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Sulla caduta in pubblico dominio dell’opera “Il Piccolo Principe” e la questione delle opere pubblicate durante il conflitto mondiale
In relazione alle opere letterarie non è possibile cumulare il periodo di proroga dei diritti patrimoniali d’autore di sei anni...

In relazione alle opere letterarie non è possibile cumulare il periodo di proroga dei diritti patrimoniali d’autore di sei anni stabilito dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945 n. 440 con il periodo di sospensione previsto dall’Allegato XV del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, ratificato dall’Italia con D.lgs. C.P.S. n. 1430 del 1947 (facendo applicazione del principio in esame il Tribunale, conformandosi a precedenti giurisprudenziali anche di legittimità relativi alle opere cinematografiche,  ha ritenuto caduti in pubblico dominio a partire dal giorno 1.1.2015 tutti i diritti di utilizzazione economica sull’opera “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, ivi compresi i disegni dello stesso autore che corredavano l’opera sin dalla sua creazione).

L’art. 3 dell'Allegato XV del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, ratificato dall’Italia con D.lgs. C.P.S. n. 1430 del 1947, si riferisce esclusivamente ai termini normali di validità, vigenti in Italia allo scoppio della guerra, ed alla durata normale dei diritti di autore, con la conseguenza che tale disposizione del Trattato, nel prevedere l’estensione del termine, non si riferisce al termine comprensivo anche della proroga stabilita col D. Lgs. Lgt. n. 440 del 1945 (già vigente al momento della stipulazione del Trattato), che non costituisce il termine normale di protezione, ma un termine speciale applicabile solo alle opere di alcuni autori, e che comunque non era in vigore al momento dello scoppio della guerra.

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Quando si può parlare di “Format televisivo”?
In tema di diritto di autore relativo a programmi televisivi, ai fini della configurabilità di un’opera dell’ingegno, pur potendosi prescindere...

In tema di diritto di autore relativo a programmi televisivi, ai fini della configurabilità di un'opera dell'ingegno, pur potendosi prescindere da una assoluta novità e originalità di essa e nell'ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è necessario, con riferimento al "format", cioè all'idea base di programma quale modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni ed in assenza di una definizione normativa, avere riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l'opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma. In particolare, ai fini di considerare un format “nuovo” è necessario che i profili innovativi siano tali da delineare lo stesso in modo diverso rispetto alle edizioni precedenti. Qualora, invece, gli elementi costituenti il nocciolo centrale del programma, quale, ad esempio, il nucleo centrale del titolo, la sigla, la struttura narrativa di base, l’apparato scenico quest’ultimo itinerante sul territorio e personaggi rimangano invariati, non potrà essere riconosciuta una portata innovativa tale da consentire di ascrivere l’ideazione di una diversa trasmissione televisiva

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Quantificazione del risarcimento del danno da violazione del diritto d’autore. Il caso Facebook / Fararound
Il risarcimento in favore del danneggiato deve essere determinato includendo sia la perdita subita (danno emergente) sia il mancato guadagno...

Il risarcimento in favore del danneggiato deve essere determinato includendo sia la perdita subita (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante) e il mancato guadagno deve essere valutato “con equo apprezzamento delle circostanze del caso”, anche tenendo conto degli utili realizzati dall’autore dell’illecito.

La valutazione dell’entità di un mancato guadagno di una parte non può che fondarsi su una previsione in ordine a ciò che sarebbe ragionevolmente potuto accadere, qualora non fosse intervenuto il fatto illecito della controparte, che ha impedito il successivo concretizzarsi dell’attività progettata; nel caso in cui si tratti di valutare il ritorno economico, ragionevolmente prevedibile, derivante dall’attuazione di un progetto innovativo, è pertanto indispensabile assumere come dato di partenza, da sottoporre ad esame, proprio la previsione di ricavo formulata dal soggetto nel momento in cui intraprende l’esecuzione del progetto ipotizzato.

E' congruo, per la valutazione del mancato guadagno, l’utilizzo di un "income approach", attraverso il metodo dell’attualizzazione delle royalties presunte con valore terminale a capitalizzazione perpetua. Il metodo reddituale delle c.d. “royalties presunte”, che il titolare di un’app avrebbe richiesto per autorizzare dei terzi allo sfruttamento della stessa (detto anche metodo del "prezzo di  consenso") è, infatti, particolarmente indicato laddove si voglia arrivare alla determinazione di un valore di scambio della risorsa immateriale; il presumibile valore di mercato di una risorsa  immateriale è, pertanto, stimabile come somma delle royalties presunte (che l’impresa licenziataria pagherebbe, se la risorsa immateriale non fosse di sua proprietà), attualizzate in un orizzonte  temporale tendenzialmente di 3-5 anni, oltre a un terminal value.

Per la determinazione della royalty equitativa è congrua una percentuale del 5% dei ricavi, tenuto conto che anche la Circ. Min. del 22.9.1980, n. 32 (“Prezzo di trasferimento e valore normale nella determinazione dei redditi di imprese assoggettate a controllo estero”), in attuazione dei principi generali, da ultimo rivisti dall’OCSE nel luglio 2010, indica, come canoni congrui, percentuali fino  al 5% del fatturato.

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Nullità del brevetto relativo al sistema di controllo di macchine per caffè e il problem-solution approach
In un giudizio di nullità di brevetto per mancanza di descrizione sufficientemente chiara e completa da consentire a persona esperta...

In un giudizio di nullità di brevetto per mancanza di descrizione sufficientemente chiara e completa da consentire a persona esperta di attuarla (art. 76 co. 1 let. b CPI) non si deve confondere l’ampiezza dell’effetto tecnico fornito da una certa soluzione con il requisito di sufficienza di descrizione, che riguarda il fatto che la soluzione, pur nel suo ampio spettro di effetti, sia replicabile dall’esperto del settore.È inoltre opportuno utilizzare come criterio per interpretare il testo brevettuale e le rivendicazioni di una privativa la figura dell’esperto del ramo, dotato di ordinarie nozioni del settore, il quale valuta il testo brevettuale "as a whole", ossia con mente desiderosa di apprendere, senza isolare arbitrariamente delle porzioni del testo brevettuale per fornire una interpretazione di tipo prevalentemente semantico.

Nella valutazione del requisito dell’attività inventiva, di cui all’art. 48 c.p.i., è opportuno avvalersi della metodologia della c.d. problem - solution approach, ovvero il criterio ermeneutico indicato e adottato nei protocolli interpretativi dell’EPO e largamente condiviso dalla giurisprudenza che si occupa della materia brevettuale. Il CTU, infatti, dopo essersi premurato di definire le competenze dell’esperto del ramo a cui ascrivere la valutazione dell’attività inventiva, deve individuare la closest prior art, precisando le differenze tra questa e l’invenzione oggetto di causa, e il problema tecnico oggettivo che il trovato si propone di risolvere, svolgendo, infine, l’analisi di ovvietà ex ante con il metodo "would - could", verificando, in particolare, se gli insegnamenti dell’arte nota fossero tali da indurre o suggerire all’esperto del ramo la praticabilità della soluzione proposta dal brevetto in esame.

 

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Contraffazione per indebito utilizzo del noto logo “GF FERRÉ” oltre il termine pattuito nel contratto di licenza

Integra un’ipotesi di contraffazione del marchio il suo impiego dopo la scadenza del rapporto di licenza, secondo la previsione dell’art....

Integra un’ipotesi di contraffazione del marchio il suo impiego dopo la scadenza del rapporto di licenza, secondo la previsione dell’art. 23 c.p.i. L’impiego del logo precedentemente concesso in licenza da parte dell’ex licenziataria dopo la scadenza del contratto di licenza mediante un suo utilizzo in funzione pubblicitaria e promozionale sul proprio sito è una condotta illecita che, in quanto non consentita dalla titolare del segno, va altresì ritenuta dannosa, cagionando pregiudizio alla licenziante, sia rispetto alla eventuale ricollocazione sul mercato del segno litigioso mediante nuove licenze, sia rispetto al suo sfruttamento diretto. E ciò in quanto tale condotta crea incertezza presso il pubblico circa la legittimazione ad utilizzare il segno e circa l’esclusiva in capo alla titolare.

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La necessità di indagini e di istruttoria ai fini dell’accertamento della concorrenza sleale per sviamento di clientela
L’illiceità della condotta in tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela non dev’essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla...

L’illiceità della condotta in tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela non dev’essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Ne consegue che pur a fronte di un apprezzamento indiziario, la fisiologia del passaggio di clientela, ove ecceda la normale tollerabilità, necessita di indagini e istruttoria al fine di verificare se sia stato posto in essere un piano di attività preordinato e sviluppato proprio al fine di determinare un massiccio esodo in violazione della libera determinazione del volere della clientela che si assume sviata. Quanto all’elenco dei clienti, affinché il trasferimento di un complesso di informazioni aziendali, riservate o costituenti veri e propri segreti aziendali, possa configurare atto di concorrenza sleale, è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non secretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.

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Lo sviamento di clientela, tra quadro indiziario e idonea prova della condotta anticoncorrenziale
In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non dev’essere ricercata episodicamente, bensì attraverso l’acquisizione sistematica...

In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non dev’essere ricercata episodicamente, bensì attraverso l’acquisizione sistematica di clienti del precedente datore di lavoro, mentre è da ritenere fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro. Né il mero dato contabile del calo di fatturato del soggetto che lamenta l’illecito, a fronte del notevole fatturato prodotto dal soggetto che avrebbe posto in essere l’illecito, può essere letto in chiave indiziaria, essendo del tutto compatibile, in mancanza di idonea prova di condotta anticoncorrenziale, anche con l’ingresso nel mercato di un nuovo competitor, dotato della capacità occorrente per rispondere alla domanda di mercato nel settore.

 

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L’elemento caratterizzante del brevetto e il diritto di priorità: il caso Illy caffè
È escluso il diritto alla priorità laddove l’elemento caratterizzante di un brevetto non sia dichiarato anche nelle corrispondenti domande di...

È escluso il diritto alla priorità laddove l’elemento caratterizzante di un brevetto non sia dichiarato anche nelle corrispondenti domande di brevetto che ne hanno costituito la priorità; ne consegue che tali domande valgono come documenti indipendenti, che producono anteriorità distruttiva della novità, ai sensi dell’art. 46 c.3 CPI, a meno che non designino l’Italia e quindi non appartengano allo stato della tecnica.

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Contratto di edizione, recesso illegittimo e risarcimento del danno
L’insuccesso dell’opera è causa di scioglimento del contratto e tale evento può riscontrarsi, quando sia oggettivamente accertata l’incapacità dell’edizione ad...

L'insuccesso dell'opera è causa di scioglimento del contratto e tale evento può riscontrarsi, quando sia oggettivamente accertata l'incapacità dell'edizione ad essere richiesta dal pubblico. L'insuccesso dell'opera non consiste in un semplice calo delle vendite; il calo delle vendite è un fenomeno frequentissimo per la quasi generalità delle opere, e non può coincidere con il concetto di insuccesso editoriale. Questo presuppone che la diminuzione delle vendite si stabilizzi lungo un periodo di tempo tale da rivelare una sostanziale e irreversibile chiusura del mercato. Nella necessità di contemperare gli interessi economici dell'editore con quelli non solo patrimoniali ma anche morali dell'autore, è la situazione di imprevedibilità di un ulteriore positivo sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica ceduti dall'autore che potrebbe giustificare lo scioglimento del contratto e la liberazione di ciascuno dei contraenti dagli obblighi relativi. Tale fattispecie considera la posizione egemonica dell'editore, ma appresta contestualmente la tutela del contraente più debole, cioè dell'autore, il quale ha interesse a liberamente esplicare la propria creatività nella realizzazione di nuove opere dell'ingegno e a negoziare i diritti della relativa utilizzazione alle condizioni economiche più convenienti: condizione, questa, determinante per assicurare all'autore la piena indipendenza economica, liberandolo dai vincoli e dalle restrizioni che conseguirebbero al protrarsi di un patto di esclusività non più giustificato dall'interesse economico, ormai venuto meno, dell'editore, in considerazione dell'esito negativo della precedente iniziativa editoriale. [Nel caso di specie, la comunicazione con cui la società editrice comunicava la volontà di recedere dal contratto non fa alcun riferimento all’insuccesso editoriale che avrebbe legittimato il recesso ex art. 134 n. 2 L. 633/1941 e pertanto appare infondata la tesi del convenuto che lo ritiene legittimo agganciandolo all’esercizio della facoltà dell’editore espressa dalla norma speciale.]

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