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Tutela come marchio del termine dialettale
Il termine dialettale, percepito nell’ambiente del consumatore medio di un certo prodotto come il termine esclusivo per identificare quel prodotto,...

Il termine dialettale, percepito nell’ambiente del consumatore medio di un certo prodotto come il termine esclusivo per identificare quel prodotto, non può essere tutelato come marchio, anche se sconosciuto a livello nazionale, perché non è considerato, in quell’ambiente, come distintivo di una specifica impresa produttrice, ma come il termine comune per identificare un prodotto (altro…)

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Transazione in materia di concorrenza sleale, esecuzione dell’obbligazione di ritiro dei prodotti dal mercato e applicazione della penale
L’impegno assunto dalla resistente in ordine al ritiro dei display e delle singole confezioni di prodotto costituisce un’obbligazione di risultato...

L’impegno assunto dalla resistente in ordine al ritiro dei display e delle singole confezioni di prodotto costituisce un’obbligazione di risultato e non di mezzi, non rilevando, quindi, l’accertamento del grado di diligenza o meno da essa serbato nel tentativo di adempiere all’obbligazione assunta.

L’obbligo di procedere all’eliminazione dell’illecito non può essere eluso dalle difficoltà riscontrate nell’esecuzione dell’obbligo, non potendo la resistente riversare sulla ricorrente le conseguenze dannose della propria incapacità alla rimozione dell’illecito, ricadendo sul convenuto a titolo di rischio di impresa anche quello afferente l’incapacità di provvedere alla rimozione dell’illecito.

La penale prevista per ogni pezzo (display o confezione) e per ogni giorno di ritardo può essere congruamente ridotta laddove vi sia stata sostanziale esecuzione della transazione e l’applicazione della penale in misura rigida appaia sproporzionata sia rispetto al danno economico concorrenziale patito dalla ricorrente sia rispetto al vantaggio economico goduto dalla resistente.

In tema di inadempimento di una scrittura transattiva è legittima la contestazione di nuovi inadempimenti, verificati in corso di causa, in occasione della prima udienza di comparizione. La successiva integrazione della domanda attorea altro non è che una specificazione a livello quantitativo della medesima macro-contestazione iniziale (violazione della transazione) aggiornata sulla base degli sviluppi intervenuti in corso di causa.

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Qualificazione della domanda ai fini della competenza delle Sezioni Specializzate e sfruttamento di beni immateriali
Le questioni di competenza devono essere delibate e decise sulla base della domanda, ovverosia della prospettazione in fatto e in...

Le questioni di competenza devono essere delibate e decise sulla base della domanda, ovverosia della prospettazione in fatto e in diritto formulata dalla parte attrice, al di là della fondatezza di essa (cfr. sul punto, per tutte, Cass. Sez. Lav. 6319/1987, Cass. 1916/1993, e Cass. 5594/1996). Gli elementi a cui occorre fare riferimento nel determinare la sussistenza o meno della competenza funzionale sono il petitum e la causa petendi della domanda oggetto di causa così come formulata

in atto di citazione, e ciò a prescindere dalla circostanza che la fattispecie fattuale oggetto del giudizio sia stata o meno correttamente sussunta da parte attrice nella fattispecie normativa invocata nella causa petendi in concreto enunciata, ed a prescindere altresì dal fatto che successivamente parte attrice abbia parzialmente rettificato la causa petendi.

Un modello contrattuale è un bene immateriale e non materiale, in quanto l’oggetto dell’attività ideativa non consiste nella realizzazione di un documento fisico ma nell’ideazione intellettiva di un modello (cosiddetto corpus mysticum) poi trasfuso in un supporto cartaceo (cosiddetto corpus mechanicum). Tale modello ha invero una sua consistenza (di tipo immateriale, o meglio di tipo concettuale e intellettuale) che prescinde dal supporto materiale sul quale è trascritto e si distingue da esso. (Nel caso di specie trattavasi di modello di DUVRI).
I beni immateriali giuridicamente rilevanti in ambito aziendale sono solo quelli previsti dall’ordinamento, costituendo essi un numero chiuso. Esclusa, quindi, l’applicazione della normativa sul diritto d’autore e della normativa sulla concorrenza (per espressa dichiarazione di parte attrice) ed esclusa pure l’applicazione della normativa posta a tutela dei beni immateriali dal c.p.i., l’utilizzo da parte del convenuto di un modello contrattuale identico a quello elaborato dall’attore non può essere considerato illecito in quanto non si pone in violazione di alcuna norma giuridica ritualmente azionata.

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Tutela del format pubblicitario ed utilizzo di informazioni riservate
Non può invocarsi la tutela autorale su un format pubblicitario laddove oggetto di confronto siano due entità profondamente diverse: da...

Non può invocarsi la tutela autorale su un format pubblicitario laddove oggetto di confronto siano due entità profondamente diverse: da un lato, un procedimento finalizzato al rilascio di una certificazione (seppur di spot pubblicitari); dall’altro, schemi di trasmissioni pubblicitarie. (altro…)

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Validità della procura alle liti
Si ritiene valida la procura alle liti che, sebbene manchi di una data, sia contenuta nell’atto di citazione depositato in...

Si ritiene valida la procura alle liti che, sebbene manchi di una data, sia contenuta nell'atto di citazione depositato in giudizio al momento della costituzione dell'attore in quanto si può presumere che la procura sia stata rilasciata anteriormente alla costituzione in giudizio dell'attore. Infatti, ex art. 125 c.p.c., secondo comma, la procura alle liti per essere valida deve semplicemente essere rilasciata in data anteriore alla costituzione in giudizio dell’attore.

Non può considerarsi generica la procura alle liti che, sebbene non contenga un esplicito riferimento al giudizio per cui è stata rilasciata tramite l’indicazione delle controparti e delle domande concretamente formulate ma solo un generico riferimento al “presente giudizio”, sia fisicamente contenuta nell’atto di citazione. Infatti il riferimento contenuto nella procura alle liti al “presente giudizio” non può che essere logicamente relazionato (anche secondo un’interpretazione di buona fede) al contenuto dell’atto di citazione in cui la procura è incorporata.
Il foro esclusivo pattizio non costituisce un’ipotesi di competenza per territorio inderogabile, costituendo invece pacificamente un’ipotesi di competenza per territorio derogabile, il che esclude sia la rilevabilità d’ufficio sia la possibilità della parte di farla valere se non con la comparsa di costituzione depositata almeno 20 giorni prima dell’udienza di prima comparizione.

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Tutela delle opere di disegno industriale
Le opere del disegno industriale possono usufruire della tutela del diritto d’autore sempre che presentino di per sé, da un...

Le opere del disegno industriale possono usufruire della tutela del diritto d’autore sempre che presentino di per sé, da un lato carattere creativo, da riconoscersi alle forme che costituiscono una personale rappresentazione dell’autore, dall’altro carattere artistico, che si risolve in una originalità più spiccata di quella delle forme simili presenti sul mercato, con una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera, da valutarsi anche alla stregua del riconoscimento collettivo soprattutto negli ambienti artistici.
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Nullità del brevetto per carenza del requisito dell’attività inventiva
Il requisito dell’attività inventiva o novità intrinseca ha la funzione di selezionare tra ciò che è nuovo ciò che si...

Il requisito dell’attività inventiva o novità intrinseca ha la funzione di selezionare tra ciò che è nuovo ciò che si differenzia in maniera qualificata dallo stato della tecnica. Tale requisito segna il confine tra ciò che appartiene al divenire normale del settore e che potrebbe essere realizzato da qualsiasi operatore (e quindi non merita la privativa) e ciò che è frutto di una idea che supera le normali prospettive di evoluzione del settore e che, non essendo alla portata dei tanti che (altro…)

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Design comunitario e carenza di giurisdizione del giudice italiano alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia
Il principio di libertà di concorrenza e iniziativa economica tollera restrizioni solo per l’esistenza di privative brevettuali (limitate nel tempo)...

Il principio di libertà di concorrenza e iniziativa economica tollera restrizioni solo per l’esistenza di privative brevettuali (limitate nel tempo) o per ragioni concorrenziali (tendenzialmente perpetue) ma in tal caso attinenti solo a modalità sleali di svolgimento. Scaduta la privativa brevettuale su un determinato oggetto, tutte le caratteristiche di utilità di esso divengono liberamente utilizzabili e non solo alcune mentre restano suscettibili di tutela per il divieto di imitazione servile soltanto gli aspetti formali che siano dotati di capacità distintiva ed al tempo stesso superflui, tecnicamente insignificanti, arbitrari e capricciosi. La protezione garantita dall’ordinamento tramite la brevettazione (anche in relazione ai brevetti scaduti) non si rivolge all’idea astratta, ma alle forme di realizzazione dell’idea stessa, forme che possono essere tutte liberamente utilizzate una volta scaduta la privativa, essendo a quel punto lecita (e non in via di principio scorretta) la conquista di clientela rimessa alla fisiologica competizione sul mercato.

La nuova disciplina sulla tutela dei disegni e modelli conferma – anche in sede giurisprudenziale – il ben noto e giustificato disfavore legislativo per monopoli perpetui anche sui valori sostanziali.

Il design comunitario è disciplinato dal RDC Ce 2002 n. 6 che - per quanto riguarda la competenza giurisdizionale - all’art. 82 prevede che: (i) i procedimenti derivanti dalle azioni e dalle domande giudiziali relative ai disegni e modelli comunitari devono essere proposte dinnanzi ai Tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha domicilio o, se non ha domicilio in uno degli Stati membri, nello Stato in cui ha una stabile organizzazione; (ii) se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, tali procedimenti possono essere proposti dinanzi ai Tribunali dello Stato membro in cui l’attore ha il domicilio o, se quest’ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione; (iii) i procedimenti in materia di azione di contraffazione e le domande riconvenzionali di nullità sollevate in relazione ad una azione di contraffazione possono anche essere avviati dinnanzi al Tribunale dello Stato membro in cui l’atto è stato commesso o minaccia di essere commesso.

L’art. 79 dello stesso RDC esclude poi l’applicazione dei criteri di cui all’art. 5 della Convenzione di Bruxelles (ora art. 7 del Regolamento Ue 1215/2012) in materia di design comunitario. La Corte di Giustizia ha affermato che risulta dallo stesso tenore letterale dell’art. 82 del regolamento n.6/2002 che le azioni di accertamento di insussistenza di una contraffazione di cui all’art. 81, lettera b) di tale regolamento, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea devono essere proposte dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che non vi sia proroga di competenza ai sensi dell’art. 23 o dell’art. 24 del regolamento n. 44/2001, disposizioni, quest’ultime, che hanno sostituito gli  articoli 17 e 18 della convenzione di Bruxelles (Proroga di competenza pacificamente non sussistente nel caso di specie). Inoltre l’art. 82 del regolamento n. 6/2000 deve essere interpretato nel senso che le azioni di accertamento dell’insussistenza di contraffazione di cui all’art. 81, lettera b), di tale regolamento, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione Europea, devono essere proposte dinanzi ai Tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che non vi sia proroga di competenza ai sensi dell’art. 23 o dell’art. 24 del regolamento n. 44/2001, e salvo i casi di litispendenza e connessione previsti dai suddetti regolamenti.

Infine l’art. 5, punto 3 del regolamento n. 44/2001 ha sostituito l’art. 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles e l’applicazione di tale disposizione ai procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all’art. 81 del regolamento n. 6/2002 è esclusa dall’art. 79, paragrafo 3, lettera a), di tale  Regolamento.

Dunque, secondo la Corte di Giustizia qualora le domande di accertamento di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale siano proposte sulla scia di un’azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di un disegno o modello comunitario e contestino sostanzialmente al titolare di tale disegno o modello di opporsi alla produzione, da parte di colui che agisce per l’accertamento di una contraffazione, di repliche del suddetto disegno o modello, la determinazione del giudice competente deve fondarsi, per l’intera controversia, sul regime di competenza istituito dal regolamento n. 6/2002.

La regola di competenza prevista dall’art. 5 punto 3, del regolamento 44/2001 non è applicabile alle domande di constatazione di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale connesse a un’azione di accertamento di insussistenza di una contraffazione di un disegno o di un modello comunitario, nei limiti in cui accogliere tali domande presuppone l’accoglimento di tale azione di accertamento dell’insussistenza della contraffazione.
Dunque, secondo l'insegnamento della Corte è possibile concludere che quando vi è connessione tra le domande di accertamento negativo della contraffazione e della concorrenza sleale, la determinazione del giudice competente deve essere fondata, per l’intera controversia, sul regime di competenza di cui al RDC 2002 n. 6.

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Il contratto di distribuzione del software: la comunicazione della lista clienti da parte del distributore e gli obblighi del titolare dei diritti di sfruttamento in caso di mancato rinnovo contrattuale
Se il contratto di distribuzione del software prevede espressamente la trasmissione della lista clienti dalla distributrice alla titolare dei diritti...

Se il contratto di distribuzione del software prevede espressamente la trasmissione della lista clienti dalla distributrice alla titolare dei diritti di sfruttamento economico del software a) tale attività di comunicazione non presenta alcun profilo di segretezza e riservatezza e b) la titolare dei diritti di sfruttamento economico del software è legittimata ad inviare ai clienti le comunicazioni relative al rapporto contrattuale - ed in particolare all'assistenza e manutenzione - connesso alla fornitura del software.

 

A seguito della cessazione di un contratto di distribuzione di software, il titolare del software è tenuto a prestare all’ex-distributore la collaborazione necessaria alla manutenzione della versione a suo tempo rilasciata al cliente dell'ex distributore. Da ciò discende che a) il titolare del software deve garantire all’ex-distributore di poter offrire al cliente un servizio di assistenza completo rispetto al prodotto a suo tempo acquistato; (altro…)

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Competenza funzionale per fatture emesse per prestazioni professionali rese in materia di proprietà industriale
Le richieste di pagamento di fatture emesse per rimborso spese e prestazioni professionali rese in materia di proprietà industriale e...

Le richieste di pagamento di fatture emesse per rimborso spese e prestazioni professionali rese in materia di proprietà industriale e quelle di risarcimento danni collegati alle predette prestazioni professionali non (altro…)

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Illecita utilizzazione commerciale dell’identità personale di un personaggio noto
Le ipotesi previste dall’art. 97 della legge n. 633 del 1941, nelle quali l’immagine della persona ritrattata può essere riprodotta...

Le ipotesi previste dall'art. 97 della legge n. 633 del 1941, nelle quali l’immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto all'immagine, sono di stretta interpretazione: il predetto interesse pubblico non ricorre ove siano pubblicate immagini tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto diverso da quello proprio dell’opera cinematografica e della sua commercializzazione.

L’illecito utilizzo della immagine altrui, ai sensi dell’art. 10 c.c., infatti, si configura quando la sua divulgazione, in fotografia o in filmati pubblici, non trova ragione in finalità di informazione, ma nello sfruttamento - in difetto di consenso dell’interessato - commerciale o pubblicitario. Non è mai ammissibile la diffusione non assentita dell’immagine altrui laddove la stessa sia avvenuta per finalità di lucro, per esempio finalità pubblicitarie e promozionali, venendo in tal caso evidentemente a mancare l’interesse pubblico alla divulgazione prevista dall'art. 97 l. n. 633 del 1941. Con specifico riguardo all'utilizzazione commerciale o pubblicitaria dei fotogrammi di un film ritraenti l’immagine di un celebre attore, si ribadisce che, in mancanza del consenso dell’interessato, una tale utilizzazione è illecita anche se non reca offesa ai diritti della personalità di quest’ultimo.
I danni patrimoniali e quelli morali derivanti dall'illecita utilizzazione pubblicitaria dell’identità personale di un personaggio noto possono essere fatti valere dagli eredi. In particolare, l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga innanzitutto al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione e, ove non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dall'autore dell’illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione. Nell'utilizzazione dell’immagine di persona notoria, in mancanza di consenso, si prefigura responsabilità extracontrattuale derivante dall'annacquamento dell’immagine per la perdita di valore commerciale della stessa.

[Nel caso di specie, l’annacquamento dell’immagine della sig.ra Audrey HEPBURN si evince agevolmente dalle fotografie delle magliette prodotte dalle parti attrici, dove la sig.ra Audrey HEPBURN viene ritratta con il dito medio alzato o ricoperta di tatuaggi o, ancora, con grandi palloncini di gomme da masticare in bocca. Infine, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., agli attuali attori va riconosciuto anche il danno non patrimoniale - unitariamente inteso - subito in conseguenza del grave abuso del diritto all'immagine, dell’illecito trattamento dei dati personali e dalla particolarmente invasiva interferenza nella vita privata.

La mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, se non fondata su un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri dell’assolutezza e della non temporaneità o su un dissenso consapevole, informato e motivato, equivale ad assenza ingiustificata nonostante la preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non prendervi parte. Quindi, la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall’art. 8, comma 4 bis, del D.lgs.. n. 28/2010.]

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Omessa comunicazione dell’evento interruttivo ex art. 300 c.p.c. e conseguenze sul giudizio pendente.
L’omessa notifica o la mancata dichiarazione nelle modalità di cui all’art. 300 c.p.c. dell’evento determinante la sopravvenuta perdita della capacità...

L'omessa notifica o la mancata dichiarazione nelle modalità di cui all'art. 300 c.p.c. dell'evento determinante la sopravvenuta perdita della capacità della parte costituita è irrilevante nella fase processuale in cui esso si è verificato. Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono (altro…)

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