Il ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. può essere proposto, quando nelle more del giudizio ordinario il diritto controverso sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
Secondo la giurisprudenza, il requisito del pericolo è incompatibile con il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il momento della pretesa violazione e quello della reazione giudiziaria, lasso di tempo che lascia presumere, se non la tolleranza verso l’illecito, certo la tollerabilità delle sue conseguenze, che evidentemente non vengono considerate bisognose di immediata riparazione.
Un lasso di tempo tra i sette ai dodici mesi è così ampio, da far presumere che il pregiudizio in ipotesi a essi conseguente non abbia il carattere dell’irreparabilità.
La concessione dell’inibitoria cautelare presuppone la coesistenza dei due noti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata e, il secondo, come il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all’esito insoddisfatto, in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Per quanto riguarda la sussistenza del periculum in mora, si osserva che la circolazione e l’utilizzo non autorizzato delle immagini [nel caso di specie, locandine cinematografiche] sul web sono idonei ad aggravare gli effetti derivanti dalla lesione dei diritti di privativa spettanti alla legittima titolare, arrecando un pregiudizio difficile da accertare e difficile da ristorare per equivalente anche sotto il profilo del concreto rischio di azzeramento o comunque di notevole riduzione del valore delle opere in questione in considerazione del fatto che, indubbiamente, la possibilità di reperire le predette opere on line disincentiva all’acquisto i potenziali clienti.
In presenza di domanda di nullità integrale della fideiussione conforme allo schema ABI, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, il giudice, pur potendo rilevare d’ufficio la nullità parziale di singole clausole anticoncorrenziali, non può pronunciare la nullità delle stesse in assenza di una specifica domanda di parte, dovendo in tal caso limitarsi al rigetto della domanda di nullità totale, pena la violazione del principio della domanda ex artt. 99 e 112 c.p.c.
Ai fini dell’accoglimento dell’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. conseguente dall’accertamento della nullità di singole clausole della fideiussione, è onere dell’attore allegare e provare la specifica incidenza della singola clausola affetta da nullità rispetto all’esborso di cui chiede la ripetizione.
Il fumus boni iuris richiesto dalla legge per l'accoglimento del ricorso per descrizione si esprime in termini di una verosimiglianza di grado inferiore rispetto a quella necessaria per il diverso strumento del sequestro.
Affinché un'informazione possa dirsi segreta non è necessario che sia inaccessibile, ma è sufficiente che la sua acquisizione sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori a quelli che occorrono per effettuare un'accurata ricerca.
Il trasferimento delle informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imperenditore concorrente può configurare atto di concorrenza sleale quando si tratti di un complesso strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, i quali superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di forgnirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze acquisite dal lavoratore.
Si ritiene sussistente il periculum in mora bel caso in cui venga accertato il rischio che la prova venga dispersa nel tempo occorrente per giungere all'accertamento della violazione del giudizio ordinario.
La concorrenza sleale ex art. 2598, comma 3, c.c. può configurarsi anche mediante la violazione di norme imperative, ma non ogni violazione di tali norme integra automaticamente concorrenza sleale. Affinché la trasgressione rilevi ai fini della concorrenza sleale, è necessario che essa si concretizzi in un comportamento concorrenziale e affinché si qualifichi come professionalmente scorretto è necessario che sia usata come mezzo al fine e incida direttamente sull’assetto del mercato. L’approvazione di bilanci irregolari, di per sé, non rappresenta un atto di concorrenza e, in mancanza di una finalizzazione diretta e funzionale al conseguimento di un vantaggio competitivo a danno dei concorrenti, non è riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 2598, comma 3, c.c. Eventuali benefici sul piano concorrenziale risultano pertanto irrilevanti, trattandosi di effetti meramente indiretti derivanti da scelte contabili perseguenti finalità diverse e più ampie.
Nel caso in cui siano poste in essere condotte di concorrenza sleale queste possono al contempo dar luogo a responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. La responsabilità contrattuale può derivare tanto da un patto di non concorrenza contenuto in un contratto di mandato di conferimento di incarico di agente, ove la clausola rispetti i requisiti di cui agli artt. 2596 c.c. e 1751 bis c.c., quanto da un accordo di collaborazione con altra società in cui sia previsto il divieto ai contraenti di indirizzare proposte alla clientela dell’altra parte. La responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. per sviamento di clientela sussiste solo allorquando il tentativo del concorrente di sviare la clientela, che di per sé rientra nel normale gioco della concorrenza, avviene sfruttando mezzi contrari alla correttezza professionale, subdoli e ingiusti, sfruttando indebitamente le informazioni riservate di proprietà dell’altra parte. E ciò si può desumere che avvenga allorquando la perdita di clientela a favore dell’altra parte abbia caratteri di sistematicità e sia quantitativamente molto rilevante. In questi casi il danno va parametrato alla proiezione dei ricavi perduti negli esercizi successivi dalla parte che ha subito lo sviamento di clientela.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni e il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione sia cessata e prima che l'attore abbia conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che abbia conoscenza della condotta illecita, del fatto che tale condotta costituisce violazione del diritto della concorrenza, del danno subito e dell'identità dell'autore della violazione. Nel caso di cartelli sui prezzi, che rientrano tra i danni comunemente denominati lungolatenti caratterizzati dalla presenza di un segmento temporale significativo che separa l'insorgenza del danno dalla sua percezione, la consapevolezza dell'illecito e della sua idoneità lesiva in capo al danneggiato si configura di regola a decorrere dal momento in cui l'autorità competente accerta l'illecito.
L'art. 7 del d.lgs. n. 3/2017, che sancisce il carattere vincolante delle decisioni dell'AGCM nei giudizi risarcitori, ha natura sostanziale e si applica quando la decisione dell'Autorità garante sia divenuta definitiva dopo il termine per il recepimento della direttiva 2014/104/UE, fissato al 27 dicembre 2016. La norma stabilisce una presunzione inconfutabile dell'esistenza di una violazione del diritto della concorrenza e dell'identità del suo autore, rendendo definitivamente accertata la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalità e l'esistenza del danno.
Nel giudizio risarcitorio per danni da intesa anticoncorrenziale, non può farsi meccanica applicazione dell'onere della prova attesa l'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova, dovendo il giudice valorizzare opportunamente gli strumenti di indagine e conoscenza previsti dalle norme processuali, interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio.
Il danno emergente derivante da cartello sui prezzi può essere individuato nella differenza di prezzo generata dall'infrazione mediante applicazione del metodo 'before and after', che consente di ricostruire lo scenario controfattuale attraverso il confronto del prezzo tra il damage period e il base period, dovendo essere considerati come correttivi al sovraprezzo gli aumenti dei costi variabili di produzione ma non i costi che potrebbero non essere rappresentativi di quelli che si sarebbero dovuti sostenere in assenza dell'infrazione.
Il passing on del sovraprezzo non si considera provato quando l'incremento del prezzo di vendita del prodotto finale sia giustificato dall'aumento dei costi di altri fattori di produzione, dall'incremento del prezzo dell'energia e dal tasso di inflazione del periodo.
Il risarcimento del danno ha funzione compensativa e mira a mettere il soggetto danneggiato nella posizione in cui si sarebbe trovato qualora non si fosse verificata l'infrazione, trattandosi di obbligazione risarcitoria avente natura di debito di valore su cui sono dovuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali con funzione compensativa, computati non sulla complessiva somma rivalutata ma su quella originaria rivalutata anno dopo anno.
In difetto di una disposizione di legge o di un provvedimento dell'autorità amministrativa esula dal perimetro dei poteri assegnati alla Autorità Giudiziaria la richiesta di imporre l'adesione alla Piattaforma Piracy Shield così come costituita a seguito dell’entrata in vigore della legge 93/2923. Le iniziative idonee per consentire un accreditamento di tutti gli operatori alla Piattaforma Shields, che nelle more è stata attivata, spettano esclusivamente all’AGCOM, in difetto di una specifica disposizione di legge.
Non rientra fra i poteri del giudice quello di stabilire a priori la implementazione delle misure inibitorie che la Società debba adottare. Il giudice non è onerato della necessità di individuare le specifiche modalità tecniche da adottare per l’adempimento dell’ordine impartito, risultando la scelta e la predisposizione di tali misure nella disponibilità della parte inibita salvo eventuale verifica dell’efficienza delle misure adottate. D’altra parte, appare evidente che solo il prestatore dei servizi conosce pienamente la struttura e le potenzialità dei sofisticati software che governano l’esecuzione delle prestazioni rivolte alla loro clientela e che la verifica del corretto e leale adempimento degli ordini impartiti dal giudice non può che essere verificato in relazione al conseguimento effettivo delle finalità cui essi sono rivolti.
Non rientra fra i poteri del giudice individuare, anche in astratto, le specifiche modalità tecniche che una società deve adottare per impedire la commissione di illeciti di pirateria che si possono verificare attraverso i servizi offerti che di per sé sono pienamente leciti e legittimi, quali quelli di CDN (Content Delivery Network, consistente in una rete di server geograficamente distribuita, che permette di migliorare le prestazioni web, riducendo i tempi di caricamento delle pagine e ottimizzando la distribuzione dei contenuti), di DNS Autoritativo (Domain Name System Autoritativo, che rappresenta l’autorità finale nel processo di risoluzione DNS, la quale memorizza le informazioni relative al nome dominio che si desidera visitare, compreso il suo indirizzo IP; il resolver ricorsivo, poi, ottiene l’indirizzo IP e lo rimanda al computer, indirizzandolo al sito) e di Reserve Proxy (attraverso cui la Società agisce da intermediario tra i clienti e il server di destinazione, con conseguente oscuramento dell’indirizzo IP reale del serverweb e protezione DDoS). Non spetta all’autorità giudiziaria individuare le soluzioni tecniche che, in astratto, deve essere adottata per limitare l’eventuale sfruttamento dei suoi servizi/prodotti da parte di terzi per finalità illecite, essendo rimessa tale valutazione all’Autorità amministrativa dell’AGCOM previa disposizione di legge o al legislatore, al quale solo spetta ogni scelta discrezionale al riguardo.
La concorrenza sleale confusoria per imitazione servile dei prodotti richiede, per costante giurisprudenza, che l'aspetto servilmente imitato abbia carattere individualizzante, sia cioè tale da ricollegare il prodotto agli occhi del pubblico, ad una determinata impresa; e la sussistenza di tale carattere va ricercata in capo al più generale pubblico dei consumatori nel senso che essa sussiste se il grande pubblico percepisce la caratteristica del prodotto in questione come veicolo di immediato collegamento con una certa impresa. La capacità individualizzante non deve essere valutata in ipotesi e in astratto, ma deve essere valutata in concreto, e l'apprezzamento, tranne i casi in cui può basarsi sul notorio (115 comma 2 c.p.c.), è oggetto di onere della prova di chi invoca la protezione giudiziale.
La appropriazione di pregi richiede un comportamento attivo dell'imprenditore concorrente che vanta pregi altrui (non basta che vanti pregi inesistenti) direttamente, o anche indirettamente (come accade per esempio quando l'imprenditore esponga immagini di realizzazioni altrui come proprie).
Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con decreto inaudita altera parte il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta ed immediata in relazione al diritto processuale alla prova e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, poiché la misura è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto diretto al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, poiché la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che richiede un sua anticipata acquisizione in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume pregiudicato
L'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione, in considerazione delle peculiari note obiettive e delle finalità del mezzo richiesto, può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di una misura cautelare più invasiva quale il sequestro o l'inibitoria
Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni relative al possesso ed all’utilizzo di cui è richiesta la protezione
Non comporta nullità del contratto la mancata consegna del documento informativo con trenta giorni di anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto di franchising.
La mancata indicazione della zona della clausola di non concorrenza post contrattuale può comportare l’eventuale nullità della clausola de qua, ma non determina necessariamente la invalidità dell’intero contratto, ove non sia provata la rilevanza di tale clausola ai fini della validità dell’intero contratto che può essere desumibile dal contratto stesso o da una diversa volontà delle parti. Si ritiene in particolare alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte che il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419 comma 1 c.c., esprime il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, e il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una singola clausola; conseguentemente spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.
Nel contratto di franchising la forte limitazione dell’autonomia imprenditoriale, che si traduce in una restrizione della concorrenza, è del tutto legittima in quanto funzionale a garantire l’uniformità all’interno della rete, che costituisce fattore essenziale per il successo della rete stessa, di talchè non possono interpretarsi come espressioni di eccessivo squilibrio situazioni in cui sono state le stesse parti, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, ad aver disciplinato in un determinato modo lo svolgimento del rapporto.
La circostanza che le clausole contrattuali censurate siano state specificatamente approvate per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. nulla dimostra in ordine alla loro idoneità a determinare uno squilibrio contrattuale