La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005. [Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile la decisione della Banca d’Italia posto che le garanzie contestate erano qualificabili come contratti autonomi di garanzia].
L’onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l’esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell’autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata.
Con il provvedimento n. 55/2005, Banca d’Italia ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza (i) limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e (ii) in un periodo anteriore al maggio del 2005. Tale accertamento non interessa quindi (né può estendersi automaticamente a) fattispecie diverse e/o successive a quelle specificamente indagate.
[Nel caso di specie, il Tribunale, chiamato a decidere della nullità per violazione della normativa antitrust delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenute in un contratto di garanzia, in quanto conformi a quelle del citato schema predisposto dall’ABI, ha ritenuto inutilizzabile la decisione della Banca d’Italia come prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale dal momento che la garanzia controversa era stata rilasciata nel 2014 e si trattava non di fideiussione ma di contratto autonomo di garanzia , ossia a distanza di otto anni dal periodo compreso fra il 2002 e il 2005. L’azione intrapresa dall’attore, quindi, si configurava come “stand alone”, con la conseguenza che era suo onere dimostrare la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale, secondo le regole ordinarie del processo civile. Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto dall’attore].
Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, relativo alle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” predisposte dall’ABI, concerne esclusivamente le condizioni generali di contratto predisposte dall’ABI con riguardo a fideiussioni omnibus, con riferimento a un periodo compreso tra il 2002 e il 2005. [Nel caso di specie, il Tribunale, chiamato a decidere della nullità per violazione della normativa antitrust delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenute in un contratto di fideiussione, in quanto conformi a quelle del citato schema predisposto dall'ABI, ha ritenuto inutilizzabile la decisione della Banca d’Italia come prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale dal momento che la fideiussione controversa era stata rilasciata nel 2013, ossia a distanza di otto anni dal periodo compreso fra il 2002 e il 2005. L’azione intrapresa dall’attore, quindi, si configurava come "stand alone", con la conseguenza che era suo onere dimostrare la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale, secondo le regole ordinarie del processo civile. Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto dall’attore].
L'art. 20 l.d.a., che riconosce il diritto morale d'autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, va interpretato nel senso che il diritto di rivendicare la paternità dell'opera consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera.
Non sussiste violazione dei diritti economici se la concessione del diritto di “condividere” sui social la fotografia non era sottoposta a condizioni né ad esclusiva ed era a titolo gratuito.
Le statuizioni in punto di an debeatur rese con sentenza non definitiva non possono essere modificate con la successiva sentenza con cui il medesimo giudizio diviene definitivo, ma sono suscettibili soltanto di gravame con le modalità e nei termini previsti dalla legge.
Il preuso del marchio di fatto che abbia riguardato un ambito anche solo provinciale non integra una notorietà puramente locale, dal momento che un uso con una simile estensione non è impermeabile e provoca una notorietà che esorbita quel limite. A maggior ragione, nel caso sia data prova di una pubblicizzazione dei servizi o prodotti contraddistinti dal marchio a livello nazionale, si può presumere che quel marchio sia conosciuto – in misura maggiore o minore – anche al di fuori dell’ambito di concreta operatività dell’impresa che lo utilizza.
Ai sensi della normativa comunitaria vigente (Reg. UE 1001/2017 sul marchio dell’Unione Europea, come già prima ai sensi del Reg. UE n. 207/2009 sul marchio comunitario) la competenza in materia di marchio europeo è articolata tra l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e i Tribunali dei Marchi UE secondo un indirizzo di fondo che è quello di riservare all’Ufficio la validità dei marchi e di rimettere al tribunale dei Marchi UE la violazione dei marchi, di talchè della decadenza o della nullità del marchio europeo è dato discutere o in via principale innanzi all’Ufficio o in via riconvenzionale innanzi al Tribunale dei Marchi UE esclusivamente in un’azione di contraffazione. Ne consegue che al di fuori di tale ristretta competenza del singolo tribunale nazionale in funzione di Tribunale dei Marchi UE non si prospetta alcuna sospensione per l’ipotesi della contemporanea pendenza del giudizio di nullità in sede europea.
Se il contratto trova la sua causa nell’attribuzione ad una parte della facoltà di utilizzare liberamente una collezione di beni ideata verso il pagamento di un corrispettivo e l’apposizione di una determinata dicitura sugli articoli della collezione, non ha importanza accertare se tale collezione nel suo insieme o i suoi singoli articoli abbiano carattere creativo e originale e possano definirsi quindi opera dell’ingegno: ciò che conta è che risulti che “per la facoltà di utilizzare liberamente la Collezione” le parti abbiano concordato il pagamento di un corrispettivo.
L’eventuale veto, posto dal terzo titolare del marchio concesso in licenza ad una delle parti del contratto, all’apposizione di una determinata scritta sugli articoli della collezione oggetto del contratto, non solleverebbe la parte obbligata dalla propria responsabilità per inadempimento nei confronti dell’altra parte.
Per poter godere della tutela autorale, l'opera deve concretizzarsi in un oggetto originale, cioè in una creazione intellettuale propria del suo autore, sì da rifletterne la personalità e manifestare le scelte libere, creative e personali del medesimo; per contro, quando la realizzazione di un oggetto è determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o da altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, il requisito della creatività necessaria per poter costituire un'opera viene meno. Per non pervenire ad un'interpretazione di fatto abrogante del n. 10 dell'art. 2 l.d.a., occorre in altri termini dimostrare comunque che i particolari dell'opera sono espressione di un tratto della personalità dell'autore e ne riflettono originalità e creatività, per esempio, per avere l'autore realizzato un modello talmente innovativo da segnare una rottura netta con i canoni dei modelli già presenti sul mercato o, ancora, da mutarne la concezione estetica.
Il valore artistico di cui all'art. 2 l.d.a., la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, può essere desunto da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche e artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista. Un simile valore può essere riconosciuto ove risulti dimostrato l'inserimento del prodotto in una corrente artistica, oppure la presenza in musei d'arte contemporanea, l'accreditamento e il perdurare del successo del prodotto presso la collettività e gli ambienti culturali, quali indici che storicizzano il giudizio e lo ancorano a criteri di obiettività, ovvero il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell'appartenenza dell'opera del disegno industriale ad ambito di espressività proprio di tendenze e influenze di movimenti artistici.
La condotta tipica di concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui, ai sensi dell’art. 2598 n. 2) c.c. ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi – quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù – da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.
Ai sensi dell’art. 669 duodecies cpc, i sequestri devono essere eseguiti, secondo quanto disposto dall’art. 677 c.p.c. ss, sotto la guida del Giudice che ha concesso la misura cautelare, il quale è anche chiamato a dettarne le modalità di attuazione ed altresì a dettare i provvedimenti opportuni ove insorgano delle difficoltà in sede di esecuzione. La norma deve essere interpretata nel senso che debbano essere necessariamente proposte al Giudice del merito le questioni diverse rispetto a quelle strettamente inerenti alla fase esecutiva (quali, ad esempio, le questioni circa l’effettiva sussistenza del diritto accertato in sede cautelare) , mente invece le difficoltà inerenti le modalità dell’esecuzione, che siano sorte durante la fase di attuazione del provvedimento, vanno sottoposte al Giudice che ha dettato la misura, e ciò può accadere non solo in costanza di esecuzione, ma anche dopo la chiusura della fase esecutiva.
Condizione imprescindibile per l’estensione del sequestro nei confronti di beni appartenenti a soggetti terzi non indicati nel ricorso è che si tratti di prodotti che siano stati offerti, importati, o che comunque appartengano alla catena produttiva riconducibile ad uno dei soggetti nei cui confronti sia stato pronunciato il provvedimento di sequestro; non è dunque possibile estendere l’efficacia di tale misura nei confronti di terzi che siano riconducibili alla filiera di un soggetto destinatario unicamente di un provvedimento di inibitoria.
Il concetto di appartenenza ai sensi dell'art. 130 c.p.i. dei beni oggetto di sequestro o descrizione, alla stregua del quale individuare i soggetti ai quali occorre notificare il verbale delle suddette operazioni, non deve essere inteso tanto nel senso di proprietà, quanto di disponibilità materiale del bene rinvenuto in sede di esecuzione, essendo in ogni caso onere del destinatario delle misure quello di mettere l’esecutante nelle condizioni di poter conoscere l’esistenza di un diverso proprietario, nei cui confronti estendere la notifica, salvo in ogni caso il diritto del proprietario di far valere, nei suoi soli confronti, l’inefficacia della misura eseguita.
La prova del danno da illecita condotta concorrenziale non può essere desunta dal mero calo di fatturato da un anno all’altro in quanto non agevolmente “traducibile” nella perdita di guadagno. Infatti, non si può trascurare la possibilità che il calo del fatturato sia influenzato da un generale andamento negativo del mercato del settore, ovvero dalla presenza di prodotti sostituibili, ossia dalla presenza sul mercato di riferimento di concorrenti ulteriori che agiscano lecitamente. Sotto questo profilo, non ogni vendita realizzata dal contraffattore corrisponde a una vendita non realizzata dall'avente diritto e per altro verso, la dimostrazione di un calo di fatturato dell'impresa del titolare del diritto violato non è affatto un elemento imprescindibile per la prova del danno da contraffazione: in un contesto di andamento generale positivo del mercato di riferimento, ovvero di comprovato incremento ascendente della quota di mercato del titolare del diritto violato, remunerativa degli investimenti effettuati, è infatti ben possibile che il contraffattore con la sua condotta abbia semplicemente limitato la curva di incremento del fatturato del titolare del diritto, pur sempre positiva, anche se in misura minore di quella che si sarebbe realizzata nel contesto non perturbato dalla violazione.
Con riferimento alla prova del nesso causale fra condotta e danno, è escluso che la stessa possa essere tratta dalla semplice allegazione del calo di fatturato globale di periodo (ancorché rapportato al fatturato dei pretesi concorrenti). Occorrerà infatti valutare, a tal fine, tutta una serie di ulteriori fattori quali ad esempio l’andamento generale del mercato, il costo delle materie prime e l’andamento comparativo delle vendite del preteso concorrente, che non possono che formare oggetto di una indagine tecnico contabile che valuti gli utili che il danneggiato avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso.
L’accertamento della Banca d’Italia contenuto nel provvedimento n. 55/2005 si riferisce allo schema contrattuale elaborato dall’Associazione Bancaria Italiana per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. [Nel caso di specie, il tribunale ha respinto la domanda dei due attori che lamentavano la nullità di una fideiussione specifica stipulata nel settembre 2006, in quanto riproducente lo schema di contratto predisposto dall’ABI oggetto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d’Italia].