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Contratto per la realizzazione di un software: risoluzione per inadempimento contrattuale
La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in...

La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un’altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (come la domanda del venditore relativa al riconoscimento del diritto di trattenere un acconto a seguito dell’inadempimento del compratore all’obbligo di versare il residuo prezzo).

 

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Periculum in mora per la concessione del sequestro conservativo
La sparizione della merce dalla sede operativa della società resistente, ove in precedenza era stata eseguita una descrizione di tali...

La sparizione della merce dalla sede operativa della società resistente, ove in precedenza era stata eseguita una descrizione di tali oggetti asseritamente in contraffazione, corrobora ed accresce il periculum in mora per la concessione della misura cautelare del sequestro conservativo, richiesto dalla ricorrente in conseguenza del rischio di svuotamento patrimoniale della resistente.

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Sul periculum in mora nel sequestro conservativo promosso dal Curatore contro l’ex amministratore unico
Nel giudizio cautelare volto alla concessione del sequestro conservativo promosso dal Curatore nei confronti dell’ex amministratore unico, costituiscono indici rilevanti...

Nel giudizio cautelare volto alla concessione del sequestro conservativo promosso dal Curatore nei confronti dell'ex amministratore unico, costituiscono indici rilevanti ai fini dell’accertamento del periculum in mora sia la scarsa capienza patrimoniale del resistente, sia la condotta dallo stesso tenuta durante l’amministrazione, qualora essa si connoti per l’ingiustificata trascuratezza dell’interesse sociale e per una disinvolta gestione negativa del patrimonio societario. Tali elementi, ove allegati e adeguatamente provati dal Curatore, sono idonei a fondare il timore concreto che l’esecuzione coattiva del credito possa essere pregiudicata.

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Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia riguarda le sole fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il maggio del 2005
Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia riguarda le sole fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il maggio del...

Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia riguarda le sole fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il maggio del 2005. [Nel caso di specie, l'attore agiva in giudizio per l'accertamento della nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenuta in un contratto di fideiussione omnibus stipulato nel 2018, lamentandone la conformità allo schema ABI censurato da Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust. Il Tribunale ha rigettato la domanda in quanto non risultava prodotto in giudizio il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, a tacer del fatto che tale provvedimento interessava  le sole fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il maggio del 2005. Conseguentemente, l'attore avrebbe dovuto provare il perdurare dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale successiva al 2005, prova che non ha fornito].

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Il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia riguarda le sole fideiussioni omnibus stipulate nel periodo 2003-2005
Il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia, relativo alle sole fideiussioni omnibus stipulate nel periodo 2003-2005, non può...

Il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, relativo alle sole fideiussioni omnibus stipulate nel periodo 2003-2005, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata. [Nel caso di specie, l'attore aveva richiesto l'accertamento della nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenute in un contratto di fideiussione specifica del 2008 in quanto riproduttive di quelle contenute nello schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005. Il Tribunale ha ritenuto che l’attore avesse fornito prova sufficiente sia dell’affermata persistenza dell’intesa anticompetitiva accertata dalla Banca d’Italia almeno per tutto il periodo 2005-2008, sia della operatività di quella medesima intesa anche nel settore delle fideiussioni specifiche. Infatti, l'attore aveva prodotto un campione di 39 modelli di condizioni generali di fideiussioni omnibus relative al periodo 2005-2009 e 32 modelli di condizioni generali di fideiussioni specifiche relative allo stesso periodo utilizzate da banche nazionali di varie dimensioni e diversa dislocazione geografica e contenenti le clausole dello schema ABI].

 

La tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un’intesa illecita per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990 consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico.

 

Ammessa la nullità delle clausola di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. per conformità alle clausole contenute nello schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, ne deriva la sostituzione della clausola nulla derogatrice dell’art. 1957 c.c. con la norma invalidamente derogata, chiamata quindi a governare la relazione contrattuale tra le parti. Ripristinato un equilibrio contrattuale più conforme al gioco della concorrenza quale è quello che risulta dalla disposizione dell’art. 1957 c.c., compete dunque alla convenuta dimostrarne l’osservanza per impedire la decadenza e conservare intatta la garanzia fideiussoria.

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Lavoratore dipendente e sottrazione di know-how
Ai fini della tutela del know-how occorre l’allegazione precisa delle informazioni e delle conoscenze per le quali si richiede la...

Ai fini della tutela del know-how occorre l'allegazione precisa delle informazioni e delle conoscenze per le quali si richiede la protezione nonché dei vantaggi tecnici derivanti dalla loro utilizzazione.

E' lecita la condotta del datore di lavoro che si limiti ad utilizzare le competenze che il proprio dipendente ha liberamente messo a disposizione dell'azienda, e ciò a maggior ragione laddove l'attività svolta da quest'ultimo sia stata prevalentemente esecutiva o si sia basata sulle indicazioni operative fornite da un altro dipendente e comunque abbia riguardato conoscenze tecniche già in possesso della società o note nel settore.

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Novità e carattere individuale dei disegni e modelli comunitari
Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Quanto più è affollato il...

Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Quanto più è affollato il settore merceologico di riferimento, tanto più potrà essere ritenuta rilevante anche la variazione di un elemento di carattere puramente secondario.

La valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deriva da un esame in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato, in secondo luogo, l’utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest’ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione alle somiglianze e alle differenze nel confronto dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello, la cui influenza sul carattere individuale è inversamente proporzionale, e, in quarto luogo, tenendo conto di quest’ultimo, il risultato del raffronto, diretto se possibile, delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico, considerato individualmente; inoltre, il margine di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni a vari disegni o modelli applicati al prodotto interessato.

Novità e carattere individuale sono i criteri orientativi del giudizio di contraffazione: affinché possa parlarsi di contraffazione del modello, il prodotto che si assume contraffattorio deve essere del tutto assimilabile e confondibile, secondo la prospettiva dell'utilizzatore informato, rispetto a quello oggetto di privativa.

La divulgazione al pubblico di un modello comunitario presuppone una predivulgazione estrinseca, che a sua volta presuppone una ragionevole conoscenza del modello da parte degli operatori del settore.  Ciò si verifica, senz'altro, con l'esposizione o l'immissione in commercio del prodotto che lo riproduce, ma può anche avvenire, a titolo di esempio, con la presentazione del modello nell'ambito di una fiera, di una mostra, di un'esposizione, con la pubblicazione del modello su un catalogo o su una rivista specializzata.

Con l'uso della locuzione “ambienti specializzati del settore interessato”, l’art. 11 del Reg. UE ha inteso riferirsi, in generale, agli operatori professionali, ossia agli “addetti ai lavori” di un determinato settore. Tale categoria di soggetti, se da un lato non coincide con quella gli utilizzatori finali, dall'altro deve ritenersi sempre riferita ad un ambito commerciale, non potendo pertanto ritenersi valorizzabile quale predivulgazione, se non accompagnata da ulteriori documenti o elementi di prova che dimostrino la divulgazione del prodotto in ambito commerciale, la pubblicazione di un’invenzione nelle banche dati brevettuali, che, pur accessibili a tutti, richiedono una conoscenza altamente tecnico-specialistica e vengono consultate non tanto nell’ambito dell’attività commerciale, finalizzata all’acquisto di un determinato prodotto, quanto piuttosto nel corso delle ricerche tecnico – brevettuali.

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esclude la protezione, ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli comunitari, delle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto laddove considerazioni di natura diversa dall’esigenza che detto prodotto assolva alla propria funzione tecnica, in particolare quelle connesse all’aspetto visivo, non abbiano svolto alcun ruolo nella scelta delle suddette caratteristiche. Va infatti considerato che l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 definisce la nozione di «disegno o modello» come l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, donde la validità del modello non deve essere parametrata esclusivamente dall’esame delle sue caratteristiche tecniche ma dal modello nel suo insieme

Le ipotesi di nullità del modello sono tassative e non vi rientra la violazione dell’art. 36 reg 6/2002, donde anche tale profilo di nullità non sussiste

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La differenza tra disponibilità transattiva e accordo tra le parti si riflette sul periculum in mora
In relazione al periculum in mora, l’attualità delle condotte e le modalità di realizzazione delle stesse comportano necessariamente un pregiudizio...

In relazione al periculum in mora, l’attualità delle condotte e le modalità di realizzazione delle stesse comportano necessariamente un pregiudizio in capo al titolare, pregiudizio di difficile integrale ristoro patrimoniale, ove si dovesse attendere l’esito del giudizio di merito, senza provvedere con urgenza, posto che la protrazione dell’illecito determinerebbe l’ingravescenza del danno, anche solo alla distintività del marchio azionato.

Se la disponibilità manifestata dalla parte resistente, in via transattiva, ad impegnarsi a cessare definitivamente la condotta, anche sottoponendosi volontariamente al pagamento di una penale, non si traduce in un accordo tra le parti e in una chiara convenzione sul punto, l’impegno non può ritenersi vincolante e quindi non si verifica la cessazione della materia del contendere.

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La retroversione degli utili quale rimedio autonomo e tecnicamente non risarcitorio
La retroversione degli utili è un rimedio volto a “riparare” il soggetto leso non attraverso il ristoro del danno da...

La retroversione degli utili è un rimedio volto a “riparare” il soggetto leso non attraverso il ristoro del danno da egli effettivamente subito bensì attraverso il diverso meccanismo che vede l’attribuzione al medesimo soggetto leso del guadagno illecitamente tratto dal contraffattore: gli utili che il contraffattore è tenuto a restituire sono soltanto quelli illecitamente conseguiti.

Il rimedio di cui all’art. 125, co. 3, c.p.i., rappresenta un rimedio diretto non a rimuovere il pregiudizio direttamente verificatosi sub specie di lucro cessante nel patrimonio del soggetto leso, quanto ad attribuire a detto soggetto l’arricchimento realizzato nel patrimonio del contraffattore: questo arricchimento non può che essere quello effettivamente conseguito dal contraffattore e non quello meramente “conseguibile” che il contraffattore avrebbe potuto in tesi realizzare potenzialmente, sfruttando in modo più profittevole la privativa violata.

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Il provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia accerta l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie stipulate tra il 2002 e il 2005.
Con il provvedimento n. 55/2005, Banca d’Italia si è limitata ad accertare l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al...

Con il provvedimento n. 55/2005, Banca d’Italia si è limitata ad accertare l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005.

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Il provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia si riferisce allo schema contrattuale elaborato dall’ABI per le fideiussioni omnibus, non interessando le fideiussioni specifiche
Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia si riferisce allo schema contrattuale elaborato dall’ABI per le...

Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia si riferisce allo schema contrattuale elaborato dall’ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie.

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Atti di concorrenza sleale e sviamento di clientela: condotte indebite e indici sintomatici di illiceità
Il passaggio di dipendenti da un’impresa ad un’altra non è di per sé solo elemento sufficiente ad integrare l’ipotesi di...

Il passaggio di dipendenti da un’impresa ad un’altra non è di per sé solo elemento sufficiente ad integrare l’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., costituendo espressione dei principi di rilevanza costituzionale di libera circolazione del lavoro (artt. 4 e 36 Cost.) e di libertà d'iniziativa economica (art. 41 Cost.). La condotta di storno di dipendenti è illecita solo se attuata con l’intento di disgregare l’altrui organizzazione produttiva, ossia se connotata da animus nocendi, che deve essere desunto da elementi oggettivi e posta in essere con modalità del tutto inconciliabili con i principi di correttezza professionale, se non supponendo in capo all'autore il proponimento di arrecare un serio danno al grado di competitività dell’impresa stornata concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.

Costituiscono indici sintomatici dell’illecito di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c.: 1) la quantità dei soggetti stornati; 2) la portata dell’organizzazione complessiva dell’impresa concorrente; 3) la posizione ricoperta dai dipendenti stornati, in ragione delle mansioni svolte e del loro grado di specializzazione; 4) la non facile e tempestiva sostituibilità dei lavoratori; 5) l’induzione a violare l’obbligo di fedeltà e di non concorrenza; 6) l’idoneità di tale atto a compromettere lo svolgimento ordinario dell’attività concorrente; 7) l’utilizzo di mezzi contrari alla correttezza professionale (tra i quali il compimento di attività denigratorie o la sottrazione di dati riservati).

Lo sviamento di clientela, posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di una pregressa attività lavorativa svolta alle dipendenze di quest'ultimo, costituisce condotta anticoncorrenziale, ove trattasi di notizie che, sebbene normalmente accessibili ai dipendenti, non siano destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda, quando dal loro impiego consegua un indebito vantaggio competitivo, a prescindere che esse siano dotate dei requisiti di cui agli artt. 98 e 99 cpi. È comunque necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.

La sottrazione di informazioni, ove provata, integrerebbe un illecito concorrenziale, laddove si tratti di informazioni che superano la capacità mnemonica del singolo agente e che garantiscono un vantaggio competitivo, in quanto consentono di proporre ai clienti offerte tempestive e personalizzate, modellate sulle specifiche esigenze di questi ultimi.

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