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Concorrenza sleale per imitazione servile di prodotto altrui
Ai sensi dell’art. 2598, 1° comma n.1) c.c., la concorrenza sleale per c.d. imitazione servile viene individuata nella condotta di...

Ai sensi dell’art. 2598, 1° comma n.1) c.c., la concorrenza sleale per c.d. imitazione servile viene individuata nella condotta di chi imita servilmente i prodotti di un concorrente, tale da creare confusione nei destinatari circa la loro effettiva provenienza. L’imitazione rilevante ai sensi dell’art. 2598, n.1., c.c. deve avere ad oggetto le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto a una determinata impresa, sempre che la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.

Il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione. Tale interesse, quando non sia in discussione la libera produzione di oggetti (sia perché frutto di idee non brevettate, non brevettabili o cadute in dominio pubblico per scadenza del brevetto, sia perché non è invocata la tutela della privativa), può ritenersi soddisfatto dalla presentazione del prodotto con contenitori differenti, recanti il marchio del produttore o comunque una denominazione diversa, ovvero dalla presentazione del prodotto con la precisa indicazione che lo stesso è fabbricato da un diverso imprenditore. Ai fini della confondibilità, non può quindi attribuirsi alcun rilievo alle forme non visibili esteriormente, quali quella del contenuto di una scatola, che non costituiscono forma individualizzante.

In linea generale, anche in assenza di rischi confusori ex art. 2598 n. 1 c.c. una imitazione non confusoria, ma pedissequa e integrale, dei prodotti altrui consente di appropriarsi parassitariamente e senza alcun costo degli investimenti che altri abbiano fatto per l’immissione sul mercato di beni dotati di originalità e di inflazionare il mercato di prodotti – a costi ridotti- che godono dell’accreditamento commerciale già raggiunto negli anni dai prodotti del soggetto imitato ed al contempo ne riducono l’appetibilità concorrenziale. Siffatta scelta imprenditoriale risulta in radicale contrasto con il canone generale di correttezza imposto dall’ art. 41 Cost. e sanzionato dall’ art. 2598 n. 3 c.c. ed altresì consenta di appropriarsi indebitamente dei pregi della produzione altrui e dei relativi vantaggi concorrenziali.

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La parola “extremities” di un marchio complesso ha valenza descrittiva e non risulta sufficiente per accogliere la domanda di contraffazione in via cautelare
Il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del...

Il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi.

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La descrizione in un caso di abusiva duplicazione di un software applicativo
Nel rimedio della descrizione il fumus va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova –ritenuta utile...

Nel rimedio della descrizione il fumus va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova –ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito- e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela.

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I rapporti tra la disciplina pubblicistica e la normativa concorrenziale: il caso Finish v. Pril
Il messaggio al pubblico dell’operatore di mercato rientra nel più ampio genere delle pratiche commerciali e deve essere conforme alla disciplina...

Il messaggio al pubblico dell’operatore di mercato rientra nel più ampio genere delle pratiche commerciali e deve essere conforme alla disciplina di cui alla Direttiva CE n. 29/2005 sulle pratiche sleali tra imprese e consumatori, come recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 146/2007 che ha modificato gli artt. da 18 a 27 del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

A ciò si aggiunga che la condotta contraria alle disposizioni pubblicistiche, quale comportamento plurioffensivo – che pregiudica, da un lato, la libertà contrattuale del consumatore e, dall’altro, l’operatore al cui bene o servizio è preferito quello di un altro – non comporta automaticamente la configurazione di una condotta anticoncorrenziale, così come quest’ultima non presuppone necessariamente la lesione di disposizioni pubblicistiche.

Il sindacato sul versante della violazione dell’art. 2598 co. 3 c.c. deve essere autonomo rispetto a quello della violazione della disciplina pubblicistica. E ciò conformemente all’orientamento di legittimità secondo il quale gli interessi protetti dalle disposizioni pubblicistiche e dalle norme sulla concorrenza sleale sono distinti per cui i comportamenti lesivi delle prime non sono automaticamente lesivi delle seconde in quanto occorre pur sempre indagare se la violazione pubblicistica sia anche idonea o meno a generare un danno anticoncorrenziale nei confronti dell’imprenditore leale.

La fattispecie di cui all’art. 2598 co. c.c. è riscontrata al ricorrere di tre condizioni cumulative ovvero: a) la violazione della normativa pubblicistica; b) l’effetto distorsivo che tale violazione produce sul mercato inducendo il consumatore medio a tenere un comportamento economicamente rilevante attraverso le sue scelte d’acquisto, diverso da quello che avrebbe altrimenti tenuto; c) la produzione di un danno anche solo potenziale in capo all’imprenditore leale, ossia all’operatore di mercato che offre un bene equipollente a quello del concorrente sleale che viene scartato a causa del messaggio ingannevole.

Sotto il profilo degli oneri probatori va rammentato che la violazione delle regole della concorrenza dà vita ad un’ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale valutabile secondo i parametri e gli specifici oneri di allegazione e probatori richiesti in tema di prova dell’illecito aquiliano, con l’unica particolarità della presunzione dell’esistenza dell’elemento soggettivo della colpa. L’attore è invece gravato dell’onere della prova in ordine alla sussistenza degli atti integranti l’addebito di concorrenza sleale, anche mediante il ricorso a presunzioni, purché dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c.

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La prova del fumus bonis iuris nella descrizione di un brevetto
Nel rimedio della descrizione, concesso con un decreto inaudita altera parte a seguito di un ricorso cautelare volto ad assicurare...

Nel rimedio della descrizione, concesso con un decreto inaudita altera parte a seguito di un ricorso cautelare volto ad assicurare la prova della contraffazione di un brevetto, il fumus bonis iuris va apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela. Infatti il predetto decreto potrebbe, anche sulla base dell’ulteriore sviluppo delle argomentazioni addotte dalle parti, essere successivamente confermato, posto che la finalità del procedimento, di cui agli artt. 129 e 130 c.p.i., consiste sia nell’acquisizione, da parte di soggetti diversi rispetto a quelli nei cui confronti la descrizione è disposta, di elementi di prova che non siano in sé stessi acquisibili autonomamente, sia nella necessità di preservare la prova stessa rispetto ad una situazione di fatto in via di modificazione per la sua utilizzazione nella causa di merito.

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Uso non autorizzato di opera fotografica per finalità editoriali
La fotografia gode della tutela del diritto d’autore quale opera fotografica ai sensi dell’art. 2, n. 7, della legge n....

La fotografia gode della tutela del diritto d’autore quale opera fotografica ai sensi dell’art. 2, n. 7, della legge n. 633/1941 quando presenta carattere creativo, presupposto che sussiste quando – indipendentemente dal “valore artistico” – la fotografia abbia un’impronta personale anche di gradiente minimo e non si limiti a riprodurre sic et simpliciter la realtà, nel senso che il fotografo non si sia limitato ad una rappresentazione oggettiva dello stato di luoghi, persone o oggetti, ma abbia trasmesso negli scatti la propria sensibilità e la propria personale interpretazione della realtà. L’impronta personale della fotografia a prova del carattere creativo deve trasparire da vari concreti elementi, come la scelta e la disposizione degli oggetti da riprodurre, la selezione delle fonti delle luci, il dosaggio dei toni, la valorizzazione degli effetti, la scelta del soggetto e della sua espressione, di modo che l’aspetto creativo vada a prevalere sull’aspetto meramente tecnico. Il fatto che l’immagine abbia delle caratteristiche comuni ad altre fotografie che rappresentano il medesimo oggetto non appare dirimente per escludere il requisito della creatività, posto che quest’ultimo sussiste anche laddove l’impronta personale dell’autore sia anche solo minima.

Il carattere illecito dell’uso della fotografia non è escluso dalle finalità editoriali.

Il danno per uso non autorizzato di opera fotografica è liquidato ai sensi dell’art. 158 L.d.A. e può essere liquidato in via equitativa, col criterio del c.d. “prezzo del consenso”, ossia sulla base dell’importo che la convenuta avrebbe dovuto corrispondere all’attrice laddove avesse chiesto l’autorizzazione per l’utilizzazione della fotografia.

In caso di violazione del diritto d’autore su un’opera fotografica, l’avente diritto può richiedere il risarcimento del pregiudizio subito rispetto ai diritti di utilizzazione economica dell’opera in capo all’autore e quello attinente al diritto morale d’autore.

La domanda di risarcimento del diritto morale d’autore ai sensi dell’art. 20 L.d.A., e in particolare quello relativo al diritto alla paternità dell’opera, non può essere risarcito se l’attore, soggetto titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, non allega specificamente il pregiudizio ai propri diritti conseguenti alla mancata menzione dell’autore dell’opera fotografica oggetto di lite.

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In relazione al marchio debole, sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modifiche o aggiunte.
Per assolvere alla sua funzione di identificazione del prodotto o servizio in relazione alla impresa che lo offre, il marchio...

Per assolvere alla sua funzione di identificazione del prodotto o servizio in relazione alla impresa che lo offre, il marchio deve possedere capacità distintiva, normalmente garantita da un distacco concettuale, più o meno accentuato, fra il segno e il bene (prodotto o servizio) a cui si riferisce, secondo una ideale curva progressiva del parametro della capricciosità e dell’arbitrarietà del collegamento, che va dalla generica denominazione del prodotto o servizio stesso (che possiede un tasso di distintività pari a zero), sino all’assenza assoluta di collegamento logico (distintività massima), attraverso gradini intermedi che declinano in via decrescente l’intensità del collegamento logico fra segno, da una parte, e prodotto o servizio, dall’altra.

Segnatamente, sono considerati marchi deboli quelli concettualmente legati al prodotto per non essere andata la fantasia di chi li ha concepiti oltre il rilievo di un carattere o di un elemento dello stesso, ovvero per l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un uso esclusivo.

La “debolezza” del marchio non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma sull’intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio “forte”, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.

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Clausola compromissoria: competenza giurisdizionale e territoriale
La clausola compromissoria contenuta in uno statuto deve essere interpretata in modo restrittivo, privilegiando nel dubbio la giurisdizione ordinaria, in...

La clausola compromissoria contenuta in uno statuto deve essere interpretata in modo restrittivo, privilegiando nel dubbio la giurisdizione ordinaria, in quanto trattasi di una convenzione negoziale tra le parti che con il dato testuale hanno manifestato la propria volontà e la reciproca intenzione.

In una controversia tra soci e la società, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 c.p.c. e 42 c.c. sussiste la competenza del giudice del luogo in cui si svolge concretamente l’attività operativa della società in luogo della sede legale risultante dal registro delle imprese.

 

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Il danno non patrimoniale da contraffazione di marchio
La contraffazione di marchio determina inevitabilmente quantomeno la diluizione della capacità distintiva del segno anche per effetto della sua associazione...

La contraffazione di marchio determina inevitabilmente quantomeno la diluizione della capacità distintiva del segno anche per effetto della sua associazione a prodotti non provenienti dalla titolare del marchio e di cui dunque essa non può garantire un livello qualitativo paragonabile ai suoi prodotti, con conseguente effetto pregiudizievole per l’immagine commerciale della stessa titolare del marchio. Tale voce di danno non patrimoniale può essere liquidata tenendo conto in via presuntiva della necessità per la titolare di dover reagire sul mercato per riportare a sé sola il collegamento con il marchio mediante l’ulteriore sopportazione di spese pubblicitarie o, in via alternativa, del risarcimento di una quota parte delle spese pubblicitarie da essa sostenute negli anni che possono ritenersi in via equitativa di fatto inutilmente sostenute in quanto pregiudicate dall’illecito accertato.

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I requisiti per la tutela cautelare del diritto d’autore. Il caso de Il Milanese Imbruttito
Incombe sulla persona giuridica che agisca in giudizio per la tutela dei propri diritti d’autore l’onere di fornire la prova...

Incombe sulla persona giuridica che agisca in giudizio per la tutela dei propri diritti d'autore l'onere di fornire la prova del titolo in virtù del quale tale persona giuridica sia abilitata ad azionare i propri diritti, che per definizione nascono dalla attività della persona fisica.

Al fine di ritenere sussistente il periculum in mora per la concessione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. per la tutela dei diritti d'autore, è onere di chi agisce in giudizio allegare specificamente ciascun contenuto che si intende creativo e di cui si invoca la protezione.

La nullità della procura allegata al ricorso introduttivo, derivante dall'impossibilità di identificare il soggetto che l'aveva rilasciata, è sanabile tramite il deposito di una nuova procura che risulti essere stata rilasciata dal legale rappresentante del ricorrente.

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L’ammissibilità dell’inibitoria diretta agli Internet Service Provider esenti da colpa per le violazioni tramite rete Internet del diritto d’autore
Stante l’ammissibilità dell’estensione del provvedimento inibitorio c.d. puro a soggetti esenti dall’elemento soggettivo della colpa e del dolo, requisito prescritto...

Stante l’ammissibilità dell’estensione del provvedimento inibitorio c.d. puro a soggetti esenti dall’elemento soggettivo della colpa e del dolo, requisito prescritto per la sola tutela risarcitoria, i mère conduit, in qualità di intermediari ai sensi dell’art. 156 l.d.a., possono essere destinatari del provvedimento inibitorio, senza che vi sia contraddizione tra l’irresponsabilità degli stessi e l’essere soggetti passivi del provvedimento interdittivo.

Non sussiste alcun litisconsorzio necessario passivo tra i soggetti che sono ritenuti a vario titolo co-autori della condotta lesiva, pertanto, pur in assenza della citazione dell’autore principale dell’illecito, il soggetto leso può ottenere una pronuncia contro tutti i soggetti le cui condotte, con diversi contributi, si sono inserite nella condotta lesiva, pur se ogni frazione, in sé considerata, non è idonea a integrare una violazione del diritto d’autore.

Per la concessione di un’inibitoria nei confronti di un Internet Service Provider non è necessario un rapporto contrattuale tra lo stesso, destinatario del provvedimento, e l’autore della violazione, né che vi sia la prova, da parte dei titolari del diritto d’autore, che alcuni abbonati del fornitore consultino effettivamente i materiali protetti messi a disposizione del pubblico senza l’accordo del titolare dei diritti.

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