L’eccezione di incompetenza per territorio del giudice dinanzi a cui pende il giudizio a cognizione piena, fondata sul carattere anticipatorio della pronuncia cautelare che determinerebbe irrevocabilmente il foro della controversia, è infondata dovendosi ritenere, in difetto di una diversa disposizione normativa, che il giudizio di merito, conclusa la fase cautelare ante causam, possa essere validamente instaurato davanti al giudice competente ai sensi dell’art. 4 comma 1 bis, DLgs 27 giugno 2003, n. 168, ancorché diverso da quello della cautela.
In linea generale l’azione diretta alla dichiarazione di nullità o di decadenza di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e quindi da qualunque soggetto concorrente, anche potenziale o futuro, che affermi di ritenerlo un ostacolo all’esercizio della propria attività, non richiedendosi che si tratti di prodotti o servizi con esso interferenti. [Nel caso di specie, l’interesse ad agire è determinato dalla obiettiva situazione di incertezza causata dall’esistenza della registrazione della convenuta, mentre la legittimazione ad agire è determinata dal potenziale conflitto fra tale registrazione ed i marchi nella titolarità dell’attrice].
Le lettere dell’alfabeto possono costituire valido marchio a prescindere dall’eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita, purché esse siano idonee a distinguere, nella percezione del pubblico di riferimento, i prodotti o i servizi di un’impresa rispetto a quelli offerti da altre imprese. Soltanto in mancanza di capacità distintiva si configura l'impedimento assoluto alla registrazione del marchio di cui all' art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento europeo n. 1001 del 2017 e l’assenza del requisito richiesto dagli artt. 13 e 25, comma 1, lett. b) c.p.i. È evidente che in questo contesto la lettera dell’alfabeto non viene in rilievo in quanto tale – sarebbe evidentemente insuscettibile di appropriazione – ma nella sua valenza meramente figurativa e grafica, di simbolo astratto. Essa così per la totale arbitrarietà del nesso che si viene a stabilire fra il simbolo ed il prodotto si connota come marchio “forte”.
Le dichiarazioni testimoniali e le relative fotografie, sulla base delle quali sono rilasciate, sono in grado di privare di novità un brevetto laddove siano ritenute condivisibili dal CTU, non contestate e sostanzialmente conformi a quelle rese da altro CTU per il medesimo brevetto. Dette dichiarazioni sono considerate al pari delle deposizioni testimoniali ex art. 244 e seg. c.p.c.
È inammissibile il ricorso cautelare ex art. 120 co. 6 bis c.p.i. e 700 c.p.c. volto ad un mero accertamento negativo della violazione di diritti esclusivi del titolare di un marchio registrato. L’art. 120 comma 6 bis c.p.i. riconosce implicitamente l’ammissibilità di azionare in via cautelare una tutela finalizzata a preservare – nel tempo necessario allo svolgimento di un giudizio di merito – gli effetti di una pronuncia di mero accertamento. È necessario valutare se la domanda cautelare richiesta in vista di una domanda di merito di mero accertamento negativo sia assistita non solo dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma – ancor prima – dalla condizione dell’azione dell’interesse ad agire ossia se il petitum richiesto sia idoneo ad assicurare l’utilità che la parte si propone di conseguire in caso di esito vittorioso della causa. In presenza di una situazione di incertezza, l’interesse ad agire in via cautelare sussiste ogni qualvolta la tutela cautelare richiesta abbia un effettivo nesso di strumentalità rispetto alla sentenza di mero accertamento. Ove invece la domanda cautelare abbia ad oggetto il mero accertamento del diritto, esercitabile in via autonoma, tenendo un determinato comportamento, esclusivamente in virtù dei propri poteri sostanziali, senza necessità di cooperazione, viene meno l’interesse ad agire in via cautelare. In altre parole, la certezza giuridica che costituisce l’unica utilità ricavabile da una dichiarazione di mero accertamento non può scaturire da una pronuncia cautelare.
In ottemperanza al principio dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c., la parte che intende invocare la tutela delle informazioni riservate ai sensi degli artt. 98 e 99 CPI deve provarne (a) l’effettiva consistenza, fattura e configurazione depositando disegni, progetti, o comunque documentazione tecnica idonea di per sé a circoscrivere, identificare e descrivere l’oggetto dell’asserita indebita divulgazione e utilizzazione, (b) l’effettiva identità tra le macchine realizzate sulla base di tali informazioni e (c) l’effettiva commercializzazione delle macchine con caratteristiche rispondenti alle informazioni.
In ordine alla legittimazione del socio di società di capitali ad agire nei confronti del terzo per far valere fatti illeciti incidenti sul mantenimento in vita della società o che possano comportare un depauperamento del patrimonio sociale suscettibile di risolversi nella diminuzione del valore della partecipazione del socio, incidendo negativamente sui diritti ad essa connessi e sulla sua consistenza, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche al socio, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, mentre l'incidenza negativa sulla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il risarcimento ottenuto dalla società elimina automaticamente ogni danno per il socio e, il che conferma che questo non è direttamente danneggiato dall'illecito subito dalla società, mentre può esserlo dal comportamento degli organi gestori, ove non si attivino per ottenere il risarcimento ad essa dovuto. Qualora terzi arrechino danno ad una società di capitali, il socio è legittimato a domandare il ristoro del pregiudizio da lui subito ove non risarcibile alla società perché riguardante la sfera personale (diritto all’onore o alla reputazione) o la perdita di opportunità personali, economiche e lavorative dello stesso socio o la riduzione del cd. merito creditizio di quest’ultimo.
Con riferimento al contratto di licenza d'uso del marchio, l’art. 23, comma 2, c.p.i., prevede espressamente che il marchio possa essere oggetto di licenza. Tale disposizione non prescrive, tuttavia, una forma a pena di nullità per tale tipo di contratto, il quale è, quindi, un contratto a forma libera, non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam. Il contratto di licenza di marchio è libero nelle forme è può essere stipulato tanto verbalmente, quanto per facta concludentia. Si tratta, pertanto, di un contratto che ben potrebbe essere concluso per comportamenti concludenti, i quali devono essere intesi come comportamenti inequivocabilmente diretti ad accettare una determinata proposta: tale contegno costituisce una manifestazione tacita del consenso da parte dell'accettante. Per “facta concludentia” deve intendersi un comportamento di per sé non dichiarativo della volontà del soggetto, ma alla luce delle circostanze d'insieme, idoneo a manifestarla in modo univoco e sicuro.
Un' innovazione è considerata come implicante attività inventiva se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. La verifica della sussistenza di questo requisito viene, tuttavia, effettuata ex post, ossia dopo l'invenzione, con conseguente necessità di condurre la relativa valutazione sulla base di criteri logici che evitino di ritenere evidente quello che tale non era e non poteva essere prima della brevettazione. Più in particolare un’invenzione è ritenuta priva di novità solo allorché, considerata nel suo complesso, risulti anticipata in tutti i suoi elementi da una anteriorità che riproduca integralmente i medesimi elementi, anteriorità che deve pertanto consistere in un unico brevetto e non nella sommatoria di due o più brevetti anteriori.
L’essere oggetto di articoli di stampa e di ricerche costituisce un serio indice di notorietà del marchio. Anche indagini demoscopiche che evidenziano una conoscenza media del marchio tra i consumatori italiani prossima al 50% è una prova più che sufficiente per ritenere il marchio notorio o rinomato. Tali concetti corrispondono ad una precisa categoria normativa (art. 20 comma 1 c.p.i.) la quale ha ricevuto una interpretazione giurisprudenziale non particolarmente restrittiva, essendo state ammesse anche la notorietà locale, di settore (se non altamente specialistica) o non accompagnate da un collegamento a caratteristiche straordinarie del prodotto. In ogni caso, la tutela extra-merceologica che discende dal riconoscimento della notorietà del marchio non è tuttavia un concetto di applicazione generale ed automatica. Perché il marchio rinomato antecedente inibisca l’uso di segni simili in ogni settore commerciale, anche diverso da quello di impego concreto da parte del titolare devono ricorrere alcune condizioni: 1) l’uso del marchio successivo di marchio simile ad altro notorio in diverso settore crea un vantaggio indebito al titolare di quello preventivamente registrato; 2) se a tale vantaggio corrisponde un danno per il titolare del marchio antecedente; 3) se non vi è giustificato motivo per la nuova utilizzazione.
In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della Legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.