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Inapplicabilità dell’art. 3 ex D. Lgs. n. 168/2003 ai consorzi non costituiti in forma societaria
La materia dei contributi che i consorziati devono versare al consorzio e quella dell’impugnazione di deliberazioni consortili e, più in...

La materia dei contributi che i consorziati devono versare al consorzio e quella dell’impugnazione di deliberazioni consortili e, più in generale, le vicende che investono i rapporti consortili con riguardo a consorzi non costituiti in forma societaria, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 3 ex D. Lgs. n. 168/2003, né per espressa previsione normativa né per analogia, stante la disciplina tipica prevista dagli artt. 2602 e ss. c.c.

L’eventuale ampliamento della competenza della Sezione Specializzata viene in rilievo solo nel caso in cui sia sottoposta al suo esame almeno una materia rientrante nell’art. 3 di cui sopra.

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Azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. In caso di omesso adempimento degli oneri fiscali da parte dell’amministratore
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. cumula i presupposti e gli scopi dell’azione sociale di...

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. cumula i presupposti e gli scopi dell’azione sociale di responsabilità ex artt. 2392-2393 c.c. e dell’azione spettante ai creditori sociali ex art. 2934 c.c.

È onere probatorio incombente sulla curatela (attrice ex art. 146 l. fall) quello di dimostrare: (i) il mancato o negligente adempimento agli obblighi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali; (ii) l’esistenza di un danno causalmente imputabile al comportamento negligente dell’organo gestorio. La contumacia dell’amministratore convenuto è qualificabile come rinuncia alla prova della sussistenza di fatti impeditivi ed ostativi all’assolvimento del proprio onere probatorio.

Ai fini dell’imputabilità all’amministratore dei danni patiti dalla fallita, tra gli obblighi di diligente gestione e di conservazione del patrimonio sociale è compreso quello di gestire le risorse finanziarie in modo da provvedere agli obblighi fiscali, evitando così l’aggravio delle relative sanzioni e interessi di mora. Nel caso di omesso pagamento di oneri fiscali e contributivi da parte dell’amministratore della fallita, il danno è pari all'aggravamento del passivo provocato - da detta omissione - a causa dei maturati oneri per interessi e sanzioni, giacché non è sulla debenza o meno dell’imposta che incide il comportamento dell’amministratore stesso.

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L’esperibilità dell’azione di responsabilità nei confronti dell’ex liquidatore di una società estinta
È necessario allegare specifici comportamenti inadempienti ascrivibili all’ex liquidatore di una società per azioni estinta, al fine di esperire (proficuamente)...

È necessario allegare specifici comportamenti inadempienti ascrivibili all’ex liquidatore di una società per azioni estinta, al fine di esperire (proficuamente) un’azione di responsabilità nei confronti di tale soggetto per la violazione dei doveri inerenti alla conservazione del patrimonio sociale ex art. 2394 c.c., alla ripartizione tra i soci delle somme risultanti dalla liquidazione ex art. 2491, 3 co, c.c. e/o alla redazione del bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 co. 2.

Nessuna condotta dolosa o colposa sarebbe comunque attribuibile al liquidatore che, non avendo ricoperto carica alcuna nella società estinta nel momento in cui si sono verificati gli eventi che hanno dato causa al presunto altrui diritto di credito, informato di detti fatti (dal presunto creditore) in modo generico dopo la propria nomina e avendo tempestivamente dato contezza della lacunosità della comunicazione, nonché dell’imminente chiusura della liquidazione, abbia poi provveduto a quest’ultima. Del resto, una volta terminati gli adempimenti e approvato il bilancio finale di liquidazione, il liquidatore ha l’obbligo- ex art. 2495 c.c. - di chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, la quale, una volta regolarmente pubblicata, è peraltro conoscibile dai terzi, che non possono invocare l’ignoranza dell’iscrizione ai sensi dell’art. 2193 co. 2, c.c..

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Concorrenza sleale: presupposti, perimetro applicativo dell’istituto, qualificazione delle condotte anticoncorrenziali, concorso nell’illecito e tutele
Può attestare la natura sleale dell’attività concorrenziale, ove idoneamente provata, la ripetuta e costante condotta volta a creare una linea...

Può attestare la natura sleale dell'attività concorrenziale, ove idoneamente provata, la ripetuta e costante condotta volta a creare una linea di prodotti in aperta concorrenza con altra parte, utilizzando peraltro a modello alcune referenze di proprietà della stessa per arricchire l’offerta commerciale, nonché l’acquisizione di informazioni aziendali riservate, la creazione di cataloghi, la realizzazione di brochure, l’imitazione della linea di prodotti, la negoziazione di affari con clienti e fornitori appartenenti al portafoglio della società, l’evasione delle commesse in favore dei clienti e la formulazione degli ordini presso i fornitori.

Il danno effettivamente subito per effetto di atti di concorrenza sleale non può essere parametrato al fatturato complessivo dell’impresa rivale, quanto, semmai, agli utili da questa conseguiti, importo che costituisce la posta di effettivo guadagno sottratto alla concorrente.

La mera divulgazione di notizie specificamente attinenti la perpetrazione di atti concorrenziali di natura sleale non può costituire fattispecie illecita, risultando invece espressione del diritto [dell’attrice] a evitare l’aggravamento del danno subito, portando a conoscenza i soggetti terzi dell’inesistenza di collegamenti commerciali con l’attività svolta [dalla estinta società convenuta].

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I presupposti per la sussistenza della “evocazione” della denominazione protetta
Con riguardo al concetto di “evocazione”, la Corte di Giustizia lo ritiene sussistente nel caso in cui il termine utilizzato...

Con riguardo al concetto di "evocazione", la Corte di Giustizia lo ritiene sussistente nel caso in cui il termine utilizzato incorpori una parte della denominazione protetta di modo che il consumatore sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione protetta nonché in presenza di analogie fonetiche, visive e concettuali tra le denominazioni in un contesto in cui i prodotti siano simili nel loro aspetto esterno (decisione del 4 marzo 1999, causa C-87/97).

L'evocazione viene avvalorata, altresì, ogni qualvolta sussista una similarità visiva [nella grafica delle etichette contestate e quelle del prodotto registrato] in presenza di prodotti di apparenza analoga [entrambi riposti in buste di rete].

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Sul carattere distintivo della componente verbale del marchio (il marchio “ECOPELLET”)
La dicitura “PELLET” non può essere oggetto di privativa come marchio destinato a contraddistinguere prodotti che da questa parola sono...

La dicitura “PELLET” non può essere oggetto di privativa come marchio destinato a contraddistinguere prodotti che da questa parola sono descritti secondo il linguaggio comune e nel settore commerciale, essendo a tal fine priva di carattere distintivo.

Il prefisso “ECO” risulta completamente privo di capacità distintiva, avendo la funzione di descrivere una qualità del prodotto (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto privi di carattere distintivo – dichiarandoli pertanto nulli – taluni marchi recanti la dicitura “ECOPELLET” unita ad elementi grafici non dominanti).

L’associazione anche fonetica del prefisso “ECO” alla parola “PELLET” non conferisce alcun senso di novità complessiva alla dicitura letta nel suo insieme, mantenendo intatti i significati propri delle sue componenti la cui associazione non evoca nella mente del consumatore ulteriori significati completamente differenti, limitandosi a richiamare, invece, l’idea di un PELLET ECOLOGICO, sì da confermare la natura chiaramente descrittiva della parte denominativa di siffatti marchi.

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Il rimedio riparatorio della c.d. retroversione degli utili è di natura non risarcitoria, ma riconducibile all’arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
In materia di diritti di proprietà industriale vige la regola della presunzione di colpa ex art 2600 c.c., superabile solo...

In materia di diritti di proprietà industriale vige la regola della presunzione di colpa ex art 2600 c.c., superabile solo con stringenti prove di segno contrario a carico del contraffattore, al fine di dimostrare la buona fede. La presunzione di colpa non può essere superata con la sola prova della circostanza di avere interrotto immediatamente le vendite delle res litigiose a seguito della diffida delle attrici.

Con riguardo alla posta riparatoria della retroversione degli utili la questione del profilo soggettivo della condotta si affievolisce. Invero, tale rimedio va inteso come autonomo strumento non risarcitorio ma riconducibile all’alveo dell’arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c. e svincolato dunque da profili soggettivi della condotta. E ciò in ossequio all’art. 45 Trips e all’art. 13, comma 2, della direttiva Enforcement.

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Competenza della sezione specializzata a conoscere della contraffazione di modello comunitario da parte di società con sede in altro Stato Membro e rilevanza del previo giudizio cautelare celebratosi in detto Stato
Nessun impedimento alla trattazione e decisione di un giudizio instaurato avanti ad un tribunale nazionale può derivare dal fatto che...

Nessun impedimento alla trattazione e decisione di un giudizio instaurato avanti ad un tribunale nazionale può derivare dal fatto che l'attrice abbia già svolto – con esito per essa negativo – un procedimento cautelare dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di altro Stato Membro avverso le medesime parti convenute in relazione alla contraffazione della stessa registrazione comunitaria azionata nei confronti dei medesimi prodotti contestati. Il richiamo ad una pretesa violazione del principio "ne bis in idem" non ha alcun fondamento. Tale principio preclude infatti l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. E’ documentale che il tribunale previamente adito si sia espresso negativamente sulle sole istanze cautelari avanzate dall'attrice e debba dunque ritenersi che detto rigetto non costituisca alcun giudicato formale tra le parti ai sensi dell’art. 2909 c.c. non essendo suscettibile di consolidarsi tra di esse in luogo di una sentenza che in sede di merito abbia deciso in via definitiva sulle domande di contraffazione.
La pronuncia del tribunale di altro Stato Membro non può dunque influire nè formalmente né sostanzialmente sulla possibilità per il tribunale nazionale di valutare in via autonoma la fondatezza delle domande svolte dall'attrice.

Il richiamo al forum rei e l’indubbia connessione tra le condotte delle società con sede legale in altro Stato Membro e quelle che hanno provveduto direttamente alla commercializzazione dei prodotti contestati nel territorio nazionale sono elementi idonei a radicare la competenza dinanzi al Tribunale competente in relazione alla sede di tali ultime società in relazione all’art. 33 c.p.c. e per ciò che attiene alle società estere anche in relazione all’art. 8, comma 1, Reg. 1215/12 con specifico riferimento alla particolare competenza propria delle Sezioni specializzate in materia di Impresa come stabilita dall’art. 4, comma 1 bis, d.lgs. 168/03.

L’ambito di competenza riservato al Tribunale nazionale in qualità di Tribunale dei disegni e modelli comunitari va delimitato agli atti di contraffazione commessi nel solo territorio nazionale a mente del comma 2 dell’art. 83 Reg. CE 6/02.

L’unico punto di riferimento per la valutazione della dedotta identità dei modelli di prodotto oggetto delle contestazioni svolte dalla società attrice con la registrazione comunitaria in titolarità di questa – sotto il profilo della riproduzione o meno della stessa impressione generale agli occhi del consumatore informato – è la registrazione comunitaria stessa, a prescindere dunque dall’aspetto dei prodotti che la titolare di essa abbia ritenuto di immettere sul mercato (In tale chiave di valutazione sono state giudicate del tutto irrilevanti le caratteristiche dimensionali – comunque non incidenti sull’aspetto complessivo del disegno registrato per le minime differenze evidenziate – nonché le diverse colorazioni e materiali impiegati in quanto non incidenti sulle forme oggetto di tutela comunitaria o addirittura il posizionamento del punto di iniezione del componente gas rispetto, rispetto al quale in effetti non appare percepibile quale rilievo possa investire in merito all’aspetto estetico del modello).

L’unica appropriata valutazione in chiave di interferenza dei modelli di prodotto oggetto di contestazione con la registrazione comunitaria in titolarità dell'attrice deve fondarsi sulla effettiva capacità delle forme dei prodotti contestati di integrare agli occhi del consumatore informato una effettiva ed apprezzabile diversità di impressione generale e di autonomia rispetto alle forme oggetto di tutela.

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Profili di tutelabilità di riviste e testate: diritto d’autore, imitazione servile e onere della prova
Il titolo (c.d. testata) del giornale, di riviste o periodici non costituisce in sé un’opera dell’ingegno – anche se frutto...

Il titolo (c.d. testata) del giornale, di riviste o periodici non costituisce in sé un'opera dell'ingegno - anche se frutto di un pensiero originale - non avendo una funzione creativa. Esso assolve solo ad una funzione distintiva ed è tutelabile, in quanto accessorio dell’opera ed idoneo ad identificarla, non come bene autonomo ma "solo nella misura in cui individui una pubblicazione della quale rappresenta il segno distintivo" (cfr. Cass. n. 29774/08). Dunque, la sua tutelabilità va ponderata in relazione ad opere simili appartenenti al medesimo settore, a condizione che sussista il rischio di confusione. E ciò applicando in via analogica i principi generali sui segni distintivi, quando nel lettore si determini una costante associazione tra il titolo ritenuto interferente e l’opera.

La confondibilità tra due titoli di periodici - spesso originariamente di natura descrittiva del prodotto editoriale - va compiuta non solo in relazione all’analisi delle parole contenute nei titoli, ma altresì alla presentazione della grafica delle testate, del formato dell’impaginazione, delle rubriche.

Nel caso in cui la testata abbia una capacità distintiva debole, analogamente ai criteri elaborati in tema di marchi, una modesta modifica apportata dalla testata concorrente può impedire il rischio di confusione (Cass. 29774/08, cit.).

Va rammentato l’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli operatori di mercato e i conseguenti limiti assai rigorosi alla possibilità di registrare - quali marchi - i colori o le combinazioni cromatiche e grafiche, ove non associati ad elementi denominativi (cfr. tra le altre, in sede europea Corte di Giustizia Ce 24.6.2004, in causa C-49(02, ed in sede nazionale Trib. Torino, 17.8.2015).

Va ricordato che - poiché l'originalità del prodotto imitato è elemento costitutivo della fattispecie per concorrenza confusoria - il concorrente leale non può limitarsi a provare che un prodotto è imitato fedelmente da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è servile, investendo quegli elementi idonei ad ingenerare confusione nel pubblico. Si deve trattare di aspetti formali nuovi rispetto al già noto, pur non raggiungendo il livello di originalità necessario per ottenere il brevetto di modello (cfr. in merito Cass. 3721/2003). (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che l’opzione di utilizzare una fascia di colore identico al titolo che divide la parte superiore da quella inferiore - oltre ad essere una soluzione nuova adottata da parte dell’attrice - appare anche dotata di sufficiente distintività, determinando nel complesso un diverso impatto visivo della copertina). 

L’impiego da parte della convenuta di un indirizzo di posta (settimana@sudoku.it) del tutto sovrapponibile alla testata dell’attrice (Settimana Sudoku) ed al suo anteriore nome a dominio (settimanasudoku.it), in quanto usato in ambito commerciale, comporta un’illecita interferenza, potenzialmente creando il rischio di un drenaggio della clientela dal titolare del segno da tutelare al titolare del nome a dominio (cfr. tra gli altri, Tribunale di Napoli, 26.2.2002, in causa PlayBoy Enterprises contro Giannattasio). 

 

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Accertamento dell’interferenza di un brevetto di secondo uso medico
Nel caso di un brevetto di secondo uso medico l’interferenza non può dirsi accertata ove il farmaco generico, nella propria...

Nel caso di un brevetto di secondo uso medico l'interferenza non può dirsi accertata ove il farmaco generico, nella propria autorizzazione al commercio, contenga già una chiara limitazione ad usi liberi da vincoli brevettuali. Perché sussista interferenza da parte di un altro prodotto proveniente da un altro operatore di mercato, è necessario che quest’ultimo non solo sia idoneo in astratto all’impiego rivendicato ma occorre che nel foglietto illustrativo sia indicato l’uso rivendicato nel brevetto.

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Opera originaria e diritti di remake
L’opera cinematografica è protetta come opera composta creata con il contributo dell’autore del soggetto, dell’autore della sceneggiatura, dell’autore della musica...

L’opera cinematografica è protetta come opera composta creata con il contributo dell’autore del soggetto, dell’autore della sceneggiatura, dell’autore della musica composta appositamente e del regista, che ne sono considerati coautori.

Il soggetto è l’opera letteraria, originale o derivata da una opera letteraria preesistente, che svolge l’argomento e l’intreccio narrativo destinato ad essere trasposto in forma cinematografica.

I diritti di remake si identificano con il diritto di trasporre ed elaborare il soggetto dell’opera originaria, perché l’elemento cruciale dell’elaborazione è rappresentato dallo sviluppo dell’idea narrativa originale di base.

L’opera successiva è tutelabile come opera nuova ancorché derivata – e quindi suscettibile di avere un autore o autori diversi dalla precedente – a condizione che essa presenti aspetti di relativa novità o di rielaborazione delle forme rappresentative ed espressive dell’opera originaria. L'opera derivata è autonomamente protetta in virtù del suo specifico carattere creativo ed i suoi autori e originari titolari dei diritti di utilizzazione sono i rielaboratori, mentre si deve escludere una comunione nel diritto d'autore sull’opera derivata fra autore dell’opera originaria ed elaboratore, in quanto contrastante con l'espressa disciplina normativa.

L’utilizzazione dell’opera derivata può avvenire solo con il consenso dell’autore dell’opera originaria, attraverso un contratto col quale questi si assicura il controllo dell’utilizzazione della propria opera.

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Rapporti tra Enti associativi senza scopo di lucro e tutela del nome, del marchio e da condotta anticoncorrenziale
Per costante giurisprudenza, ai fini della applicabilità della disciplina della concorrenza sleale, la nozione di imprenditore deve essere interpretata in...

Per costante giurisprudenza, ai fini della applicabilità della disciplina della concorrenza sleale, la nozione di imprenditore deve essere interpretata in modo estensivo, così da ricomprendere anche associazioni ed enti che operino per scopi ideali e svolgano, senza fine di lucro, mediante un’organizzazione stabile, un’attività continuativa di natura obiettivamente economica.

Ai fini della configurazione del rapporto di concorrenzialità mentre l’assenza di scopo di lucro può essere irrilevante "l’identità del settore si deve desumere dal fatto che entrambe [le associazioni] offrono servizi alla platea delle piccole e medie imprese e che il supporto all’internazionalizzazione non costituisce che una species del genus dei servizi alle imprese".

La sussistenza del rapporto di concorrenzialità "va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, l'offerta dei medesimi prodotti e servizi alla medesima clientela".

La riproduzione illecita della denominazione sociale e del marchio denominativo di un Ente viola l'art. 2564 c.c. e l'art. 22 c.p.i.

L’appropriazione dei segni distintivi può determinare confusione fra l’attività ed i servizi [delle due imprese] che ove accertata consente di “ravvisare la concorrenza sleale confusoria di cui all’art. 2598 c.c. n. 1”.

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