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Sublicenza di marchio denominativo, richiesta di pagamento delle royalties ed eccezione di inadempimento
Nel giudizio afferente al pagamento delle royalties di cui a un rapporto di (sub)licenza d’uso di marchio, spetta alla convenuta...

Nel giudizio afferente al pagamento delle royalties di cui a un rapporto di (sub)licenza d’uso di marchio, spetta alla convenuta provare che il rapporto fosse regolato in ragione degli obblighi imposti alla licenziante e che la licenziataria assume essere stati inadempiuti.

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Contraffazione del marchio registrato: necessaria la prova del danno pena il rigetto della domanda risarcitoria
Nonostante la prova dell’avvenuta contraffazione del marchio, il relativo danno non può essere ritenuto sussistente in re ipsa e non può...

Nonostante la prova dell'avvenuta contraffazione del marchio, il relativo danno non può essere ritenuto sussistente in re ipsa e non può essere liquidato in via equitativa se parte attrice non fornisce alcun principio di prova della sua sussistenza, non essendo sufficiente limitarsi ad allegare generiche difficoltà riscontrate con la partecipazione ad eventi.

Il giudizio di contraffazione del marchio va svolto in via globale e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici.

 

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Rete di distribuzione selettiva, esaurimento del marchio e contraffazione
L’esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i “motivi legittimi” ostativi all’esaurimento del marchio, a condizione...

L’esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i “motivi legittimi” ostativi all’esaurimento del marchio, a condizione che il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi la scelta di adottare un sistema di distribuzione selettiva e che sussista un pregiudizio effettivo all’immagine di lusso o di prestigio del marchio per effetto della commercializzazione effettuata da terzi estranei alla rete di distribuzione selettiva. Ne consegue che, in presenza delle suddette condizioni, il titolare di un marchio può opporsi, con l’azione di contraffazione, alla rivendita dei propri prodotti da parte di soggetti esterni alla propria rete di distribuzione selettiva, anche qualora costoro abbiano acquistato da licenziatari o da rivenditori autorizzati (Corte Giustizia UE, sentenza 23.4.2009, causa C-59/08). Tale principio – affermato in relazione a vendite di terzi estranei alla rete di distribuzione selettiva che tuttavia hanno acquisito i prodotti da appartenenti alla rete – appare del tutto applicabile anche nel caso di soggetti legati da rapporti contrattuali, attesa l’identità dei suoi presupposti e tenuto conto che la circolazione dei prodotti al di fuori della rete di distribuzione selettiva comporta danni all’immagine in relazione all’immissione in commercio del prodotto (ancorché originale) al di fuori della sfera di controllo della titolare del marchio (o nel caso di specie della società che agisce per essa sulla base delle attribuzioni ad essa affidate dalla titolare del marchio)

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La clausola di esclusiva nei contratti di distribuzione e negli accordi intercorrenti tra soggetti posti a differenti livelli della catena produttivo-distributiva
La clausola di esclusiva (frequentemente apposta nei contratti di distribuzione e negli accordi intercorrenti tra soggetti posti a differenti livelli...

La clausola di esclusiva (frequentemente apposta nei contratti di distribuzione e negli accordi intercorrenti tra soggetti posti a differenti livelli della catena produttivo-distributiva), nella sua forma bilaterale o reciproca, consiste, da una parte, nell’impegno per il produttore/fornitore di non conferire contemporaneamente a più distributori l’incarico di trattare i propri prodotti in una determinata zona e, dall’altra, nell’impegno per il distributore di non trattare nella zona prodotti concorrenti. I reciproci vincoli si estendono altresì alla commercializzazione diretta di prodotti da parte del produttore/fornitore e alla produzione di prodotti concorrenti da parte del distributore.

Lo scopo della clausola di esclusiva è quello di garantire alle parti un più stretto vincolo di collaborazione, al fine di assicurare una miglior distribuzione dei prodotti e il successo delle attività imprenditoriali di ciascuna di esse. Una simile pattuizione costituisce, allo stesso tempo, un incentivo all’integrazione e una limitazione della concorrenza, impegnandosi entrambe le parti a limitare la propria libertà di iniziativa economica, per un determinato periodo di tempo e all’interno di una certa zona.

Stante il carattere accessorio della clausola di esclusiva e la pervasività che una simile clausola ha nei rapporti obbligatori tra le parti, la stessa deve trovare adeguata ed esplicita trattazione all’interno del testo contrattuale, dovendo essere previsti, in modo inequivoco, i tempi e le modalità esecutive da adottare al fine di garantire un celere passaggio nella commercializzazione dei prodotti tra le due società, così da scongiurare il rischio, per entrambe le parti, di subire perdite sul mercato. In tale contesto, anche l’analisi del comportamento delle parti successivo alla stipulazione dei contratti (ad esempio, una fitta corrispondenza intercorsa tra le medesime) può indurre ad escludere l’esistenza di un diritto di esclusiva.

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La concorrenza sleale per assunzione di un dipendente chiave dell’impresa concorrente e il rischio di illecita sottrazione e detenzione di informazioni riservate
Per integrare una condotta di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 c.c., non è sufficiente l’utilizzo, da parte dell’ex...

Per integrare una condotta di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 c.c., non è sufficiente l’utilizzo, da parte dell’ex dipendente presso il nuovo datore di lavoro, del bagaglio di cognizioni ed esperienze acquisite in costanza del precedente rapporto di lavoro, trattandosi di conoscenze divenute ormai parte della personalità del dipendente, che da lui possono essere legittimamente portate a supporto di migliori nuove possibilità lavorative.

Pertanto, laddove non si travalichi il limite della segretezza delle informazioni o di eventuali patti di non concorrenza validi, per il periodo successivo al rapporto di lavoro, non costituisce concorrenza sleale – bensì sviluppo fisiologico delle relazioni professionali – lo sfruttamento da parte dell’ex dipendente delle competenze e conoscenze lecitamente acquisite grazie alle precedenti esperienze lavorative.

In materia di segreti commerciali, affinché possa trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 98-99 c.p.i., volta ad apprestare una tutela contro la illecita acquisizione, rivelazione, detenzione ed utilizzazione di informazioni segrete e/o riservate, sono richieste tre condizioni cumulative: a) la segretezza dell’informazione; b) il valore economico dell’informazione in quanto segreta; c) l’adozione da parte del detentore di misure ragionevolmente adeguate a mantenere segreta la stessa.

Ne deriva che la tutela predisposta dalle suddette norme non può essere invocata laddove vi sia una divulgazione della notizia, anche in occasione di conferenze o presentazioni tecnico commerciali ovvero laddove le informazioni non possano qualificarsi, ab origine, come “segreto commerciale”, in quanto “non definibili come formulazioni frutto di soluzioni formali nuove o originali o che necessitino di informazioni tecniche non diffuse e non note nel settore”.

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Distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia (garantievertrag)
Una mera clausola di pagamento a prima richiesta non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto...

Una mera clausola di pagamento a prima richiesta non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita. Per poter configurare un negozio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto – anche in un secondo momento – eccezioni. Sebbene l'inserimento dell'inciso “a semplice richiesta” possa, in astratto, essere un indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione, al fine di operare una più corretta qualificazione giuridica dell'impegno assunto dal garante è necessario esaminare l'intero contesto delle pattuizioni contrattuali. In tal senso, quindi assumono rilevanza le ulteriori clausole previste nella fideiussione.

È incompatibile con un contratto autonomo una garanzia che non predetermini in maniera precisa l'oggetto della prestazione del garante, ma lo individui in relazione al debito del debitore principale (limitatamente all'importo massimo garantito), che può variare nel tempo: l'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione del garantito, che vale ad escludere la sua accessorietà e la possibilità di proporre le eccezioni del debitore principale, richiede la sussistenza di un contratto (anziché un atto unilaterale di prestazione di garanzia) e la predeterminazione della somma di denaro che il garante in via autonoma si obbliga a corrispondere, in via sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Tale contenuto, che risponde al requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.), richiesto a pena di nullità (art. 1418, co. 2, c.c.), non si rinviene esattamente nella fideiussione omnibus che indica solo l'importo massimo garantito e che comporta, da parte del garante, l'impossibilità di conoscere preventivamente la prestazione che si obbliga ad effettuare a semplice richiesta. Una garanzia personale che indica un importo massimo garantito – e la prestazione alla quale sarà tenuto il garante non ha alcun carattere di autonomia rispetto all’obbligazione principale, dalla quale dipende il quantum garantito – può qualificarsi solo come fideiussione per obbligazioni future.

I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Dunque, le polizze fideiussorie sono nulle limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI in violazione della normativa antitrust, non estendendosi all’intero contratto di garanzia che conserva la propria validità e causa concreta.

In ordine al profilo probatorio deve ritenersi che, in tema di accertamento dell’esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall’art. 2 della l. n. 287/90, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca di Italia di accertamento dell’infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall’art. 19, co. 11, della L. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un’elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate. Invece, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall’Autorità di vigilanza competente (ora l’AGCM), che abbia accertato l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell’art. 2, co. 2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione a valere come prova c.d. privilegiata, l’onere probatorio relativo all’esistenza di una intesa illecita, all’epoca della stipula dei contratti di fideiussione, grava interamente sulla parte che chiede l’accertamento della nullità della fideiussione, per asserita violazione della normativa antitrust.

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La prova semplificata derivante dalla conformità allo schema ABI riguarda solo le fideiussioni omnibus
L’oggetto dell’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale nel provvedimento di Banca d’Italia del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus,...

L’oggetto dell’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale nel provvedimento di Banca d’Italia del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato, ai sensi dell’art. 1938 c.c. Ciò significa che, qualora taluno si sia obbligato rispetto ad una fideiussione avente i caratteri su esposti, e così qualificata, potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della Banca d’Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della sua invalidità, unitamente alla prova dell’applicazione uniforme. Lo stesso non vale, però, per le fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI.

In assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall’Autorità di vigilanza competente (ora l’AGCM) che abbia accertato l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale in violazione dell’art. 2, comma 2, lettera a), della L. n. 287/90 relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione a valere come prova c.d. privilegiata, l’onere probatorio relativo all’esistenza di un’intesa illecita all’epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava interamente sulla parte attrice, che ne eccepisce la nullità per asserita violazione della normativa antitrust.

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Opere delle arti figurative e design industriale: confronto tra le due tutele autoriali
La tutela autoriale delle opere del disegno industriale ex art. 2, n. 10 l.d.a. e quella delle opere dell’arte figurativa...

La tutela autoriale delle opere del disegno industriale ex art. 2, n. 10 l.d.a. e quella delle opere dell'arte figurativa ex art. 2, n. 4 l.d.a. si pongono su un piano di reciproca esclusione essendo, in particolare, protette come disegno industriale le opere che trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale, a condizione che siano dotate di carattere creativo e valore artistico, mentre ricadono nell’ambito di tutela dell’arte figurativa le opere riprodotte in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari e destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale.

Tuttavia, la sola destinazione all’industria e alla riproduzione seriale non è da sola sufficiente ai fini della qualifica come opera del design industriale, considerato che il carattere creativo e la novità restano elementi costitutivi sotto questo aspetto e che l’opera del design industriale è quella che presenta di per sé carattere creativo e valore artistico, laddove tale quid pluris è ricavabile da indicatori oggettivi, quali ad esempio il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei e la pubblicazione su riviste specializzate.

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Confondibilità tra nomi a dominio e concorrenza sleale
La tutela del domain name è mutuabile da quella approntata dal Codice di Proprietà Industriale in materia di marchio, in...

La tutela del domain name è mutuabile da quella approntata dal Codice di Proprietà Industriale in materia di marchio, in ragione di specifici richiami (art. 2, comma quarto, art. 12 e art. 22) e stante la sua doppia natura, tecnica e di indirizzo delle risorse logiche della rete Internet e distintiva.

Il conflitto tra domini simili va risolto valutando l'affinità di prodotti/servizi, il rischio di confusione e quant'altro dirimente ai sensi delle previsioni del c.p.i. La confondibilità tra domini, in particolare, va valutata in concreto e non tanto nell'aspetto meramente nominale, tenendo conto che il nome a dominio è la registrazione che consente l'apertura di un sito internet.

[Nel caso di specie, il Collegio non ha ritenuto sussistente un rischio confusorio e di conseguenza un illecito concorrenziale tra i nomi a dominio www.lapressa.it e www.lapresse.it in considerazione della diversità dei prodotti: nel primo caso, infatti, si tratta di un quotidiano di informazione di rilevanza locale, nel secondo, di una agenzia stampa di contenuti multimediali cui si aggiunge, solo come quid pluris, anche la diffusione di notizie nei più svariati campi].

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Concorrenza sleale per denigrazione: necessaria la divulgazione della notizia a più persone
Tra gli elementi costitutivi della condotta anticoncorrenziale ex art. 2598 n. 2 c.c. rientra quello della diffusività del messaggio denigratorio,...

Tra gli elementi costitutivi della condotta anticoncorrenziale ex art. 2598 n. 2 c.c. rientra quello della diffusività del messaggio denigratorio, e cioè un'effettiva divulgazione della notizia idonea a determinare il discredito ad una pluralità di persone, non essendo configurabile l'illecito nell'ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell'ambito di separati e limitati colloqui.

 

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La nullità e la contraffazione brevettuale: presupposti giuridici ed eventuale determinazione dell’utile oggetto di retroversione
Sussiste il contributo alla contraffazione tutte le volte in cui l’autore del contributo realizza nel territorio dello Stato in cui...

Sussiste il contributo alla contraffazione tutte le volte in cui l’autore del contributo realizza nel territorio dello Stato in cui è registrato il brevetto profitti mediante la fornitura dei mezzi, indispensabili all’attuazione del procedimento tutelato dal brevetto, ad altro soggetto, che applichi il procedimento suddetto in qualunque luogo (anche al di fuori del territorio in cui il brevetto è efficace), con la consapevolezza che i mezzi, da lui forniti, sarebbero stati utilizzati proprio per l’attuazione di tale procedimento.

L’utile conseguito dal contraffattore (oggetto quindi del diritto di restituzione del titolare del diritto leso) è rappresentato dal confronto fra i soli ricavi e i soli costi incrementali relativi ai prodotti in questione, escludendo dal calcolo gli eventuali costi comuni ad altre produzioni (in prevalenza costi fissi) che l’azienda avrebbe comunque sostenuto; la grandezza da ricercare ha natura incrementale rispetto al MOL (margine operativo lordo) complessivo aziendale ed è il risultato algebrico della somma dei ricavi realizzati dalla vendita dei prodotti oggetto di contraffazione, dedotti i soli costi diretti sostenuti per la specifica produzione/commercializzazione di quei prodotti, ed esclusi quindi tutti i costi di struttura, di servizi, gli oneri finanziari e i costi del personale, non specificamente imputabili alla produzione/commercializzazione dei prodotti contenenti l’oggetto della contraffazione.

La corretta applicazione del criterio generale della " compensatio lucri cum damno" postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato.

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Presupposti giuridici e tutela delle opere fotografiche
Ciò che distingue l’opera fotografica, protetta dal diritto d’autore, dalla cosiddetta fotografia semplice, a cui sono attribuiti solo i diritti...

Ciò che distingue l’opera fotografica, protetta dal diritto d’autore, dalla cosiddetta fotografia semplice, a cui sono attribuiti solo i diritti connessi, è il “carattere creativo”. In particolare la presenza del carattere creativo o meno nell’opera fotografica deve essere verificata, valutando unitariamente il soggetto, riprodotto nella fotografia, e le modalità fotografiche, con cui il soggetto è stato fotograficamente reso, posto che la suggestione emozionale dell’opera fotografica deriva proprio dalla stretta connessione esistente tra il soggetto fotografato, ovviamente tridimensionale, e le particolari modalità con cui lo stesso viene reso nell’immagine bidimensionale fotografica.

La creatività, idonea a conferire all’opera fotografica valore artistico, (i) da un lato, non coincide con il concetto di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività, appartenente alle categorie elencate nell’art.1 L. 633/1941, di guisa che è sufficiente la sussistenza di un atto creativo, anche minimo, (ii) dall’altro lato, non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, cioè dal modo con cui l’idea si concretizza nel mondo esteriore.

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