipendenti, alla luce del requisito dell’animus nocendi, assumono rilievo i seguenti elementi: a) la quantità e la qualità dei dipendenti stornati; b) il loro grado di fungibilità; c) la posizione che i dipendenti rivestivano all’interno dell’azienda concorrente; d) la tempistica dello sviamento; d) la portata dell’organizzazione complessiva dell’impresa concorrente.
Anche qualora risulti accertata la concorrenza sleale, il danno non è in re ipsa, ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell’illecito rispetto anche alla distorsione della concorrenza, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, in quanto soltanto tale avvenuta dimostrazione consente al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità.