Ai fini della tutela autorale un’opera di ingegno non deve essere valutata soltanto nel senso edilizio-architettonico bensì anche quale opera identificabile e riconoscibile sul piano dell’espressione formale come opera unitaria d’autore per effetto di precise scelte di composizione d’insieme degli elementi (ad es. il colore delle pareti, particolari effetti di illuminazione, la ripetizione costante di elementi decorativi, l’impiego di determinati materiali, le dimensioni e le proporzioni). Infatti, l’esclusiva riguarda il complesso, l’opera unitaria di organizzazione dello spazio, l’utilizzo congiunto degli elementi di arredo secondo il medesimo disegno organizzativo, un’opera idonea ad essere oggetto di autonoma valutazione in quanto frutto di una organizzazione di elementi che, per quanto semplici, risultino nel complesso originali.
Il nome a dominio non coincide con il mero strumento informatico di indirizzo elettronico, che consente all’utente di accedere al sito dallo stesso dominio contrassegnato, ma si atteggia quale segno distintivo ormai tipico, con la funzione di identificare il titolare all’interno della rete telematica e di attirare l’attenzione degli utenti per invogliarli a visitare il sito a questi riferibile.
Alle associazioni private non esercenti attività d’impresa, nel cui genere debbono essere collocate le federazioni sportive, è garantita la tutela del nome, ai sensi dell'art. 7 c.c., e del nome di dominio; ne consegue che è contrastabile mediante i rimedi previsti dall’art. 7 c.c. (azione inibitoria e risarcitoria) qualsiasi forma di utilizzo del nome altrui che sia illecita (ossia indebita, in quanto non autorizzata dalla persona titolare del nome, né altrimenti giustificata) e che generi la possibilità di un pregiudizio, potendo esso consistere anche solo in una situazione di confusione o semplice confondibilità.
Anche un soggetto che non sia titolare di un segno distintivo direttamente leso ai sensi dell’art. 22 c.p.i. può agire per ottenere la revoca o il trasferimento del dominio da altri registrato con abuso sul proprio nome, purché riesca a dimostrare la mala fede del registrante, e ciò a prescindere dalla natura non commerciale del soggetto leso.
Sussiste la mala fede laddove il dominio sia stato registrato al fine (I) di rivenderlo all’avente diritto a prezzo maggiorato, (II) di impedire all’avente diritto di utilizzarlo e (III) di confondere il pubblico, ledendo l’identità dell’avente diritto e sfruttando la confusione con il nome per trarne un vantaggio indebito e parassitario.
In materia di illeciti commessi tramite internet [nel caso di specie la violazione di diritti d'autore su un opuscolo realizzato per promuovere moduli prefabbricati in calcestruzzo], al fine di individuare il locus comissi delicti è stato elaborato in giurisprudenza anche il criterio del luogo di stabilimento dell'inserzionista, trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio commerciale.
La regola consente di individuare senza incertezze il luogo del fatto illecito, nei casi in cui il carattere diffuso della manifestazione degli effetti finali della condotta impedisce una loro precisa localizzazione.
Non è utilizzabile la decisione n. 55/2005 di Banca d'Italia per fattispecie qualificabili come contratto autonomo di garanzia, ponendosi così al di fuori del perimetro oggettivo dell’accertamento effettuato dall’Autorità amministrativa. Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, diversamente dal contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile a essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, pertanto, rispetto alla fideiussione, per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo, laddove l’accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante abbia l’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell’art. 1952, comma 2, c.c., all’evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore.
Se l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale, tuttavia, in presenza di elementi che conducano, comunque, a una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma, l’assenza di formule come quella anzidetta non sia elemento decisivo in senso contrario.
In ipotesi di qualificazione della clausola di pagamento, contenuta nel contratto di mutuo, come espressione di un contratto autonomo di garanzia, l’opponente non può avvantaggiarsi di provvedimenti amministrativi che riguardino esclusivamente i moduli utilizzati per le fideiussioni omnibus nel settore bancario e non anche per garanzie di diversa natura [ipotesi relativa all’inutilizzabilità della decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia ai fini della prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale].
In qualunque causa stand alone, è onere della parte, che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale, provarne la esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile. Tale onere non può ritenersi assolto dall’opponente che non abbia documentato, né, tanto meno, provato, in altro modo, la sussistenza di un accordo tra istituti di credito volto a escludere o restringere la concorrenza nel settore dei contratti autonomi di garanzia al momento della conclusione di un contratto di mutuo, non provando nemmeno la sussistenza di tutte le clausole ritenute nulle da un provvedimento dell’Autorità amministrativa, in quanto in contrasto con la normativa antitrust.
In ipotesi di procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari, deve trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 41 TUB, con conseguente esclusione dell’obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo, in deroga agli artt. 479 e 480 c.p.c anche nel caso in cui l’espropriazione sia condotta nei confronti di un terzo proprietario del bene ipotecato.
Ai fini dell’onere della prova in relazione al credito oggetto di precetto, si osserva che l’opposizione all’esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l’opposizione e sono, pertanto, soggette all’ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l’attore ha l’onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa. Ne consegue, dunque, che è l’opponente, che contestando il diritto della controparte di procedere a esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. L’opposto, ovvero il creditore procedente, assume, invece, la posizione del convenuto, e può contrastare le deduzioni dell’opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l’esistenza dei fatti che l’esecutato assume a fondamento dell’opposizione.
L’art. 110 Lda - che richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine - è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento e non si applica invece nel caso in cui il trasferimento, ovvero l'acquisto, venga invocato da chi si assume leso da un soggetto terzo il quale, senza vantare analogo diritto, abbia compiuto atti di sfruttamento del medesimo bene. In tal caso l'acquisto può essere provato anche mediante altri mezzi diversi dal documento.
L’art. 2, n. 10) della Legge sul diritto di autore, così come modificato dal D. Lgs. n. 95/2001, ha introdotto, per le opere di disegno industriale, la possibilità del cumulo tra la tutela riconosciuta ai modelli dal codice della proprietà industriale e la tutela del diritto d’autore, la quale subordina la tutela dell’opera al duplice requisito del carattere creativo e del valore artistico ma non richiede la registrazione del modello e perdura sino al termine del settantesimo anno successivo alla morte dell’autore (art. 25 l.d.a.).
La tutela del carattere creativo di cui alla legge sul diritto d’autore si distingue qualitativamente da quella offerta ad altre privative quali, ad esempio, i modelli dal codice della proprietà industriale: mentre la forma tutelata dalla disciplina su disegni e modelli si presta all’attenzione perché non comune sul mercato, la forma tutelata dalla legge del diritto d’autore protegge un’opera apprezzata in ambito artistico poiché costituisce una personale rappresentazione dell’autore di determinate forme. Non è tuttavia necessario che l’opera si presenti come del tutto innovativa, essendo sufficiente che dall’opera emerga l’impronta personale del suo autore. In particolare, secondo l’orientamento prevalente della Suprema Corte, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 l.d.a., non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della Legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.
Il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di industrial design, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista. Il valore artistico è stato dunque identificato con la cd. "storicizzazione" dell'opera, vale a dire il fenomeno per cui un oggetto di design assume una rilevanza culturale e sociale che va oltre la sua gradevolezza estetica, divenendo una "icona" sociale o del costume, e che può essere verificato attraverso indicatori come l'esposizione in mostre o musei, pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'interesse degli ambienti culturali per l'oggetto ed altri.
Inoltre, il valore artistico viene riconosciuto al di là delle intenzioni e della stessa consapevolezza del suo autore, e quindi a prescindere dall’intenzione che l’autore abbia di dare vita a un’opera d’arte, dato che l'opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto della capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto.
La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 126, co. 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all’accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall’art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale.
La pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione su segni distintivi ha funzione tanto preventiva, in quanto diretta a prevenire ulteriori pregiudizi portando l’atto di contraffazione a conoscenza degli operatori del mercato, quanto riparatoria in forma specifica del danno, ed è misura disposta sulla base di una ponderazione degli interessi contrapposti delle parti.
La sanzione della pubblicazione del provvedimento deve applicarsi secondo un regime di proporzionalità, di talché, per farne applicazione, occorre considerare, inter alia, le dimensioni, anche potenziali, del fenomeno contraffattivo.
Il catalogo pubblicitario realizzato da un'agenzia grafica costituisce opera dell'ingegno tutelabile ai sensi della l. 633/1941 (legge sul diritto d'autore) laddove emerge che l’opera [il catalogo pubblicitario] abbia peculiari caratteri grafici e stilistici idonei a differenziarla da opere [cataloghi pubblicitari] precedenti e a connotarla in termini di creatività, tali da garantire la tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore, anche a prescindere dall'esistenza nel settore di modelli analoghi.
La disciplina in materia di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. si applica quando sia il soggetto attivo sia il soggetto passivo dell’atto di concorrenza siano imprenditori e per imprenditore deve intendersi, quanto meno, un soggetto che di fatto svolga un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
L’art. 1 della legge 740/1912 in materia di protezione dell’emblema della Croce Rossa vieta genericamente l’uso non autorizzato dei segni di Croce Rossa e prevede una sanzione aggravata per il caso in cui i segni siano usati come marchi di fabbrica o di commercio o come insegna o come contrassegno in qualsiasi modo applicato a scopo di lucro. Se ne deve desumere che non sia vietato solo l’uso dei segni quali simboli di neutralità, ma anche ogni uso dei segni quali elementi distintivi di attività e prodotti commerciali.
La sottrazione della clientela è illecita ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. quando avviene con mezzi contrari alla correttezza professionale. Il tentativo del concorrente di sviare l’altrui clientela non è di per sé illegittimo, rientrando nel normale gioco della concorrenza, ma lo diventa se avviene sfruttando mezzi contrari alla correttezza professionale, cioè mezzi subdoli e ingiusti, adottati al fine di accaparrarsi l’altrui clientela, con atteggiamenti o condotte contrarie alla professionalità e ancor prima alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti.
Ai fini della configurazione di un comportamento illecito di storno del dipendente ex art. 2598, n.3, c.c., è necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e che, arricchendo la conoscenza del concorrente, siano capaci di fornirgli un vantaggio competitivo, che trascenda la capacità e le esperienze dal lavoratore acquisito.
Ai fini della qualificazione delle informazioni quali segrete o riservate ai sensi dell’art. 98 c.p.i., l’attrice deve indicare analiticamente, a titolo esemplificativo, la tipologia e la natura delle informazioni, i soggetti ai quali era consentito l’accesso, la loro mansione, le modalità di conservazione della password, il numero di altri soggetti a conoscenza della password. Al contrario, le modalità di accesso a sistemi informativi con user id e password sono del tutto ordinarie e non denotano quel quid pluris di segretezza proprio dei segreti industriali ex 98-99 c.p.i.