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Nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust: onere probatorio e limiti di applicazione del provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005
L’onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l’esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad...

L’onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l’esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell’autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata. [Nel caso di specie, gli attori agivano in giudizio per far valere la nullità di alcuni contratti di fideiussione deducendone la conformità allo schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust. Il Tribunale ha respinto le pretese attoree in quando le fideiussioni erano state sottoscritte dagli attori nel 2015 e, inoltre, non erano fideiussioni omnibus ma fideiussioni specifiche prestate a garanzia di un rapporto di leasing ed a beneficio di un intermediario non bancario. I contratti, quindi, esulavano dal perimetro dell'accertamento compiuto da Banca d'Italia, che pertanto non valeva come prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale].

 

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Ancora in tema di invalidità di fideiussioni omnibus
La tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un’intesa illecita per...

La tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un’intesa illecita per violazione dell’articolo 2, comma 2, lettera a), della Legge n. 287/1990, consiste, di regola, nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza.

È a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l’assetto di interessi programmato fornire la prova dell’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al Giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parte di esse, si estende, pertanto, all’intero contratto (o a tutta la clausola), solo ove l’interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che il contraente non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.

Il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l’art. 1956 c.c., ha l’onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente.

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Efficacia di prova privilegiata dell’accertamento dell’illecito antitrust contenuto nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia
La decisione della Banca d’Italia n. 55/2005 ha efficacia di prova privilegiata nel giudizio avente ad oggetto la nullità per...

La decisione della Banca d'Italia n. 55/2005 ha efficacia di prova privilegiata nel giudizio avente ad oggetto la nullità per violazione della legge n. 287/1990 delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenute in contratti di fideiussione omnibus , allorché tali fideiussioni siano rilasciate tra il 2004 e il 2005 su moduli che effettivamente contengono le clausole presenti nello schema ABI già censurate da Banca d'Italia nel menzionato provvedimento.

 

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Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia non costituisce prova privilegiata nel giudizio di nullità di un contratto autonomo di garanzia per violazione dell’art. 2 della l. 287/1990
Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia non costituisce prova privilegiata nel giudizio volto ad accertare la nullità per violazione...

Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova privilegiata nel giudizio volto ad accertare la nullità per violazione dell'art. 2 della l. 287/1990 di un contratto di garanzia stipulato nel 2008, allorché tale contratto sia qualificabile come contratto autonomo di garanzia e non fideiussione omnibus. Il citato provvedimento, infatti, ha accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus e nel solo periodo periodo compreso tra il 2002 e il 2005.

In un causa stand alone, l'accertamento della commissione di un illecito anti concorrenziale per violazione dell'art. 2 della  l. 287/1990 da parte di un contratto autonomo di garanzia presuppone la dimostrazione della sussistenza di un accordo tra istituti di credito volto a escludere o restringere la concorrenza nel settore dei contratti autonomi di garanzia.

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Domanda di nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust: legittimato passivo è solo il cedente dei crediti
La domanda di nullità di un contratto va sempre proposta nei confronti della controparte negoziale e che, in caso di...

La domanda di nullità di un contratto va sempre proposta nei confronti della controparte negoziale e che, in caso di cessione del credito (anche in blocco, nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione), l’azione deve indirizzarsi verso il soggetto cedente e non verso il cessionario, rimasto estraneo a quel rapporto. La cartolarizzazione dà infatti luogo ad un fenomeno di cessione del credito e non anche del contratto da cui il  credito deriva, con la conseguenza che eventuali vizi sostanziali del negozio giuridico possono essere fatti valere nei soli confronti della società cedente, titolare del rapporto originario. Poiché dunque non si realizza alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, unica legittimata a contraddire all’azione volta ad impugnare il contratto o una parte di esso è la parte cedente. [Nel caso di specie, le domande di nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust proposte nei confronti di una società di cartolarizzazione cessionaria dei crediti garantiti e delle relative garanzie erano state respinte per difetto, in capo alla cessionaria, della titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio].

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Le fideiussioni specifiche a garanzia di contratti di finanziamento e di locazione finanziaria esulano dal perimetro del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia
Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia concerne esclusivamente le condizioni generali di contratto predisposte dall’ABI...

Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia concerne esclusivamente le condizioni generali di contratto predisposte dall’ABI con riguardo a fideiussioni omnibus. Le fideiussioni  specifiche a garanzia di contratti di finanziamento e di locazione finanziaria si pongono al di fuori del perimetro dell’accertamento condotto dalla Banca d’Italia. Appare conseguentemente necessario dimostrare quali fossero, all’epoca di stipula del contratto, gli elementi presuntivi in ordine all’esistenza di un’intesa illecita tra istituti di credito in violazione delle disposizioni per la tutela della concorrenza nel mercato in relazione ai contratti di fideiussione sottoscritti a garanzia di contratti di locazione finanziaria.

 

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La portata del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005
L’onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l’esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile, ad...

L’onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l’esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell’autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata.

Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell’illecito antitrust solo con riferimento alle fideiussioni omnibus che si collocano all’interno del periodo temporale esaminato dall’Autorità (ottobre 2002-maggio 2005). Pertanto, rispetto ad un contratto di fideiussione stipulato nel 2013, il provvedimento della Banca d’Italia non costituisce prova idonea dell’esistenza dell’intesa restrittiva della concorrenza e, di conseguenza, l’azione si configura come stand alone e la parte attrice ha l’onere di allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (ivi inclusa l’esistenza, all’epoca della conclusione del contratto, dell’accordo fra gli istituti di credito per escludere/restringere la concorrenza nel settore delle fideiussioni omnibus).

Se il contratto di garanzia prevede la condizione di pagamento c.d. “a semplice richiesta scritta” il requisito di cui all’art. 1957 c.c. si considera soddisfatto fintanto che il creditore garantito abbia chiesto il pagamento per iscritto al garante entro sei mesi, senza essere tenuto anche ad agire giudizialmente nei confronti del debitore.

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Intese restrittive della concorrenza e risarcimento del danno patito dall’acquirente finale
Il danno da illecito anti-concorrenziale è un c.d. danno lungo-tenente, nel quale il manifestarsi del pregiudizio è successivo al verificarsi...

Il danno da illecito anti-concorrenziale è un c.d. danno lungo-tenente, nel quale il manifestarsi del pregiudizio è successivo al verificarsi della condotta che lo ha originato. Per tale ragione, il termine di prescrizione quinquennale decorre da quando il danneggiato è stato adeguatamente informato – ovvero si può pretendere sulla base del criterio dell’ordinaria diligenza che sia stato adeguatamente informato – non solo dell’altrui violazione, ma anche del verificarsi del danno ingiusto [Nel caso di specie, il dies a quo del termine di prescrizione è stato rinvenuto nell’emissione da parte della Commissione Europea del proprio provvedimento e non nell’apertura delle relative indagini, poiché quest’ultimo evento non consente di conoscere l’esito e/o la natura dell’accertamento conclusivo]

L’art. 8 del D.Lgs. n. 3/2017 non opera retroattivamente con riferimento a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, e ciò in quanto le presunzioni legali in esso contenute soggiacciono al principio tempus regit actum.

Con riferimento alle condotte lesive della normativa in materia di illeciti anti-concorrenziali che si siano verificate prima rispetto all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 3/2017 si applicano i principi giurisprudenziali elaborati in epoca anteriore e, in particolare, la teoria dello scopo della norma violata, a mente della quale le decisioni dell’Autorità Antitrust hanno il valore di prova privilegiata del danno patito dal singolo e il relativo provvedimento sanzionatorio costituisce un presunzione iuris tantum della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta ed il danno subito dal singolo. Tuttavia, anche in questo caso occorre accertare in maniera puntuale quale sia stata la condotta illecita, poiché – stante l’ampiezza della fattispecie anti-concorrenziali – non tutti gli illeciti in questione spiegano i propri riflessi direttamente nei confronti di tutti gli operatori attivi nel settore di riferimento [Nel caso di specie, la Commissione Europea aveva accertato soltanto la sussistenza di uno scambio di informazioni tra i vari concorrenti attivi nel settore di riferimento che aveva condotto ad intese relative alla determinazione del prezzo lordo da applicare ai distributori con riferimento alle versioni “base” dei prodotti commercializzati. Nessuna intesa invece era stata accertata con riferimento ai prezzi netti applicati nei confronti degli acquirenti finali].

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Fideiussioni omnibus, nullità parziale delle clausole conformi allo schema ABI e qualifica di “consumatore” in capo al fideiussore
I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con...

I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

 

Nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, dovendosi pertanto disattendere l’orientamento tradizionale del “professionista di rimbalzo” o “di riflesso”. Si dovrà perciò qualificare come consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. “atti strumentali in senso proprio”). Ai fini di valutare l’applicabilità della disciplina consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, è necessario dare rilievo all’entità della partecipazione al capitale sociale detenuta dal garante nonché all’eventuale sua qualità di amministratore, trattandosi di elementi idonei a provare il coinvolgimento del fideiussore nell’attività imprenditoriale svolta dalla debitrice principale.

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La sostituzione dei moduli negoziali originariamente attuativi dell’intesa illecita impedisce la declaratoria di nullità dei contratti già emendati.
La sostituzione, in epoca anteriore all’introduzione del giudizio, dei moduli negoziali originari con altri moduli privi delle clausole (in tesi)...

La sostituzione, in epoca anteriore all’introduzione del giudizio, dei moduli negoziali originari con altri moduli privi delle clausole (in tesi) attuative dell’intesa illecita fa sì che gli attori non possano ottenere la declaratoria di nullità di contratti ormai emendati e perciò resi non più conformi allo schema ABI oggetto di contestazione. [Nel caso di specie, gli attori agivano in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità  totale e, in subordine, parziale, di alcuni contratti di fideiussione stipulati nel maggio 2007, sostenendo che le clausole di deroga all’art. 1957 c.c., di “reviviscenza” e di “sopravvivenza” fossero conformi a quelle dello schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust. Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato le domande attoree in quanto gli stessi contratti risultavano essere stati sostituiti con altri non più riproduttivi delle clausole oggetto di censura].

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Fideiussioni omnibus: i limiti del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia
Qualunque fattispecie al di fuori del perimetro oggettivo e temporale dell’accertamento contenuto nella decisione n. 55/2005 di Banca d’Italia non...

Qualunque fattispecie al di fuori del perimetro oggettivo e temporale dell'accertamento contenuto nella decisione n. 55/2005 di Banca d’Italia non può essere risolta semplicemente applicando le conclusioni cui l’Autorità è pervenuta, non estendendosi esse automaticamente a fatti diversi e/o successivi a quelli specificamente indagati. In quella sede, l’Autorità di vigilanza aveva infatti accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005. Al di fuori del perimetro oggettivo e temporale dell'accertamento di Banca d'Italia, come in qualunque causa stand alone, l’onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale grava allora sulla parte che ne assume l’esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile. [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile la decisione della Banca d’Italia come prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale in quanto i contratti di cui gli attori invocavano la nullità erano qualificabili come contratti autonomi di garanzia e non come fideiussioni. Peraltro, erano stati stipulati dopo il 2005 ed erano volti a garantire non per operazioni bancarie ma di leasing].

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Fideiussioni omnibus: clausole conformi al modello ABI e divieto di doppia garanzia ex art. 4.4, Parte II, All., DM 23.9.2005
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 costituisce prova privilegiata dell’esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale...

Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 costituisce prova privilegiata dell’esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale con riferimento alle sole fideiussioni omnibus che si collocano nell’arco temporale (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell’istruttoria condotta dalla Banca d’Italia, all’epoca Autorità Garante per la concorrenza tra istituti di credito, sfociata nell’emanazione del provvedimento stesso. Esso non è invece applicabile alle fideiussioni specifiche, le quali si collocano al di fuori del campo di indagine oggetto dell’istruttoria svolta dalla Banca d’Italia, riferito alle sole fideiussioni omnibus (par. 9 provvedimento) e del conseguente ambito di produzione di effetti del provvedimento stesso, nè a fideiussioni stipulate tra il 2014 e il 2016, per la distanza temporale che intercorre tra l’illecito accertato dalla Banca d’Italia nel lontano 2005 e l’epoca di sottoscrizione delle fideiussioni dedotte in giudizio. In tali casi, l’azione di nullità va inquadrata nelle azioni c.d. “stand alone”, in cui l’attore è chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 c.c. Lo stesso, quindi, deve dimostrare la persistenza e attualità, all’epoca della stipula delle fideiussioni, di una intesa illecita fra istituti di credito relativa all’applicazione uniforme e, quindi, anticoncorrenziale delle clausole 2, 6 e 8 previste dallo schema ABI del 2003, intesa accertata col provvedimento del 2005, il cui valore di prova privilegiata di una intesa antitrust tuttavia si affievolisce, sino a esaurirsi, con riguardo a condotte tenute in epoca distante da quella oggetto dell’accertamento risalente al 2005. Peraltro, a prescindere dal profilo antitrust, le singole clausole di una fideiussione corrispondenti alle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005, non sono, per il resto, contrarie a norme imperative, bensì legittimamente derogatorie di norme codicistiche.

 

In tema di fideiussione per obbligazioni future (e, quindi, solo di fideiussioni omnibus) per l’applicazione dell’art.1956 c.c. – a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore – devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia il requisito soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione del rapporto. Inoltre, il fideiussore che invochi l’applicazione dell’art. 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi dell’art.2697 c.c. che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza l’autorizzazione del fideiussore, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente. Quindi, la violazione da parte del fideiussore dell’art.1956 c.c., ricollegabile al principio di buona fede nell’esecuzione del rapporto, presuppone l’onere per il fideiussore di dimostrare che la banca conosceva il peggioramento della situazione del debitore principale e che lo abbia occultato al garante, prova che tuttavia gli attori non hanno fornito nel presente giudizio

 

Con riguardo alla violazione del divieto di doppia garanzia sulla quota di finanziamento che beneficia della garanzia pubblica del Fondo di Garanzia, previsto dal punto sub 4.4. della Parte II dell’Allegato al DM 23 settembre 2005, che preclude all’istituto di credito erogante il finanziamento di munirsi di ulteriore garanzia reale, bancaria o assicurativa sulla parte del finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia, si rileva che tale divieto non risulta testualmente esteso anche alle garanzie personali (come la fideiussione). Inoltre, il disposto dell’art. 4.4 è applicabile solo nell’ambito del rapporto interno tra il Fondo di Garanzia e il soggetto finanziatore (banca), rapporto rispetto al quale il soggetto beneficiario del finanziamento si pone come terzo estraneo. Ne consegue che il predetto divieto, contenuto in una norma di rango secondario relativa alle condizioni di ammissibilità della garanzia pubblica, non può incidere sul rapporto contrattuale che intercorre tra i fideiussori e la banca. Pertanto, la surroga legale del Fondo di Garanzia non soffre limitazioni e si realizza anche nei confronti dei fideiussori.

 

Nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso e non già al distinto contratto principale, dando rilievo all’entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore.

 

La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria, sancita dall’art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore o essere comunque derogata dalle parti, sia esplicitamente sia implicitamente, attraverso un comportamento concludente, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l’art. 1341, comma 2, c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell’altro contraente

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