Ai sensi dell'art. 86, comma 1, c.p.i. "le disposizioni della sezione IV sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità in quanto applicabili", con la conseguenza che in materia di nullità dei brevetti per modelli di utilità avrà rilevo l'art. 76, comma 1, c.p.i. ai sensi del quale il brevetto è nullo: a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi (altro…)
Affinché un certo modello industriale possa essere munito di tutela autoriale è necessario che il singolo modello presenti di per sé le caratteristiche di cui all’art. 2, n. 10, della L.d.A., non essendo sufficiente la provenienza da un designer di indubbia fama internazionale. Il riconoscimento del valore artistico di un modello industriale può ritenersi provato dalla dichiarazione di un noto (altro…)
Nel settore farmaceutico, il marchio KOKI accompagnato ad una parte meramente descrittiva del prodotto (KOKI-tuss; KOKI-mucil; KOKI-dec) è privo di novità ed interferente con il marchio rinomato OKI, in maniera tale da far sussistere quantomeno il rischio ex art. 12 lett. e) c.p.i. di agganciamento al segno rinomato, dal quale deriva lo sfruttamento dell’indebita associazione che il consumatore medio nei (altro…)
L’utilizzo di immagini dei prodotti della impresa concorrente integra la fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile, salvo che non venga provato che si tratti di forme del tutto standardizzate nel settore. Sulla presunta danneggiata incombe, invece, l’onere di provare la novità e notorieta’ della forma, indicando in particolare quali elementi confermerebbero la capacita’ distintiva, al fine di consentire al giudice, sulla scorta anche di nozioni di comune esperienza, di procedere alla valutazione del requisito. Tale utilizzo integra gli estremi della fattispecie di cui all’art. 2598, n.2 c.c. e costituisce, comunque, condotta gravemente contraria al canone di correttezza imposto dall’art. 2598, n.3 c.c.
Al fine del giudizio sull’altezza inventiva secondo il metodo del “problem solution approach”, l’esperto del ramo può essere correttamente individuato come il tecnico a conoscenza di tutti i tipi di prodotto noti nell’arte considerato che l’esperto del ramo è (altro…)
Non sussite concorrenza sleale qualora l'attività dell'imprenditore concorrente sia cessata e l'imprea sia stata cancellata dal registro delle imprese.
Ammessa la sussumibilità degli elenchi clienti nella fattispecie normativa del segreto industriale di cui agli artt. 98-99 CPI non (altro…)
La ratio della disciplina della concorrenza sleale, quale strumento di presidio del libero mercato, nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela della libertà d’iniziativa economica in quanto tutela anche dell’interesse della collettività, e, quindi, del benessere dell’ utente/consumatore, pare consentire di valorizzare (altro…)
E' inadempiente la parte di un contratto di affiliazione commerciale che non provveda al pagamento delle royalties a seguito della comunicazione di recesso, dichiarata inefficace. E' inadempiente all'obbligo di non concorrenza indiretta di un contratto di affiliazione commerciale la parte che - sia prima che dopo l’emissione di un'ordinanza cautelare che inibisca tale attività - abbia frequentato un'attività commerciale che fornisca servizi in concorrenza con l'ex affiliante, assumendo la funzione di titolare o socio di fatto della stessa o comunque svolgendovi attività lavorativa in collaborazione con il personale.
Va respinta la domanda diretta ad accertare un concorso negli inadempimenti contrattuali dell'ex affiliato da parte delle società presso cui l'ex affiliato svolge, di fatto, le proprie attività in concorrenza quando non sia stato provato l’elemento soggettivo ex art. 2043 c.c., non avendo dimostrato che tali società conoscessero specificamente le clausole contrattuali (nella specie, relative all’obbligo di pagamento delle royalties e agli obblighi di non concorrenza) del contratto di affiliazione commerciale.
Impedisce la valida registrazione come marchio, oltre alla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, anche la forma che dia valore sostanziale al prodotto. Il grado di apprezzamento dell'estetica di una forma che impedisce la registrazione della medesima come marchio richiede che la forma appaia idonea (altro…)
In caso di modello comunitario registrato, una volta accertata la commercializzazione di identici prodotti in data anteriore alla registrazione del modello della ricorrente, incombe sul titolare della registrazione l’onere di provare l’allegata predivulgazione e se essa si sia verificata nel (altro…)
Le opere di design industriale tutelate dal diritto d’autore sono quelle aventi “carattere creativo” e “valore artistico”. Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera del design ma è espressione e manifestazione dell’idea dell’autore. La valutazione del valore artistico è effettuata, per giurisprudenza consolidata, facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell’opera del design negli ambienti culturali, quali il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate e l’attribuzione di premi.
La contraffazione di dette opere non esclude la presenza di differenze quando vi sia la sostanziale riproduzione dell’opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante. Non rileva invece, ai fini dell’illiceità della riproduzione in materia di diritto d’autore, la confondibilità delle opere. Ove le differenze non sono tali da escludere l’illiceità della riproduzione, la condotta è di per sé sleale e, quindi, integra anche la fattispecie di concorrenza sleale: la condotta appropriativa di pregi di prodotti relativi ad altra impresa è idonea a gettare discredito su di essi per l’inferiore qualità del prodotto; la condotta sleale è, altresì, idonea a generare confusione tra i modelli in esame, ingenerando l’equivoco che essi possano provenire da imprese collegate per la sussistenza di un legame commerciale.
Ai fini della concorrenza sleale, la valutazione va condotta, come noto, dal punto di vista del consumatore medio e va riferita alle somiglianze e agli elementi comuni che incidono sul rischio di associazione, tenendosi in considerazione che il consumatore non può procedere a un esame diretto comparativo e che il raffronto va effettuato secondo un giudizio finale di sintesi e di impressione.