Il quotidiano costituisce un’opera collettiva ex art. 3 della L. 633/1941, in quanto frutto della riunione di creazioni letterarie, scientifiche o artistiche autonome, scelte o coordinate per un determinato fine dal soggetto che ha organizzato e diretto l’opera. Pertanto, trovano applicazione gli artt. 7 e 38 della L. 633/1941. (1)
La vendita di spazi pubblicitari su supporti cartacei inseriti in una copertina trasparente per quotidiani e la distribuzione gratuita di tale copertina presso esercizi commerciali, per il tramite dei quali la copertina viene resa accessibile agli utenti, costituisce violazione del diritto d’autore e del diritto di sfruttamento economico del quotidiano. (2)
Non può ravvisarsi violazione del diritto patrimoniale d’autore nella condotta degli esercenti commerciali coinvolti nel semplice utilizzo di una copertina per quotidiani contenente inserti pubblicitari, ricevuta a titolo gratuito al solo fine di consentire ai propri clienti una più comoda lettura del quotidiano acquistato dal titolare di ciascun esercizio. (3)
La circostanza che i quotidiani – siano essi inseriti o meno nella copertina trasparente – siano messi a disposizione degli utenti a titolo gratuito, nell’ambito di un rapporto di mera cortesia, è tale da escludere ogni indebito sfruttamento economico da parte del titolare dell’esercizio commerciale, non potendo questo conseguire un vantaggio commerciale da tale attività o creare nocumento all’editore. (4)
In tema di diritti patrimoniali dell'opera cinematografica, la legge attribuisce al produttore non il semplice esercizio di un diritto altrui, ma la titolarità di un diritto proprio, a titolo originario (Cass. 13/11/1973 n. 3004), che ricomprende ogni possibile utilizzazione economica dell'opera filmica in quanto tale (sia cinematografica che televisiva), cioè del film adoperato quale (altro…)
Ai sensi dell’art. 99 Reg. CE 207/2009 la validità di un marchio UE non può essere contestata nell’ambito di un giudizio di accertamento negativo della contraffazione.
Il giudizio di confondibilità deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all’insieme degli elementi salienti dei segni in conflitto, e non attraverso un esame analitico e separato.
Il segno "striscia colorata", tre bande verticali di colore giallo arancio e blu navy, costituisce in Italia un valido marchio di fatto dotato di autonoma capacità distintiva anche se usato in combinazione con il marchio KWAY.
Il marchio comunitario "striscia rettangolare", costituita (altro…)
In materia di contraffazione di brevetto, quando la parte attrice propone domanda di accertamento negativo della contraffazione da parte dei propri prodotti dei brevetti di titolarità della convenuta, sussiste la competenza del Tribunale del luogo in cui è avvenuta la condotta che si chiede di dichiarare (altro…)
Ai fini della legittimazione attiva, la cessionaria di azienda deve provare l'intervenuto contratto di cessione ai sensi dell'art. 2556 c.c. (altro…)
In materia di modelli ornamentali, ai fini della sussistenza del requisito della novità le anteriorità rilevanti devono essere poste a confronto con il nuovo modello isolatamente e senza possibilità di combinarle tra di loro a mosaico.
Le cause di nullità del brevetto ex art. 76 c.p.i. non si limitano alla carenza dei presupposti sostanziali necessari per riconoscere una invenzione tutelabile– quali novità, industrialità ed altezza inventiva del trovato – ma si estendono altresì ai difetti di “descrizione”, che riguardano (altro…)
In un caso di contraffazione di marchi, il solo provvedimento cautelare emesso dal Giudice di un primo Stato membro (nel caso, il Tribunale di Stoccarda), quando non sia stato presentato reclamo contro detto provvedimento, né sia stato introdotto il giudizio di merito finalizzato all'accertamento della contraffazione, non impedisce la promozione del giudizio di accertamento negativo di contraffazione davanti al Giudice di un secondo Stato membro (nel caso, il Tribunale di Bologna) in quanto solo nel caso di instaurazione del giudizio di merito davanti al Giudice del primo Stato avrebbe potuto ritenersi la prevenzione dell'azione proposta dinanzi a quel Giudice, a partire dalla data di deposto del ricorso cautelare, rispetto alla azione di accertamento negativo proposta dinanzi al secondo Giudice.
In mancanza della sottoscrizione di alcun patto di non concorrenza l’ex amministratore non commette illecito nell’utilizzo di medesimi fornitori - in circostanza di oligopolio - e di un analogo sistema di codifica dei prodotti della precedente società né nel contattare la clientela della società concorrente, costituendo legittimo diritto del lavoratore approfittare delle conoscenze personali acquisite nel corso del pregresso svolgimento di attività, ove questo avvenga senza illecita sottrazione di risorse dalla società concorrente. (altro…)
La domanda cautelare di inibitoria che sia prospettata in giudizio in relazione ad un'azione avverso concorrenza sleale per indebita appropriazione degli altrui segni distintivi ai sensi dell'articolo 2598, comma primo, numero 1, del codice civile – e non in relazione ad una domanda di registrazione di marchio comunitario, in ragione della competenza di giudice di primo grado per marchi comunitari della sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale ordinario – potrà avere, ove accolta, efficacia limitata al solo territorio nazionale.
Va esclusa la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nel caso di proposizione di una domanda di accertamento di concorrenza sleale nella quale l’ipotizzata lesione degli interessi riguardi il know-how aziendale in senso ampio e la fattispecie lesiva sia commessa senza la ipotizzata sussistenza, in tutto o in parte, di privative di altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi o relativi all’accertamento dell’illecito concorrenziale.
La prova della condotta lesiva per concorrenza sleale in presenza di prezzi scontati deve tenere conto della somiglianza tra le entità commerciali prese in considerazione (nello specifico negozio e outlet) e deve dimostrare che l’abbassamento dei prezzi sia dipeso da una politica di sconti “fuori misura” e non da un'autonoma decisione di praticare prezzi più alti al fine di incrementare i ricavi.