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Prova della titolarità attiva dell’obbligazione risarcitoria in tema di azioni civili follow on
In tema di azioni civili di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle regole di concorrenza ed antitrust previste dall’ordinamento...

In tema di azioni civili di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle regole di concorrenza ed antitrust previste dall’ordinamento nazionale ed euro-unitario (cd. azioni civili follow on), disciplinate, a livello interno, dal d.lgs. n. 3/2017 di attuazione della Direttiva 2014/104/UE, l’accertamento del giudice ordinario nazionale del diritto ad ottenere il risarcimento di tali danni non può prescindere dalla prova della titolarità attiva dell’obbligazione risarcitoria; la titolarità della posizione giuridica attiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, essendo un elemento costitutivo della domanda attinente al merito, dev’essere allegata e provata da colui che agisce in via processuale per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle suddette violazioni ed il relativo difetto, qualora risulti dagli atti processuali, è rilevabile d’ufficio dal giudice. Il difetto della titolarità del diritto risarcitorio azionato rappresenta, invero, un elemento in grado di assorbire, anche in virtù del principio della cd. “ragione più liquida”, le questioni relative all’efficacia probatoria delle decisioni della Commissione europea e delle risultanze degli atti di indagine acquisiti nel processo civile pendente innanzi al giudice nazionale, nonché delle decisioni assunte dall’Autorità nazionale antitrust, queste ultime connotate, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 3/2017, dall’effetto probatorio vincolante per il giudice in presenza delle condizioni previste dal medesimo articolo.

Il valore probatorio - più o meno intenso - delle decisioni della Commissione europea e delle risultanze degli atti di indagine relativi alle violazioni del diritto europeo della concorrenza ed antitrust, nonché degli accertamenti delle autorità nazionali antitrust, anche diverse dall’AGCM, acquisiti nel processo instaurato innanzi al giudice ordinario nazionale avente ad oggetto un’azione civile follow on, non esonera il giudice dal potere/dovere di accertare l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal danneggiato sul quale grava, infatti, l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito lamentato ovvero il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra il fatto e il danno, la colpevolezza dell’agente e l’imputabilità del fatto lesivo.

La carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto controverso, essendo relativa al merito della domanda, è rilevabile d'ufficio dal giudice se risulta dagli atti di causa; la domanda va pertanto rigettata, perché infondata, ogni qualvolta l’attore non provi di essere titolare della posizione giuridica attiva derivante dal rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, non rilevando il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., nel caso in cui il convenuto provveda ad articolare soltanto mere difese in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda dell’attore.

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Nel regime delle obbligazioni in solido, la transazione pro quota o parziale determina una rinuncia implicita del creditore al regime di solidarietà
La transazione pro quota o parziale determina una rinuncia implicita del creditore al regime di solidarietà, con la conseguenza che,...

La transazione pro quota o parziale determina una rinuncia implicita del creditore al regime di solidarietà, con la conseguenza che, in applicazione degli artt. 1313 e 1299 c.c., "se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà".

Pertanto, il transigente rimane esposto, nei rapporti interni con i condebitori, all'applicazione dell'art. 1313 c.c. in quanto la transazione pro quota comporta lo scioglimento del vincolo solidale nei rapporti tra creditore e beneficiario e non nei rapporti con gli altri condebitori solidali, con conseguente diritto del condebitore solidale, che ha versato una somma in eccesso rispetto alla propria quota, ad esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato transigente e beneficiario della rinuncia.

La transazione stipulata dal creditore con uno dei coobbligati in relazione alla sola quota del coobbligato transigente, e senza rinuncia all'azione nei confronti degli altri coobbligati, integra, dunque, una rinuncia alla solidarietà a favore del debitore che ha transatto, con applicabilità, nei rapporti tra coobbligato transigente e coobbligati non transigenti, dei principii di cui agli artt. 1313 e 1299 c.c..

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Diritto d’autore e tesi di dottorato: qualificazione giuridica, paternità dell’opera e consenso alla pubblicazione
Le attività di revisione, correzione o coordinamento editoriale di una tesi di dottorato, ove si risolvano in interventi formali o...

Le attività di revisione, correzione o coordinamento editoriale di una tesi di dottorato, ove si risolvano in interventi formali o stilistici e non comportino apporti creativi autonomi e sostanziali, non sono idonee ad attribuire la qualità di autore o coautore dell’opera.

La qualificazione di un’opera come derivata ai sensi dell’art. 4 l.d.a. richiede una rielaborazione dell’opera originaria con apporti personali dotati dei requisiti di novità e creatività, non potendo a tal fine rilevare revisioni meramente formali o stilistiche.

L’autore dell’opera scientifica è l’unico titolare del diritto di autorizzarne la pubblicazione e la cessione dei diritti di sfruttamento economico, per i quali l’art. 110 l.d.a. richiede la forma scritta ad substantiam, e può legittimamente revocare il consenso ove non sia posto in condizione di valutare le modifiche apportate all’opera.

Il rifiuto dell’autore di consentire la pubblicazione della propria opera non integra responsabilità aquiliana né precontrattuale, in assenza di un accordo vincolante o di un affidamento giuridicamente qualificato.

 

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L’utilizzo di un marchio registrato altrui come keyword nel servizio di posizionamento su Internet
L’utilizzo di una parola identica ad un marchio altrui come keyword, al fine di ottenere un determinato posizionamento del proprio...

L’utilizzo di una parola identica ad un marchio altrui come keyword, al fine di ottenere un determinato posizionamento del proprio annuncio nei risultati di una ricerca web, senza il consenso del legittimo titolare, per prodotti o servizi identici a quelli per i quali detto marchio è stato registrato, non determina il pericolo di violazione della cd. “funzione distintiva” dello stesso se l’annuncio, oltre a non presentare alcun visibile riferimento al marchio in questione, viene presentato con la segnalazione “ann.” o “annuncio” (pubblicitario), allo scopo di distinguerlo dai risultati “naturali” della ricerca stessa.

Dal momento che gli utenti di Internet, interessati ai prodotti forniti da una data impresa titolare del marchio registrato, devono essere considerati come “mediamente informati e ragionevolmente attenti”, nel caso in cui gli stessi non ravvisino delle difficoltà a percepire i servizi offerti dalle due imprese concorrenti come distinti ed indipendenti, non potrà, inoltre, ritenersi sussistente una violazione della cd. “funzione di indicazione d’origine” del marchio.

Va, infine, escluso che la presenza nell’URL (Uniform Resource Locator), cioè nella sequenza di caratteri che identifica l’indirizzo web di un determinato contenuto, di una parola identica al marchio registrato sia idonea ad indurre l’utente a ritenere erroneamente che il sito pubblicizzato sia riferibile all’impresa, legittima titolare del medesimo. Infatti la stringa URL (prevalentemente costituita da decine di caratteri privi di significato descrittivo) non è normalmente oggetto di alcuna attenzione da parte dell’utenza, che si concentra primariamente sui risultati della propria ricerca (cioè sull’elenco di “siti” selezionati dal motore di ricerca sulla base delle parole digitate dallo stesso utente nell’apposita barra).

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Tutela del diritto al nome e profili concorrenziali: legittimazione dell’ex dipendente divenuto socio di impresa concorrente
Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, l’utilizzo a fini pubblicitari da parte del ex datore di lavoro del nome...

Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, l’utilizzo a fini pubblicitari da parte del ex datore di lavoro del nome di una persona, nota professionalmente nel settore di riferimento, costituisce un’ipotesi di violazione del diritto al nome ex art. 7 c.c. Tuttavia, laddove la persona lesa eserciti in qualità di socio-dipendente in un’impresa concorrente all’ex datore di lavoro, la legittimazione attiva a far valere il risarcimento del danno da sviamento della clientela, derivato dall’illecito utilizzo del nome a fini pubblicitari, spetta all’impresa danneggiata e non ai suoi soci o dipendenti. Inoltre, è onere di parte attrice dimostrare il nesso causale tra la condotta illecita e i danni patiti, oltre che di provare l’esistenza e la quantificazione del danno, offrendo idonee richieste di prova ed avvalendosi degli strumenti processuali all’uopo previsti dall’ordinamento.

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Applicabilità della disciplina della concorrenza sleale alle professioni intellettuali
La concorrenza sleale può configurarsi solo nel rapporto tra attività aventi natura di impresa. Presupposto giuridico per la legittima configurabilità...

La concorrenza sleale può configurarsi solo nel rapporto tra attività aventi natura di impresa. Presupposto giuridico per la legittima configurabilità di un atto di concorrenza sleale è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori. Ne consegue che è da escludere l'applicabilità della normativa in tema di concorrenza sleale al di là della nozione di imprenditore - definita dall'art. 2082 c.c. - in riferimento all'ipotesi delle professioni intellettuali, poiché nel caso di attività di una associazione di professionisti non vi sono elementi atti a consentire qualsiasi assimilazione sostanziale ad un'attività propriamente imprenditoriale.

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Requisiti per la tutela autorale di un progetto architettonico
Un progetto architettonico è protetto dal diritto d’autore, se riveli una chiara chiave stilistica ovvero l’impronta personale dell’autore. Si è...

Un progetto architettonico è protetto dal diritto d’autore, se riveli una chiara chiave stilistica ovvero l’impronta personale dell’autore. Si è in presenza di un’opera dell’ingegno, quando l’opera sia dotata di carattere creativo e cioè quando reca l'impronta della personalità dell'autore, ne riflette il modo personale di rappresentare ed esprimere fatti, idee e sentimenti, e presenta delle caratteristiche individuali che rivelano l'apporto di un determinato artefice.

Il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno; pertanto, prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra, il giudice del merito deve verificare se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità.

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Per la tutela del diritto d’autore, disegni e modelli devono essere dotati di creatività e valore artistico
Ai fini di un riconoscimento di una tutela del diritto di autore per disegni o modelli, è necessario un quid...

Ai fini di un riconoscimento di una tutela del diritto di autore per disegni o modelli, è necessario un quid pluris, costituito dalla creatività e dal valore artistico, il quale deve essere provato da chi ne invoca la protezione, sulla base di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali e istituzionali, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato tale da trascendere quello legato alla funzionalità e la creazione da parte di un noto artista.

Alla luce delle disposizioni applicabili, è evidente che il titolare di un disegno o modello comunitario non registrato beneficia di un ridotto livello di protezione rispetto al titolare di un disegno o modello registrato, atteso che, da un lato, esso è protetto unicamente contro la copiatura del suo disegno o modello (intesa quale pedissequa imitazione), ai sensi dell’art. 19, par. 2 del Reg. CE 6/2002, e, dall’altro, la durata della protezione a lui offerta è limitata a tre anni a partire dalla prima divulgazione al pubblico, ai sensi dell’art. 11, par. 1. del Reg. CE 6/2002.

 

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Uso del marchio da parte dell’ex licenziatario
Ai fini del bilanciamento degli interessi in un procedimento cautelare di inibitoria, l’affidamento ingenerato nella ex licenziataria dal comportamento ambiguo...

Ai fini del bilanciamento degli interessi in un procedimento cautelare di inibitoria, l'affidamento ingenerato nella ex licenziataria dal comportamento ambiguo del titolare del marchio, successivo alla data di efficacia del recesso, cessa nel momento in cui quest'ultimo manifesta in maniera inequivocabile la volontà di pretendere l'interruzione immediata dell'uso del segno.

Tale manifestazione inequivocabile coincide con l'esercizio dell'azione cautelare. Non può, pertanto, essere riconosciuta tutela alle iniziative imprenditoriali della ex licenziataria successive alla data di notifica del ricorso, né può essere consentito l'uso del marchio per l'esecuzione di contratti stipulati dopo tale data.

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Il requisito del fumus boni iuris nel procedimento di descrizione
Il procedimento della descrizione è finalizzato a reperire e conservare la prova della violazione e della sua entità in vista...

Il procedimento della descrizione è finalizzato a reperire e conservare la prova della violazione e della sua entità in vista del futuro giudizio di merito. Il requisito del fumus boni juris che deve essere valutato dal Giudice ai fini dell’emissione della misura cautelare, deve riguardare, in via diretta, il diritto processuale alla prova, mentre sono, in via indiretta, il diritto sostanziale di cui si invoca la tutela. Ai fini della descrizione, dunque, il fumus “è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda”. Deve ritenersi, quindi, sufficiente ai fini della concessione della misura della descrizione una sufficiente prova dell’esistenza della privativa o del diritto d’autore, oltre che la prova di elementi da cui si possa ritenere sussistente un ragionevole sospetto della violazione di cui si voglia acquisire la prova con la descrizione.

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Procedimento per descrizione: strumentalità e onere della prova
La descrizione è finalizzata alla acquisizione e alla conservazione della prova non solo della violazione del diritto di proprietà industriale,...

La descrizione è finalizzata alla acquisizione e alla conservazione della prova non solo della violazione del diritto di proprietà industriale, ma anche dell’entità e della misura della violazione in vista del futuro giudizio di merito qualora il titolare del diritto non sia riuscito a reperire detta prova altrimenti e vi sia un pericolo di dispersione della stessa. Sotto il profilo del fumus è sufficiente che vengano forniti indizi relativi alla titolarità della privativa in capo a chi agisce e che siano offerti elementi tali da fondare il “sospetto” della violazione e da escludere l’esploratività della richiesta.

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Il marchio di fatto e il nome a dominio come prova del preuso di un segno distintivo
La fattispecie costitutiva del diritto di chi si assuma titolare di un marchio di fatto è integrata, in primo luogo,...

La fattispecie costitutiva del diritto di chi si assuma titolare di un marchio di fatto è integrata, in primo luogo, dall'uso del segno, e cioè da uno sfruttamento che induca il consumatore ad associare il segno stesso al prodotto o al servizio, in modo da percepirlo nella sua valenza distintiva e, in secondo luogo, dalla notorietà, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico di riferimento: conoscenza che, per avere portata invalidante rispetto al successivo marchio registrato, non deve essere “puramente locale”.

L’onere di fornire prova del pre-uso e della notorietà non puramente locale grava su colui il quale si asserisce titolare del marchio di fatto. Trattasi di una conseguenza relativa al mancato espletamento della procedura di registrazione, che impedisce al titolare del marchio di fatto di beneficiare dell’inversione dell’onere della prova generato dalla presunzione di validità ex art. 121 co. 1 c.p.i..

Per quanto concerne la prova del pre-uso, sono richiesti elementi probatori in grado di attestare che, all’epoca del preteso pre-uso, i prodotti-servizi del preutente fossero effettivamente commercializzati o che fossero stati oggetto di investimenti pubblicitari. Quanto alla prova della notorietà non locale del marchio di fatto, anche definita notorietà qualificata, occorre che la stessa sia in grado di dimostrare una diffusione sistematica, non ristretta a confinate zone territoriali, e tale da renderlo concretamente conosciuto ad una larga parte dei consumatori interessati.

La registrazione del domain name di sito Internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio, poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.

Il titolare di un nome a dominio anteriore può impedire a terzi la registrazione di un marchio per prodotti e/o servizi identici o affini solo se, prima della data del deposito della relativa domanda, detto dominio è diventato “noto”. In questo caso sarà richiesta una notorietà “non meramente locale”, suscettibile di estendersi tendenzialmente a livello nazionale, con onere della prova di tale notorietà in capo all’assegnatario del dominio che vuole contestare la domanda di marchio altrui.

La mera titolarità di un segno distintivo diverso dal marchio, ancorché validamente utilizzato nella sua funzione tipica, non comporta l’automatico acquisto del diritto sul medesimo anche in relazione alle funzioni proprie degli altri segni.

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