Il danno da violazione dei diritti di proprietà industriale e da concorrenza sleale non è in re ipsa, ma deve essere allegato e comprovato in modo specifico da chi ne chiede la liquidazione in proprio favore. Le domande di risarcimento del danno devono essere respinte quando non vi è la prova del danno subito a causa dell’illecito uso del marchio altrui da parte di una società concorrente nell’esercizio della sua attività, né tali conseguenze sono ricollegabili all’attività di concorrenza sleale posta in essere da quest’ultima (nella specie il Tribunale, accolta la domanda di accertamento di contraffazione, ha respinto quella di risarcimento del danno per mancanza di elementi probatori a sostegno).
Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito.
Legittimato all'ordinaria azione di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 cod. civ. è unicamente l'imprenditore concorrente e, nel caso in cui gli atti di concorrenza sleale vengano compiuti in danno di una società, soltanto questa, in persona dell'organo che la rappresenta, è la parte legittimata all'esercizio della relativa azione.
Affinché lo storno dei dipendenti di un’impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale, sono necessari la consapevolezza nel soggetto agente dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altrui impresa ed altresì l’“animus nocendi”, cioè l'intenzione di conseguire tale risultato, da ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente.
Sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, allorché, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti denunciati interferiscano con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale c.d. interferente) avendo riguardo a tali fini alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza.
Un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.
La fattispecie di plagio di un’opera altrui non è data soltanto dal “plagio semplice o mero plagio” o dalla “contraffazione” dell’opera tutelata, ma anche dal cosiddetto “plagio evolutivo”, il quale costituisce un’ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell’originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell’intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un’opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell’abusiva, e non autorizzata, rielaborazione di quest’ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 l.d.a..
In caso di plagio di un’opera letteraria avvenuto mediante la pubblicazione cartacea e online del testo plagiario per lunga durata, con rilevante potenzialità di diffusione del plagio (circostanze utilmente valutabili ai fini della configurabilità della sofferenza subita dall’autore dell'opera a causa della condotta illecita altrui), deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto morale d’autore ovvero del diritto dell'autore, tutelato ex artt. 2 e 41 Cost., di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Il rapporto di concorrenza tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del comportamento che si ritiene sleale, richiede la sussistenza di una “comunanza di clientela”, da accertarsi anche in via potenziale. In particolare, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune comporta che la comunanza di clientela non è data dalla identità soggettiva dei clienti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall’imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.
Sussiste un rapporto concorrenziale anche tra imprenditori posti a livelli economici diversi, a condizione che la loro attività insista sulla medesima clientela effettiva e potenziale, al fine di soddisfarne le medesime esigenze: la nozione di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 cod. civ. va desunta dalla "ratio" della norma, che impone, alle imprese operanti nel mercato, regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna si possa avvantaggiare, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, con l'adozione di metodi contrari all'etica delle relazioni commerciali; ne consegue che si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni. Infatti, quale che sia l'anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, per cui ognuno di essi è interessato a che gli altri rispettino le regole di cui alla citata disposizione.
La vendita di prodotti solo apparentemente rispettosi della norma ISO è suscettibile di configurare una fattispecie di concorrenza sleale per appropriazione di pregi. Per l’integrazione di tale illecito non è necessario che ricorra una componente denigratoria, anche se indiretta, ma è sufficiente che ci si autoattribuisca caratteristiche che siano positivamente valutate dal pubblico, in grado di influire sulle relative scelte.
La violazione di norme tecniche valevoli a livello mondiale e di applicazione volontaria (quali quelle ISO), può avere un effetto distorsivo sul mercato quando è proprio l’omesso rispetto della normativa che consente al distributore quantomeno di incrementare il proprio margine di guadagno, potendo acquistare i prodotti a prezzi certamente più bassi rispetto alla concorrente. Gli altri operatori del settore non possono conseguentemente competere in condizioni di parità, dovendo altrimenti anch’essi sottrarsi al rispetto delle norme ISO.
L’accoglienza inadeguata del film nelle sale di prima proiezione integra un'ipotesi di impossibilità oggettiva dovuta ad un fattore esterno, indipendente dalla volontà del debitore - che aveva certamente interesse a che il film fosse distribuito il più ampiamente possibile, poiché anche da questo dipendevano i suoi guadagni -, perché determinata dal fallimento commerciale del film incidente negativamente sull’ottenimento di ulteriore distribuzione.
Il momento importante per il lancio di un film è quello iniziale, quando lo stesso viene proiettato per le prime volte nelle sale e il fallimento commerciale del film in questa fase rende poco significativa un’attività di promozione successiva di lunga durata, con i costi correlati, perché il prodotto rimane poco interessante e, nel tempo, si trova a concorrere in posizione di svantaggio con le nuove uscite.
La valutazione equitativa del danno ne riguarda la quantificazione, ed è possibile solo se l’esistenza di un danno in nesso causale con l’inadempimento risulti provata.
Deve essere confermata la natura di titolo esecutivo dell’ordinanza cautelare ex art. 131 c.p.i., anche per la parte relativa alla fissazione ai sensi del secondo comma di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successivamente constata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
Si applica anche all’ipotesi del provvedimento cautelare il principio, adottato con riferimento alle decisioni di merito, secondo cui è dubbia la necessità della parte risultata vittoriosa di ricorrere al rimedio di cui all'art. 124, comma 7, c.p.i., anziché intimare direttamente il pagamento delle somme ritenute dovute in virtù dell'astreinte stabilita dal giudice ponendo in esecuzione direttamente il titolo ed attendendo eventuali opposizioni all'esecuzione della controparte.
L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.
La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui (art. 2598, n. 2, c.c.) non consiste nell'adozione di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa - che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile - ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.
La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore.
L'ipotesi prevista dall'art. 2598, n. 3, cod. civ. - consistente nell'avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo «non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda» - si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici previsti dai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione e costituisce un'ipotesi autonoma di possibili casi alternativi, per i quali è necessaria la prova in concreto dell'idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente (v. ad es. Cass. civ. Sez. I Sent., 04/12/2014, n. 25652).
La messa in commercio dell’opera giornalistica, se, da un lato, può comportare l’esaurimento del diritto alla sua successiva circolazione, dall’altro, non determina un effetto estintivo con riferimento alla facoltà di sfruttamento anche pubblicitario dell’opera stessa che rimane in capo al suo autore o, comunque, al suo titolare.
Le condizioni cui il legislatore subordina la tutela delle informazioni segrete o riservate ai sensi dell'art. 98 c.p.i. sono: 1) che siano soggette al legittimo controllo del detentore, sia esso l'ideatore delle stesse, sia esso colui che è autorizzato ad utilizzarle con il consenso del titolare; 2) che siano segrete: in tal senso non occorre che siano assolutamente inaccessibili, ma è necessario che la loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca; esse devono altresì essere state accumulate con un lavoro intellettuale di progettazione individuale; 3) che abbiano valore economico, in quanto sia stato necessario anche uno sforzo economico per ottenerle, mentre analogo sforzo economico sarebbe stato richiesto presumibilmente per duplicarle; 4) che siano sottoposte a misure di segregazione, con particolare riferimento sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.
Alla luce della riserva contenuta nell’art. 99 c.p.i., che fa salva la normativa in materia di concorrenza sleale, risulta applicabile l’art. 2598 n. 3 c.c. nelle ipotesi di utilizzazione e divulgazione di notizie riservate o, in genere, di know how aziendale, quando non risultino soddisfatti per intero tutti i requisiti richiesti dall’art. 98 c.p.i., costituiti appunto dalla segretezza, dall’adozione di misure ragionevolmente adeguate a tutelarla, dal valore economico.
La nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» sancita dall’art. 5.3 del Reg. 44/2001/CE, oggi art. 7 n.2 del Reg. 1215/2012, deve essere interpretata come comprensiva sia del luogo in cui si è verificata l'azione (o l'omissione) da cui il danno è derivato, sia di quello in cui il danno in questione si è manifestato, da intendersi come luogo in cui l'evento ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi. Ai fini dell'individuazione di entrambi tali luoghi con riferimento agli illeciti costituiti dalla violazione di diritti di proprietà industriale e, in particolare del luogo del danno, deve essere affermato come la natura territoriale che connota tali diritti comporta la sua necessaria identificazione con il territorio dello Stato membro in cui il diritto di privativa è tutelato ed in cui, dunque, si verifica la sua lesione.
Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato “debole”.
Marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo; peraltro, la loro "debolezza" non incide sull'attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.
Ai fini della concorrenza sleale, il carattere confusorio deve essere accertato con riguardo al mercato di riferimento (ovvero “rilevante”), ossia quello nel quale operano o (secondo la naturale espansività delle attività economiche) possono operare gli imprenditori in concorrenza (nel caso di specie è stata esclusa la sussistenza dei presupposti di un’ipotesi di concorrenza sleale in quanto i vini a cui è stata apposta l’etichetta riportante il segno asseritamente in contraffazione erano destinati alla commercializzazione esclusivamente sui mercati americani e inglesi; mentre i vini del titolare del marchio erano commercializzati esclusivamente in Italia).
Premesso che l'art. 121, comma 1, c.p.i., in linea con i principi generali dell'art. 2697 c.c., dispone che l'onere di provare la decadenza di un marchio per non uso grava su chi impugna la privativa; la stessa norma precisa poi che, quando si voglia far valere la decadenza di un marchio per non uso, questo possa essere provato con qualsiasi mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici e ciò implica che il giudice può considerare provato il mancato uso quinquennale (consecutivo) del marchio in base ad un procedimento deduttivo da lui stesso condotto sulla base di ulteriori fatti dimostrati in causa.
L’inibitoria contemplata dall’art. 7 c.c. non consegue al semplice uso indebito da parte del terzo di un nome che compete ad altri, ma è necessario che da tale uso consegua un pregiudizio sia pure soltanto nel patrimonio morale di colui che chiede tutela.
Lo svolgimento della medesima attività commerciale tra convenuta e attore sgombera il campo da una eventuale limitazione della tutela connessa all’utilizzo di un termine che abbia in sé un significato comune riespandendo in toto la sfera di tutela garantita dall’ordinamento laddove il pericolo di confusione sia indotto ed agevolato dallo svolgimento di una medesima attività imprenditoriale in ciò realizzando proprio quello che la legge vuole tutelare: il pericolo che il consumatore sia tratto in inganno rispetto a quello che pensa di acquistare e, come altra faccia della medaglia, il pericolo che un imprenditore svii o si appropri illecitamente della clientela che costituisce patrimonio di altro imprenditore.
Ricevono protezione quali oggetto di diritti connessi al diritto d’autore ex artt. 87 e ss. L. n. 633/1941, le fotografie prive di particolare carattere creativo, ma costituenti espressione della competenza tecnica e della professionalità dell’autore, nella cura dell’inquadratura e nella capacità di cogliere in maniera efficace il soggetto riprodotto, senza assurgere ad originale interpretazione personale del fotografo.
E' stata riconosciuta l’applicabilità della tutela prevista per le fotografie semplici, ad esempio, alle immagini relative ad esibizioni musicali, alle fotografie di luoghi, monumenti e opere d’arte, alle mere riproduzioni di avvenimenti e personaggi sportivi.