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Rivendica di brevetto: il requisito dell’industrialità come distinzione tra scoperta e invenzione.
L’onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di rivendica di un brevetto, ex art. 118 c.p.i., spetta all’attore. La...

L'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di rivendica di un brevetto, ex art. 118 c.p.i., spetta all'attore.

La privativa brevettuale deve possedere - tra l'altro - il requisito della sufficiente descrizione, per poter (altro…)

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Requisiti di proteggibilità dell’opera fotografica e del design industriale.
In materia di opere fotografiche, il carattere artistico presuppone l’esistenza di un atto creativo in quanto espressione di un’attività intellettuale...

In materia di opere fotografiche, il carattere artistico presuppone l'esistenza di un atto creativo in quanto espressione di un'attività intellettuale preminente rispetto alla mera tecnica materiale. La modalità di riproduzione del fotografo deve trasmettere cioè un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata, rendendo cioè una soggettiva interpretazione idonea a distinguere un'opera tra altre analoghe aventi il medesimo oggetto. Il requisito della creatività dell'opera fotografica sussiste ogniqualvolta l'autore non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, ma abbia inserito nello scatto la propria fantasia, il proprio gusto, la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni.

In materia di opere fotografiche, la natura artistica della riproduzione non può desumersi dalla notorietà del soggetto o dell'oggetto che è ritratto, giacché il valore dell'opera artistica si apprezza in virtù di canoni di natura formale - che esprimano in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell'autore - dovendo invece il relativo giudizio prescindere dall'oggetto o dal soggetto in sé riprodotto.

L'opera appartenente al disegno industriale, per poter formare oggetto di diritto d'autore ex art. 2, n. 10, l. aut., deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di "creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, che trascendono dalla funzionalità pratica del bene per assumere autonoma e distinta rilevanza.

La valutazione circa la sussistenza del carattere creativo ed artistico, in merito alla proteggibilità dell'opera di industrial design con il diritto d'autore, ex art. 2, n. 10, l. aut., deve tenere conto (anche) della notorietà che la stessa opera abbia acquisito mediante il consolidamento del suo apprezzamento presso gli ambienti culturali. Tale consolidamento deve essere valutato sulla base di alcuni indici, che possono essere, tra l'altro, le esposizioni in musei e mostre d'arte, la menzione in saggi e riviste, i riconoscimenti ottenuti con l'assegnazione di premi. Spetta all'interprete valutare la sussistenza del gradiente artistico nel caso concreto.

Per valutare la violazione dei diritti d'autore sulle opere dell' industrial design, una volta esclusa la riproduzione integrale della prima res ad opera della seconda, l'indagine sull'interferenza deve essere condotta non compiendo un confronto dei singoli particolari, ma piuttosto sulla base di una visione d'insieme, ossia avendo riguardo agli elementi essenziali dell'opera. L'interferenza con i diritti d'autore sull'opera dell' industrial design può essere apprezzata solo ove vengano riprodotte, nel loro complesso, tutte quelle soluzioni che conferiscono alla res dell'attore la loro specifica individualità.

Non può configurarsi un'opera derivata, con la conseguenza che la nuova creazione è libera e non subordinata al consenso del titolare dell'opera anteriore, allorché l'ispirazione del convenuto verso l'opera dell'attore si sia arrestata al mero spunto, senza integrare un esercizio del diritto di elaborazione riservato esclusivamente all'autore. Nel caso di specie, la concreta soluzione formale (del convenuto) è autonoma e significativamente discostata dalla prima, fino a far perdere nella mente dell'osservatore una derivazione diretta, giacché non sono riprese le scelte costituenti il cuore della creazione anteriore tutelata.

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Marchio dell’Unione Europea: registrabilità e tutela dei marchi composti da numeri e provvedimenti cross border nei confronti di convenuto residente in altro Stato Membro.
In caso di controversia avente ad oggetto domande di contraffazione nei confronti di due convenuti litisconsorti stabiliti in due differenti...

In caso di controversia avente ad oggetto domande di contraffazione nei confronti di due convenuti litisconsorti stabiliti in due differenti Stati membri (nel caso di specie, Italia e Paesi Bassi), o provvedimenti inibitori e le pronunce accessorie richieste hanno potenziale efficacia cross border per tutto il territorio dell’Unione anche nei confronti del convenuto stabilito in altro Stato Membro: in quest'ultimo caso la giurisdizione nazionale appare fondata sul disposto dell’art. 8, comma 1, n. 1), Reg. n. 1215/2012, secondo il quale – in alternativa al foro generale di cui all’art. 4, comma 1, dello stesso testo normativo – un soggetto domiciliato in uno Stato Membro può essere convenuto, in caso di pluralità di convenuti, anche davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi sia domiciliato quando tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata.

La portata extraterritoriale di una pronuncia fondata sulla contraffazione di un marchio dell'Unione Europea è limitata all’ipotesi in cui occorra assicurare al marchio le funzioni sue proprie, pregiudicate dal terzo. Dunque l’efficacia del provvedimento deve essere limitata ad un unico Stato Membro (ovvero ad una parte soltanto del territorio dell’Unione) nell’ipotesi in cui il convenuto fornisca la prova che l’uso del segno in questione non è idoneo a pregiudicare o non pregiudica le funzioni del marchio, in particolare per motivi linguistici.

In materia di marchio, è ammessa la possibilità di registrazione di tutti i segni grafici, compresi i numeri, purché abbiano un carattere distintivo in quanto non siano descrittivi del prodotto.

In ogni caso, la registrabilità di lettere e cifre come marchio non impedisce ai terzi di utilizzare gli stessi segni in funzione descrittiva, quali "strumenti di linguaggio", in quanto siano inseriti in altre parole, numeri o elementi composti ove la lettera o la cifra non sia dotata di autonoma capacità distintiva.

Il requisito della rinomanza del marchio sussiste quando esso è conosciuto da una parte significativa del pubblico di riferimento. Per compiere tale valutazione può tenersi conto, inter alia, di elementi quali la quota di mercato detenuta dal marchio, della notorietà del segno presso il pubblico di riferimento e della durata temporale della presenza del marchio sul mercato.

La valutazione in merito al rischio confusorio tra due marchi va compiuta globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, con particolare riguardo alla somiglianza dei marchi e a quella tra i prodotti o servizi designati, da valutarsi in rapporto d'interdipendenza. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa. Il rischio di confusione tra marchi è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del segno anteriore. Infatti i marchi dotati di un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà acquisita sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

L'accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi in modo sintetico avendo riguardo all'insieme degli elementi che costituiscono il segno. Partendo prima dalla somiglianza visiva, auditiva e concettuale dei due segni in conflitto per poi pervenire ad un giudizio sintetico sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi.

Non può ammettersi che il diritto esclusivo di marchio su un segno costituito da cifre o numeri impedisca ad altri operatori di inglobare la stessa cifra o lo stesso numero nel proprio logo, quando nel segno posteriore tale segno perda il suo carattere distintivo autonomo, non costituendo cioè il nucleo ideologico, identificativo del marchio in conflitto.

 

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Diritto morale d’autore e studi professionali.
Ai sensi dell’art. 36 c.c. gli studi professionali associati – in quanto associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica –...

Ai sensi dell'art. 36 c.c. gli studi professionali associati - in quanto associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica - sono dotate di legittimatio ad causam se in tal senso depone (e risulta provata) la volontà degli associati, in quanto autonomi centri di imputazione di rapporti contrattuali (anche) rispetto ai crediti nascenti dalle prestazioni eseguite dai componenti dell'associazione.

Il diritto morale d'autore costituisce una posizione soggettiva legata strettamente alla persona dell'autore o del creatore intellettuale dell'opera dell'ingegno. Il diritto morale non può (altro…)

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Profili processuali della domanda riconvenzionale.
Quando la riconvenzionale non implica lo spostamento della competenza essa può essere ugualmente proposta se ed in quanto sussista un...

Quando la riconvenzionale non implica lo spostamento della competenza essa può essere ugualmente proposta se ed in quanto sussista un "collegamento obiettivo" che renda "consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus ai fini di economia processuale ed in applicazione (altro…)

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Cessione di partecipazioni e obbligo di non concorrenza del cedente. Profili di legittimazione attiva.
Il contratto di cessione di partecipazioni ha come oggetto la partecipazione sociale intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi...

Il contratto di cessione di partecipazioni ha come oggetto la partecipazione sociale intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura c.d. amministrativa in cui si compendia lo status di socio e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta; tanto che (altro…)

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La decadenza del marchio registrato: interesse ad agire e nozione di uso effettivo
L’interesse all’agire nelle cause di declaratoria di decadenza per non uso del marchio sussiste in capo a tutti gli operatori del...

L’interesse all’agire nelle cause di declaratoria di decadenza per non uso del marchio sussiste in capo a tutti gli operatori del settore cui la privativa si riferisce che rinvengono nella presenza del marchio un ostacolo all’esercizio della loro attività.

 

Sussiste un uso effettivo del marchio allorché questo assolva la sua funzione essenziale di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, (altro…)

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Lo storno di dipendenti: criteri identificativi, intensità della lesione e animus nocendi
Lo storno è considerato illecito ove il concorrente sleale si sia appropriato di risorse altrui, con modalità che abbiano messo...

Lo storno è considerato illecito ove il concorrente sleale si sia appropriato di risorse altrui, con modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato alterazioni non ragionevolmente prevedibili, e determinato uno shock sull’ordinaria attività di offerta di beni (altro…)

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La querela di falso in caso di violazione dei diritti patrimoniali d’autore su opere fonografiche
La sospensione necessaria del giudizio civile in attesa della definizione di un procedimento penale è limitata all’ipotesi in cui l’azione...

La sospensione necessaria del giudizio civile in attesa della definizione di un procedimento penale è limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale.

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Tutela in Italia delle opere di autori statunitensi
Dal momento che l’accordo bilaterale Italia/USA del 1892 per la reciproca protezione delle opere di autori che appartengono all’altro Stato...

Dal momento che l’accordo bilaterale Italia/USA del 1892 per la reciproca protezione delle opere di autori che appartengono all’altro Stato non richiama alcuna regola di comparazione dei termini di protezione, in Italia l’opera statunitense è protetta secondo il generale termine previsto a favore degli autori nazionali, al pari dell’opera italiana.  Pertanto, l’omissione del rinnovo della registrazione di un’opera presso il Copyright Office statunitense (con la conseguente caduta in pubblico dominio negli Stati Uniti) non priva tale opera della protezione assicurata dalla legge italiana alle opere statunitensi.

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