In tema di nullità delle garanzie bancarie per violazione della normativa antitrust, la sanzione della nullità parziale "derivata", che colpisce le clausole dei contratti di fideiussione "a valle" che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI del 2003, oggetto di un'intesa restrittiva della concorrenza accertata dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, si applica esclusivamente alle fideiussioni omnibus e non si estende alle fideiussioni specifiche. L'istruttoria e il conseguente accertamento dell'Autorità di Vigilanza, che costituisce prova privilegiata dell'intesa illecita, hanno infatti avuto ad oggetto unicamente lo schema di "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", c.d. fideiussione omnibus, valutandone l'essenza ontologica e funzionale nonché l'effetto distorsivo della concorrenza in relazione alla sua specifica natura di garanzia per un numero indeterminato di operazioni creditizie.
Per la fideiussione specifica il garante che ne deduca l'invalidità per violazione della L. n. 287/1990 non può avvalersi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d’Italia del 2005, ma deve assolvere a un onere probatorio più consistente, fornendo la prova di un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale, relativa all'utilizzo uniforme dello stesso schema di fideiussione specifica da parte di un numero significativo di istituti di credito, sintomatica di un'autonoma intesa anticoncorrenziale "a monte".
La proposizione di un'eccezione riconvenzionale di nullità non determina la violazione del principio del ne bis in idem laddove la medesima questione giuridica venga proposta come domanda in un separato e diverso giudizio, specie qualora la predetta eccezione riconvenzionale fosse stata proposta di fronte ad un giudice diverso da quello dotato della necessaria competenza funzionale per la declaratoria di tale nullità [Nel caso di specie, la proposizione dell'eccezione riconvenzionale di nullità di una fideiussione riproduttiva dello schema A.B.I. di fronte al Tribunale di Lariano prima e della Corte d'Appello di Campobasso poi non precluderebbe - alla luce del principio del ne bis in idem - la proposizione della domanda di nullità fondata sulle medesime ragioni di fronte alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Campobasso].
La proposizione di una domanda nell'ambito della prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. che sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e che si ponga, rispetto alla domanda originaria, in un rapporto di alternatività senza aggiungersi ad essa, costituisce una semplice ed ammissibile emendatio (e non un mutatio) libelli.
Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia (che ha dichiarata l'illegittimità del c.d. schema A.B.I.) ha valore di prova privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia, ossia tra il 2002 ed il 2005. Di conseguenza, laddove la fideiussione oggetto del giudizio risalga ad un momento differente, la parte che intenda contestare la nullità sulla base della usa natura anti-concorrenziale è tenuta ad allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/1990.
La cartolarizzazione è operazione di cessione del credito, non del contratto, per cui alla cessionaria viene trasferito solo il lato attivo delle obbligazioni, non potendo farsi valere nei suoi confronti eccezioni fondate su rapporti contrattuali intercorsi tra cedente e ceduto, prima della cessione. In caso di cessione "in blocco" dei crediti, effettuata ai sensi degli artt. da 1 a 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, non è ravvisabile una successione a titolo particolare, in capo al cessionario, di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente donde la possibilità per il debitore ceduto di far valere tutte le eccezioni relative al rapporto sottostante (come avviene per il factoring), e ciò in ragione dello specifico dettato normativo che la disciplina e che sarebbe neutralizzato per effetto di tale interpretazione. Inoltre, dato che per espressa disposizione di legge i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio a destinazione vincolata, separato da quello della società veicolo o "special pourpose vehicle", i possessori dei titoli emessi possono essere esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati - perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione - ma non anche a quello che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori.
In tema di fideiussioni per obbligazioni future (e, quindi, solo di fideiussioni omnibus), per l’applicazione dell’art. 1956 c.c. devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia il requisito soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione del rapporto. A tal riguardo, il fideiussore che invochi l’applicazione dell’art. 1956 c.c. ha l’onere di provare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza l’autorizzazione del fideiussore, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente.
Il giudicato formatosi sulla pronuncia di primo grado di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto confermata con sentenza d’appello non impugnata, si estende (c.d. giudicato implicito) alla validità del contratto, poiché il rigetto dell’opposizione e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo, implicano di per sé che il titolo su cui questo si fonda sia valido ed efficace.
Non è utilizzabile la decisione n. 55/2005 di Banca d'Italia per fattispecie qualificabili come contratto autonomo di garanzia, ponendosi così al di fuori del perimetro oggettivo dell’accertamento effettuato dall’Autorità amministrativa. Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, diversamente dal contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile a essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, pertanto, rispetto alla fideiussione, per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo, laddove l’accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante abbia l’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell’art. 1952, comma 2, c.c., all’evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore.
Se l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale, tuttavia, in presenza di elementi che conducano, comunque, a una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma, l’assenza di formule come quella anzidetta non sia elemento decisivo in senso contrario.
In ipotesi di qualificazione della clausola di pagamento, contenuta nel contratto di mutuo, come espressione di un contratto autonomo di garanzia, l’opponente non può avvantaggiarsi di provvedimenti amministrativi che riguardino esclusivamente i moduli utilizzati per le fideiussioni omnibus nel settore bancario e non anche per garanzie di diversa natura [ipotesi relativa all’inutilizzabilità della decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia ai fini della prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale].
In qualunque causa stand alone, è onere della parte, che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale, provarne la esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile. Tale onere non può ritenersi assolto dall’opponente che non abbia documentato, né, tanto meno, provato, in altro modo, la sussistenza di un accordo tra istituti di credito volto a escludere o restringere la concorrenza nel settore dei contratti autonomi di garanzia al momento della conclusione di un contratto di mutuo, non provando nemmeno la sussistenza di tutte le clausole ritenute nulle da un provvedimento dell’Autorità amministrativa, in quanto in contrasto con la normativa antitrust.
In ipotesi di procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari, deve trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 41 TUB, con conseguente esclusione dell’obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo, in deroga agli artt. 479 e 480 c.p.c anche nel caso in cui l’espropriazione sia condotta nei confronti di un terzo proprietario del bene ipotecato.
Ai fini dell’onere della prova in relazione al credito oggetto di precetto, si osserva che l’opposizione all’esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l’opposizione e sono, pertanto, soggette all’ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l’attore ha l’onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa. Ne consegue, dunque, che è l’opponente, che contestando il diritto della controparte di procedere a esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. L’opposto, ovvero il creditore procedente, assume, invece, la posizione del convenuto, e può contrastare le deduzioni dell’opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l’esistenza dei fatti che l’esecutato assume a fondamento dell’opposizione.
La transazione stipulata dal creditore con uno dei coobbligati in relazione alla sola quota del coobbligato transigente, e senza rinuncia all’azione nei confronti degli altri coobbligati, integra una rinuncia alla solidarietà a favore del debitore che ha transatto, con applicabilità, nei rapporti tra coobbligato transigente e coobbligati non transigenti, dei principii di cui agli artt. 1313 e 1299 c.c.
A differenza delle norme procedurali, generalmente applicabili dalla data della loro entrata in vigore, una norma di diritto sostanziale si applica (I) dall’entrata in vigore dell’atto che la istituisce, (II) agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della precedente norma e (III) alle situazioni giuridiche nuove, ma non quelle sorte e definitivamente “acquisite” nella vigenza della vecchia legge, salve le disposizioni particolari che determinano specificamente le condizioni di applicazione nel tempo della nuova legge.
L’art. 9, par. 1 della direttiva 2014/104/UE, che introduce una presunzione inconfutabile dell’esistenza della violazione antitrust accertata in via definitiva da un’autorità nazionale, costituisce norma sostanziale poiché l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza e l’identità del suo autore – assieme al danno causato da tale violazione e all’esistenza di un nesso di causalità tra tale danno e detta violazione – rientrano tra “gli elementi indispensabili di cui la persona lesa deve disporre al fine di proporre un ricorso per il risarcimento del danno” (Corte di Giustizia, C-25/21, Repsol Comercial de Produtos Petroliferos SA e negli stessi termini Corte di Giustizia, C- 267/20, Volvo e DAF Trucks).
Anche laddove non fosse applicabile la vincolatività della decisione dell’AGCOM, è applicabile il principio della “prova privilegiata” che può consentire alla parte colpita dall’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale di superare la presunzione così determinatasi ma senza che sia possibile rimettere in discussione, nel giudizio civile, i fatti costitutivi dell’affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi sia dinanzi all’Autorità che nelle successive fasi impugnatorie (v. Cass. 20 giugno 2011, n. 13486)
In presenza di domanda di nullità integrale della fideiussione conforme allo schema ABI, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, il giudice, pur potendo rilevare d’ufficio la nullità parziale di singole clausole anticoncorrenziali, non può pronunciare la nullità delle stesse in assenza di una specifica domanda di parte, dovendo in tal caso limitarsi al rigetto della domanda di nullità totale, pena la violazione del principio della domanda ex artt. 99 e 112 c.p.c.
Ai fini dell’accoglimento dell’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. conseguente dall’accertamento della nullità di singole clausole della fideiussione, è onere dell’attore allegare e provare la specifica incidenza della singola clausola affetta da nullità rispetto all’esborso di cui chiede la ripetizione.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni e il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione sia cessata e prima che l'attore abbia conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che abbia conoscenza della condotta illecita, del fatto che tale condotta costituisce violazione del diritto della concorrenza, del danno subito e dell'identità dell'autore della violazione. Nel caso di cartelli sui prezzi, che rientrano tra i danni comunemente denominati lungolatenti caratterizzati dalla presenza di un segmento temporale significativo che separa l'insorgenza del danno dalla sua percezione, la consapevolezza dell'illecito e della sua idoneità lesiva in capo al danneggiato si configura di regola a decorrere dal momento in cui l'autorità competente accerta l'illecito.
L'art. 7 del d.lgs. n. 3/2017, che sancisce il carattere vincolante delle decisioni dell'AGCM nei giudizi risarcitori, ha natura sostanziale e si applica quando la decisione dell'Autorità garante sia divenuta definitiva dopo il termine per il recepimento della direttiva 2014/104/UE, fissato al 27 dicembre 2016. La norma stabilisce una presunzione inconfutabile dell'esistenza di una violazione del diritto della concorrenza e dell'identità del suo autore, rendendo definitivamente accertata la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalità e l'esistenza del danno.
Nel giudizio risarcitorio per danni da intesa anticoncorrenziale, non può farsi meccanica applicazione dell'onere della prova attesa l'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova, dovendo il giudice valorizzare opportunamente gli strumenti di indagine e conoscenza previsti dalle norme processuali, interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio.
Il danno emergente derivante da cartello sui prezzi può essere individuato nella differenza di prezzo generata dall'infrazione mediante applicazione del metodo 'before and after', che consente di ricostruire lo scenario controfattuale attraverso il confronto del prezzo tra il damage period e il base period, dovendo essere considerati come correttivi al sovraprezzo gli aumenti dei costi variabili di produzione ma non i costi che potrebbero non essere rappresentativi di quelli che si sarebbero dovuti sostenere in assenza dell'infrazione.
Il passing on del sovraprezzo non si considera provato quando l'incremento del prezzo di vendita del prodotto finale sia giustificato dall'aumento dei costi di altri fattori di produzione, dall'incremento del prezzo dell'energia e dal tasso di inflazione del periodo.
Il risarcimento del danno ha funzione compensativa e mira a mettere il soggetto danneggiato nella posizione in cui si sarebbe trovato qualora non si fosse verificata l'infrazione, trattandosi di obbligazione risarcitoria avente natura di debito di valore su cui sono dovuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali con funzione compensativa, computati non sulla complessiva somma rivalutata ma su quella originaria rivalutata anno dopo anno.
La nullità della fideiussione omnibus riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, legittima il destinatario ad esperire sia la tutela reale che quella risarcitoria.
La tutela reale riconosciuta dall’ordinamento interno in caso di illecito antitrust non trova ostacoli nemmeno nel diritto unionale e nelle pronunce della Corte di Giustizia, atteso che il diritto al risarcimento del danno derivante dalla contrattazione a valle dell’intesa vietata a monte, costituisce il comune denominatore – per l’intero spazio europeo – e la forma di tutela di base da assicurare ai consumatori, ferma restando la competenza interna degli Stati nell’assicurare le misure per la più completa tutela delle situazioni soggettive garantite dal diritto dell’unione.
Si tratta di una speciale ipotesi di nullità funzionale prevista dalla normativa antitrust, che prescinde da un vero e proprio collegamento negoziale tra l’intesa illecita a monte e la fideiussione stipulata a valle. Siffatta forma di nullità ha una portata più ampia della nullità codicistica e delle altre nullità conosciute dall’ordinamento, in quanto colpisce anche atti, o combinazione di atti avvinti da un nesso funzionale, non tutte di natura contrattuale. La ratio di tale speciale regime va individuata nell’esigenza di salvaguardia dell’ordine pubblico economico, a presidio del quale sono state dettate le norme imperative nazionali ed europee antitrust.
Pertanto, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust , in quanto costituenti lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti, partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell’atto a monte, e vengono ad essere inficiati della medesima forma di invalidità che colpisce i primi.
Una volta riconosciuto che a garanzia della realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust soccorrono tanto la tutela risarcitoria, quanto la tutela reale della nullità di tutta la complessiva situazione, anche a valle dell’intesa, che ostacola il libero gioco della concorrenza, la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, è la nullità parziale, limitata – appunto - a tali clausole.
Rimane a carico della parte interessata che intende estendere la nullità all’intero negozio fornire la prova dell’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla, restando precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto.
Ove la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, sia fatta valere non in via di azione, ma in via di eccezione rispetto alla pretesa creditoria avanzata dalla convenuta, è escluso che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese, giacché detta competenza investe, a norma dell’art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, le sole azioni di nullità.
L’istruttoria svolta da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 copre un arco temporale compreso tra il 2002 e il maggio del 2005. Di conseguenza, la produzione in giudizio di quel provvedimento non fornirebbe di per sé prova idonea dell’esistenza dell’intesa restrittiva della concorrenza allorquando la stipulazione della garanzia sia intervenuta a distanza di anni dal provvedimento con il quale la Banca d’Italia ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI. Inoltre, il provvedimento ha riguardato esclusivamente i moduli utilizzati per le fideiussioni omnibus nel settore bancario e non anche per garanzie di diversa natura.