In merito alle rassegne stampa [e alla relativa disciplina ai sensi del diritto d'autore], deve ritenersi che l'art. 65 l.a., da un lato, per la considerazione della attualità degli articoli, ne consente la libera riproducibilità in altre forme di pubblicazione, ma, dall’altro, fa eccezione per il caso in cui il titolare dei diritti di sfruttamento se ne sia riservato la riproduzione o l’utilizzazione.
Tale orientamento che trova la sua giustificazione in una interpretazione estensiva dell’art. 65 l.a., la cui ratio deve essere colta nella ritenuta meritevolezza di tutela, anche in base ai valori costituzionali, della finalità informativa delle pubblicazioni (riviste e giornali, anche radiotelevisivi) che godono dell’eccezione in una prospettiva di amplificazione della risonanza dell’articolo di attualità nell’interesse pubblico alla massima circolazione delle informazioni. Si ritiene, infatti, che non sia possibile scorgere alcuna differenza apprezzabile tra i giornali e le riviste, da un lato, e le rassegne stampa, dall’altro, che sono destinate a soddisfare una innegabile finalità informativa, pur indubbiamente selettivamente appuntata su di uno specifico interesse nutrito dal pubblico di riferimento. Non si comprenderebbe, altrimenti, per quale ragione l’eccezione avrebbe dovuto valere solo per una pubblicazione come un giornale o una rivista, magari super-specialistica, e non già per una rassegna compilativa, altrettanto specialistica o di nicchia. In entrambi i casi, si ritiene, infatti, che vi sia un interesse generale, collettivo e più ampio, alla circolazione e alla diffusione delle informazioni, e un interesse privato e particolare, che al primo si sovrappone, a soddisfare il bisogno informativo di una collettività, un gruppo o un soggetto
L'istituto della c.d. convalidazione, non rappresenta né una perdita del diritto all'uso del proprio marchio, né una forma di acquisto del diritto all'uso del marchio da parte di chi lo abbia adottato di fatto senza contestazione, ma integra una ipotesi di decadenza dall'esercizio dell'azione di nullità o contraffazione. La convalidazione introduce una preclusione all'esercizio tardivo dell'azione (di nullità o contraffazione) per il fatto che la stessa non sia stata esercitata nel termine preposto, lasciando impregiudicata ogni questione di validità o nullità del marchio posteriore nei confronti dei terzi; e disponendo soltanto, come avvertito da attenta dottrina, che il suo titolare rimasto inerte è decaduto dal diritto di difendere l'uso monopolistico del marchio nei confronti di colui del quale ha tollerato l'abuso. L'eccezione di convalida del marchio è un'eccezione in senso stretto e deve quindi a pena di decadenza essere proposta nel primo atto difensivo.
Ai sensi dell'art. 819 ter, comma 2, c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo non trova applicazione l'art. 295 c.p.c., sicché il giudice ordinario non può sospendere il giudizio in ragione della pregiudizialità della causa pendente dinanzi agli arbitri.
La sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., può essere disposta soltanto quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di un'altra causa, nel senso che la definizione di quest'ultima abbia portata pregiudiziale in senso stretto rispetto alla prima, e cioè sia idonea a spiegare effetti vincolanti, con l'autorità propria del giudicato sostanziale, in quanto suscettibile di esaurire, in tutto o in parte, il thema decidendum del giudizio da sospendere. Tale rapporto postula l'esistenza non già di un mero collegamento fra diverse statuizioni, derivante da una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di questioni di diritto da risolvere per la loro adozione, ma di un nesso logico-giuridico per cui la decisione della causa pregiudiziale, oltre ad investire un antecedente necessario di quella pregiudicata, sia suscettibile di spiegare in quest'ultimo efficacia di giudicato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, risolvendosi la sospensione in un diniego, seppure temporaneo, di giustizia, l'istituto della sospensione necessaria risulta progressivamente abbandonato a favore del principio dell'autonomia di ciascun processo, che deve indurre il giudice a privilegiare strumenti alternativi alla sospensione, in linea con la regola costituzionale del giusto processo di durata ragionevole, che impone, non solo rigore nella verifica della stretta pregiudizialità giuridica, ma che comunque ritiene che quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. poiché il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria sia l'autorità della sentenza di primo grado.
A proposito dell'astratta possibilità che, con riguardo ad una medesima condotta si ravvisi il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, o aquiliana, per orientamento consolidato da tempo della giurisprudenza anche di legittimità, suole dirsi che il debitore, autore del danno ingiusto, risponde "a doppio titolo", ossia per violazione del preesistente vincolo obbligatorio e, insieme, per inosservanza del generale precetto del neminem laedere canonizzato nell'art. 2043 cod. civ.. La duplicità di titolo comporta un diverso atteggiarsi della fase attuativa del rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento (essendo distinto il regime per ciascuna delle azioni), ma rimangono identici gli elementi genetici del rapporto stesso, ossia gli elementi di fatto soggettivo (dolo o colpa) ed oggettivo (condotta antigiuridica e danno) che determinano entrambe le forme di responsabilità. Dal che consegue che la pretesa risarcitoria fondata su tali elementi di fatto (soggettivo ed oggettivo), che costituiscono la causa petendi, è unica per le due azioni giudiziarie, contrattuale e aquiliana. Questo significa che se la condotta è identica, invocare l’una o l’altra delle responsabilità può valere a sfruttarne il diverso regime (in tema di distribuzione dell'onere della prova dell'elemento soggettivo).
La divulgazione, perché possa far perdere all’invenzione industriale il requisito della novità, sì da impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il trovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo riprodurre, attuando così l’invenzione e non siano tenute a mantenere il segreto.
In ordine alla riproduzione degli articoli di stampa all'interno di un’attività di rassegna stampa recanti la clausola “riproduzione riservata” nel contesto legislativo precedente all'entrata in vigore della Direttiva UE 790/2019 e quindi anteriore alla introduzione dell’art. 43 bis L.d.A., è legittima e non comporta obbligo di remunerazione la sola riproduzione di articoli, informazioni e notizie pubblicati sui giornali e periodici editi, non oggetto di riserva di riproduzione e di utilizzazione, ex art. 65, comma 1, L.d.A.. Sotto questo profilo, non vi è alcuna differenza apprezzabile tra i giornali e le riviste, da un lato, e le rassegne stampa, dall’altro, che sono destinate a soddisfare una innegabile finalità informativa, anche alla luce dell’espresso riconoscimento della liceità dell’attività di redazione di rassegne stampa mediante citazione di articoli di giornale, beninteso nel rispetto delle regole di correttezza professionale, ai sensi dall’art. 10 della Convenzione di Berna.
La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia non può costituire prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale evocato con riferimento ad un contratto autonomo di garanzia stipulato nel 2010, in quanto, in quella sede, l’Autorità di vigilanza ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005.
La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia si riferisce allo schema contrattuale elaborato dall’ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie.
In una causa "stand alone" è onere della parte che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale provarne l’esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile.
Le conclusioni assunte dall’Autorità garante della concorrenza, se non impugnate o passate in giudicato a seguito del relativo contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, costituiscono “prova privilegiata” in relazione alla sussistenza del comportamento accertato, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti possano offrire prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie.
L’accertamento della Banca d’Italia contenuto nel provvedimento n. 55/2005 si riferisce allo schema contrattuale elaborato dall’associazione di categoria per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie.
Il patronimico, quando corrisponde a un marchio, può essere utilizzato purché tale uso non determini un effetto confusorio. Chi registra il proprio cognome come marchio patronimico e lo cede in seguito a terzi può continuare a utilizzare il cognome esclusivamente in funzione descrittiva per le proprie attività professionali, ma solo a condizione di non provocare un effetto di agganciamento e confusione con il marchio. Pertanto, sussiste la contraffazione quando il marchio accusato contenga il patronimico protetto, pur se accompagnato da altri elementi.
L'articolo 2557 c.c. , in tema di divieto di concorrenza, trova applicazione analogica nel caso in cui, anziché l'azienda, siano cedute le partecipazioni di controllo di una società che esercita un'impresa commerciale.
La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia non può costituire prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale evocato con riferimento a una fideiussione specifica stipulata nel 2018, in quanto, in quella sede, l’Autorità di vigilanza ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005.
In qualunque causa stand alone è onere della parte che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale provarne la esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile.
L’onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l’esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell’autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata. [Il caso aveva ad oggetto un'opposizione a un decreto ingiuntivo fondato su una fideiussione omnibus stipulata nel 2008, della quale l'opponente contestava la nullità per violazione della normativa antitrust in quanto il documento contrattuale riproduceva le clausole contenute nello schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005. Secondo il Tribunale, non era stata provata l'esistenza dell'illecito anticoncorrenziale in quanto l’opponente non aveva prodotto né lo schema negoziale elaborato dall’ABI né il provvedimento n. 55/2005 di Banca di Italia. La mancata produzione di quest’ultimo atto, in particolare, non ha consentito di valutare in concreto la fondatezza della domanda. Inoltre, per il Collegio milanese, quel provvedimento, quand’anche prodotto, non avrebbe costiuito comunque prova privilegiata dell’illecito evocato, giacché la decisione dell’autorità di vigilanza ha accertato l’esistenza di un’intesa fino al maggio del 2005. La fideiussione sottoscritta dall’opponente risaliva, invece, al maggio del 2009. Trattandosi, quindi, di causa "stand alone", l'opponente avrebbe dovuto allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, e segnatamente la perdurante esistenza dell’intesa all’epoca della conclusione del negozio].
Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia – all’epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi – concerne esclusivamente le condizioni generali di contratto predisposte dall’ABI con riguardo alle fideiussioni omnibus e ha per oggetto il periodo compreso tra il 2002 e il 2005. [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile la decisione della Banca d’Italia come prova privilegiata dell’illecito antitrust con riferimento alla domanda di nullità di un contratto autonomo di garanzia stipulato nel 2018].
In qualunque causa "stand alone" è onere della parte che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale provarne la esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile.
Ai sensi della legge n. 130/99 i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato”, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Ne consegue che la questione relativa alla nullità del contratto di fideiussione deve essere dibattuta con il soggetto con il quale il contratto che si assume nullo, integralmente o parzialmente, è stato stipulato e non con la cessionaria del credito che dallo stesso deriva.
La nullità dell'intesa a monte determina la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8). Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contratto quando i contraenti lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpito da nullità. La regola dell'art. 1419 c.c., comma 1 esprime il generale favore dell'ordinamento per la "conservazione" degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, essendo viceversa eccezionale l'estensione della nullità, che colpisce la parte o la clausola, all'intero contratto. Il soggetto, che ha interesse a far dichiarare la nullità totale del contratto, è gravato dall’onere di provare l'interdipendenza della clausola nulla con il resto del contratto. Non opera, invece, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale quando permanga l'utilità del contratto in relazione agli interessi perseguiti.
Un contratto autonomo di garanzia stipulato tra il 2009 e il 2012 si colloca in un periodo successivo di vari anni rispetto a quello (ottobre 2002 – maggio 2005) oggetto dell’istruttoria condotta dalla Banca d’Italia e sfociata nel provvedimento n.55 del 2 maggio 2005. Periodo rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall’autorità di vigilanza. Inoltre, le garanzie autonome non sono state oggetto di specifica analisi da parte della Banca d’Italia. Per tali ragioni, detti contratti non rientrano nel perimetro degli accertamenti della Banca d’Italia e il valore di prova privilegiata dell'intesa antitrust si affievolisce, sino ad esaurirsi, con riguardo a condotte tenute in epoca sempre più distante da quella oggetto di tale accertamento, risalente al 2005. L'eventuale causa tesa a far valere la nullità di detti contratti per violazione della normativa antitrust va quindi inquadrata fra le cause c.d. “stand alone”, relative a garanzie successive al provvedimento della Banca d’Italia n.55 del 2005 e gli attori sono onerati dell’allegazione e della prova della persistenza e attualità, all’epoca delle garanzie contestate, dell’intesa anticoncorrenziale inerente all’applicazione uniforme e generalizzata delle clausole ABI da parte degli istituti di credito.