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Compravendita di partecipazione in una società straniera e competenza della sezione specializzata in materia di impresa
Qualora siano eccepiti, al contempo, il difetto di giurisdizione e quello di competenza del giudice adito, la decisione di tale...

Qualora siano eccepiti, al contempo, il difetto di giurisdizione e quello di competenza del giudice adito, la decisione di tale seconda questione assume carattere preliminare posto che ogni pronuncia, compresa quella sulla giurisdizione, presuppone un giudice competente sotto il profilo interno.

Non è competente la Sezione Specializzata in materia di impresa nell'ipotesi di controversia che trae origine da un negozio avente ad oggetto la partecipazione in una società straniera estranea ai tipi sociali richiamati dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 168/2003.

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Azione risarcitoria ex art. 2049 c.c. contro la società incorporante: competenza del tribunale ordinario
Non rientra nella competenza per materia delle Sezioni specializzate in materia di impresa la domanda proposta nei confronti della società...

Non rientra nella competenza per materia delle Sezioni specializzate in materia di impresa la domanda proposta nei confronti della società incorporante, ai sensi dell’art. 2049 c.c., per fatti illeciti asseritamente commessi dagli organi amministrativi della società incorporata, ove non sia stata avanzata alcuna autonoma azione di responsabilità nei confronti di tali organi, né sussistano ipotesi di connessione oggettiva o soggettiva ai sensi degli artt. 31-36 c.p.c.

In tal caso, la controversia attiene a responsabilità extracontrattuale e deve essere devoluta alla competenza del tribunale ordinario territorialmente competente in base alla sede legale della società convenuta.

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Controversie di competenza delle sezioni specializzate e inerenza al rapporto di società
La competenza della sezione specializzata in materia d’impresa non riguarda genericamente le controversie che coinvolgano un rapporto societario, né qualsivoglia...

La competenza della sezione specializzata in materia d’impresa non riguarda genericamente le controversie che coinvolgano un rapporto societario, né qualsivoglia profilo attinente ai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali; invero, il fatto che la vicenda oggetto del decidere tragga origine da un negozio traslativo di partecipazione societarie non è di per se sufficiente a determinare la competenza di tali sezioni specializzate, essendo piuttosto necessario che la controversia sia “causalmente” connotata dall’inerenza al rapporto di società, nel senso che l’esercizio del diritto nonché l’oggetto del petitum sostanziale devono entrambi scaturire direttamente dalla titolarità di partecipazioni sociali.

L’art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 168/2003 va interpretato restrittivamente, nel senso che se è vero che il legislatore ha utilizzato il rapporto di connessione tra procedimenti come «speciale criterio inderogabile di attribuzione della competenza per materia» (nel senso che ha attribuito una competenza esclusiva di carattere cogente alle sezioni specializzate per le cause connesse), è altrettanto vero che ciò è previsto solo quando la connessione tra le cause sia tale da rendere indefettibile il simultaneus processus, nel caso in cui, cioè, la relazione tra cause è tale da imporre una trattazione unitaria delle stesse. Ai fini dell’operatività della vis actrattiva anche delle cause connesse nella competenza del giudice specializzato, occorre, pertanto, una connessione cd. qualificata, inquadrabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica delle questioni connesse a quelle oggetto di competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa.

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Cessione di quote: competenza del tribunale delle imprese e prescrizione
In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’uso della disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle...

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti
inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa.
L’art. 2949 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale dei diritti derivanti dai rapporti sociali, trova applicazione solo ai diritti che derivano da rapporti inerenti all’organizzazione sociale in dipendenza diretta dal contratto di società, nonché da rapporti relativi alle situazioni propriamente organizzative determinate dallo svolgimento della vita sociale. Dal suo perimetro di applicazione va, quindi, escluso il diritto che non deriva da un rapporto sorto tra i soci in dipendenza diretta del contratto di società, e che non attiene nemmeno ai rapporti interni dell'organizzazione sociale, ma che discende dal negozio di trasferimento delle partecipazioni sociali, estraneo ai “rapporti sociali” di cui all’art. 2949 cc. L’estraneità del trasferimento di partecipazioni societarie al rapporto sociale è confermata dal disposto dell’art. 3, comma 2, let. b) d.l. n. 1 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla l.n. 27 del 2012. Invero, se la cessione di partecipazioni attenesse al rapporto sociale il legislatore – che all’art. 3, comma 2, let. a) d.l. cit. ha attribuito alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa le cause ed i procedimenti “relativi al rapporto societario” – non avrebbe ritenuto necessaria, per attribuire alla competenza delle stesse Sezioni la cognizione delle controversie in materia di trasferimento di partecipazioni sociali, la previsione
espressa di cui all’art. 3, comma 2, let. b) cit. In tale caso, pertanto, trova applicazione l’ordinaria prescrizione decennale, con conseguente rigetto dell’eccezione de qua.

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Esclusa competenza delle Sezione specializzata in materia d’impresa per accertamento di una società di fatto
La domanda di accertamento di un rapporto di società di fatto non rientra tra le materie di competenza della Sezione...

La domanda di accertamento di un rapporto di società di fatto non rientra tra le materie di competenza della Sezione specializzata in materia d’impresa di cui all’art. 3 del D. lgs. n. 168 del 2003. Invero, tale disposizione individua la competenza per materia non già con riguardo a qualsivoglia rapporto societario, bensì esclusivamente riguardo rapporti societari che involgano società di capitali (art. 3, co. II, D. lgs. n. 168/2003). Conseguentemente, deve escludersi che la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa comprenda anche le domande aventi ad oggetto l’accertamento di una società di fatto: quest’ultima configura, infatti, una società di persone e, segnatamente, una società in nome collettivo irregolare, in quanto non soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese.

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Cessione di azienda e competenza delle Sezioni Specializzate
La cessione di azienda non è riconducibile tout court alle materie di competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa indicate...

La cessione di azienda non è riconducibile tout court alle materie di competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa indicate dall’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003.

[Nel caso di specie, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine al ricorso proposto per la nomina di un esperto volta alla redazione di perizia giurata di ramo d’azienda ex art. 16, comma 10, allegato II.12, del d. Lgs. n. 36/2023, poiché oltre l’insussistenza di un legame diretto tra l’oggetto del procedimento e la materia dei rapporti societari, rilevava, altresì, l’assenza di un rapporto di connessione tra l’oggetto del procedimento e la materia dei contratti pubblici aventi rilevanza comunitaria, ritenendo trascurabile la circostanza dell’eventuale conseguimento, da parte del ricorrente, di attestazioni SOA per effetto della cessione d’azienda.]

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Competenza delle Sezioni Specializzate in caso di controversie relative a contratti di finanziamento
La competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa si determina, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, in relazione all’oggetto...

La competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa si determina, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. La lettera e la ratio della norma si concretano da un lato, nell’esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali; e, dall’altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari o con gli alti soci. Per converso, laddove la controversia non coinvolga alcuna questione relativa ad un rapporto societario, l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia alla competenza del Giudice non specializzato. La partecipazione azionaria si presta, a seconda dei casi, a costituire lo strumento per esprimere le diverse possibili motivazioni dell’investimento azionario, ora volto ad una funzione propulsiva nell’impresa ed ora, invece, ad un ruolo essenzialmente finanziario del socio, la cui partecipazione in società resta un mero investimento, con sostanziale indifferenza alla dialettica assembleare, organo che diventa la sede delle istanze dei creditori – investitori rispetto alla maggioranza che la governa, con la conseguenza che in queste ipotesi le controversie che hanno ad oggetto la partecipazione azionaria rientrano nel novero di quelle devolute al Tribunale delle imprese. Benché invochi la violazione dell’art. 2358 c.c., la domanda di accertamento della validità o meno di contratti di finanziamento collegati all’acquisto azionario introduce una controversia che non ha come precipuo oggetto un rapporto di natura societaria tra socio e società (nemmeno in considerazione di un ruolo semplicemente finanziario del socio), ma unicamente la sussistenza o l’insussistenza delle pretese creditorie derivanti da affermati rapporti di finanziamento funzionali agli acquisti azionari e non può pertanto reputarsi appartenente alla competenza per materia del Tribunale delle Imprese. Le domande di accertamento di nulla dovere in conseguenza della nullità del contratto di finanziamento ex art. 2358 c.c. non rientrano nella competenza funzionale del foro fallimentare e ben possono essere coltivate in sede ordinaria.

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Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nelle controversie aventi ad oggetto operazioni di assistenza finanziaria
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame...

La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. La lettura dell'art. 3 del D. Lgs. 168/2003, come modificato dal d.l. n. 1/2012, deve rispettarne lettera e ratio, concorrenti nell'indicare la corretta interpretazione e che si concretano da un lato, nell'esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali; e, dall'altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari o con gli altri soci. Laddove la controversia non coinvolga alcuna questione relativa ad un rapporto societario, l'interpretazione razionale dell'art. 3 del D. Lgs. 168/2003, come modificato dal d.l. n. 1/2012, induce ad attribuire la controversia alla competenza del Giudice non specializzato.
La partecipazione azionaria si presta, a seconda dei casi, a costituire lo strumento per esprimere le diverse possibili motivazioni dell'investimento azionario, ora volto ad una funzione propulsiva nell'impresa ed ora, invece, ad un ruolo essenzialmente finanziario del socio, la cui partecipazione in società resta un mero investimento, con sostanziale indifferenza alla dialettica assembleare, organo che diventa la sede delle istanze dei creditori - investitori rispetto alla maggioranza che la governa, con la conseguenza che in queste ipotesi le controversie che avessero ad oggetto la partecipazione azionaria rientrerebbero nel novero di quelle devolute al Tribunale delle Imprese.
Non sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nelle controversie in cui l'oggetto del contendere, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi, non è la partecipazione azionaria ed i diritti inerenti alla stessa, ma unicamente la sussistenza o l'insussistenza delle pretese creditorie derivanti da rapporti di finanziamento funzionali agli acquisti azionari, in asserita violazione dell'art. 2358 c.c..

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Sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.l....

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a conoscere, relativamente alle società ivi indicate, delle controversie relative ai rapporti societari e di quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. La norma, nella sua formulazione complessiva, valorizza, ai fini della individuazione della competenza delle Sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali. Essa, infatti, pone l’accento sull’oggetto della controversia “che deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, ed in tal senso milita nella lett.a) il riferimento ai "rapporti societari", così come nella previsione della lett.b) l'attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti”. Nella sua interpretazione si deve tenere conto, oltre che del dato letterale, anche della ratio ad essa sottesa, con cui “il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo”. Premesso che ai fini della competenza per materia si deve avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, da identificarsi in funzione della causa petendi, va, pertanto, affermata la competenza della sezione specializzata qualora il petitum sostanziale della controversia verta sui rapporti societari e sulle partecipazioni sociali. Qualora, invece, avuto riguardo alla causa negoziale emergente dal regolamento contrattuale e alle ragioni della domanda, la controversia non involga nessuna questione relativa al diritto societario “l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario” [in applicazione dei suddetti principi, nel caso di specie il Tribunale delle Imprese ha escluso la propria competenza, in quanto avuto riguardo al petitum e alla causa petendi della domanda in esame, la controversia non aveva ad oggetto un rapporto societario, poiché l’azione in oggetto non involgeva questioni inerenti la partecipazione sociale, che rilevava solo in via mediata, ma atteneva alla validità o meno di una serie di contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari ed obbligazionari, rispetto ai quali l’acquisto delle azioni e la relativa titolarità non rilevava quale partecipazione effettiva alle dinamiche societarie dell’impresa ovvero ai benefici di essa].

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Competenza del giudice ordinario per la domanda cautelare proposta prima dell’inizio del giudizio arbitrale
Rimane ferma e confermata anche dopo la riforma Cartabia la competenza del giudice ordinario per la domanda cautelare prima dell’inizio...

Rimane ferma e confermata anche dopo la riforma Cartabia la competenza del giudice ordinario per la domanda cautelare prima dell’inizio del giudizio arbitrale e comunque prima che lo stesso sia in concreto in grado di provvedere (si veda l’art. 818, comma 2, c.p.c.). Invero, senza privare di contenuto applicativo la norma di cui all’art. 818 c.p.c. come modificata dalla Riforma Cartabia, la competenza arbitrale sulle misure urgenti ben può esplicarsi sia ai cautelari in corso di causa sia ai procedimenti cautelari ante causam ove l’evento che supporta il periculum non sia tanto prossimo temporalmente da impedire, di fatto, l’attivazione efficace dell’arbitrato.

Sono in principio sospendibili anche le deliberazioni prive di esecuzione, ossia meramente dichiarative e quindi non richiedenti una specifica attività esecutiva, come le deliberazione organizzative della vita sociale . In altri termini, possono esser sospese tutte le delibere in relazione alle quali non possa dirsi concretata una "irreversibilità" degli effetti, cioè le delibere suscettibili dispiegare "efficacia" in modo continuativo.

 

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Competenza del Tribunale delle Imprese: criteri di collegamento territoriale e funzionale
Per quanto concerne il criterio strettamente territoriale, in punto di riparto della competenza ratione loci tra le varie Sezioni Specializzate,...

Per quanto concerne il criterio strettamente territoriale, in punto di riparto della competenza ratione loci tra le varie Sezioni Specializzate, soccorre il criterio generale di cui all’art. 4 D. Lgs. n. 168/03, a tenore del quale la competenza del singolo Tribunale per le Imprese ricomprende tutte le cause che, in base agli ordinari criteri di collegamento disciplinati dal codice di rito e dalle eventuali leggi speciali, rientrerebbero nel territorio della regione di appartenenza della Sezione Specializzata (o nel territorio del distretto di Corte d’Appello, nelle ipotesi di Sezioni Specializzate ubicate in Tribunali non aventi sede in capoluoghi di regione): di qui la necessità di individuare il foro nella specie competente in relazione a tutti i possibili concorrenti criteri rilevanti in base alle norme che regolano i rapporti tra Tribunali Ordinari in relazione alla domanda proposta nell’atto introduttivo. Successivamente occorrerà verificare l’appartenenza della causa al novero delle materie relative ai rapporti societari di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 168/2003 o l’eventuale connessione della medesima a una causa appartenente a tale elencazione, operando sulla scorta della qualificazione delle domande attoree come effettuabile alla luce delle prospettazioni contenute nell’atto introduttivo: unicamente al ricorrere di una di tali ipotesi si avrà la traslazione della competenza avanti al Tribunale delle imprese, mentre in caso contrario la competenza a conoscere della causa dovrà rimanere radicata avanti al giudice dotato di competenza territoriale e funzionale in base alle norme di legge previste per i giudizi appartenenti ai Tribunali Ordinari.

In particolare, con riferimento alle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" occorre la necessaria ricorrenza di un legame diretto dell’oggetto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del c.d. petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per l’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio: occorre che l’oggetto della pretesa attorea sia direttamente costituito dalla partecipazione societaria, oppure che l’accertamento giudiziale attivato con l’esercizio dell’azione implichi conseguenze sulla titolarità di quote o su diritti connessi, alterando la situazione proprietaria, o comunque impingendo l’assetto della società, così coinvolta nella vertenza. In altri termini, la controversia deve attenere in via diretta e immediata a situazioni rilevanti sulla vita sociale, vale a dire a vicende di governo interno, ossia inerenti alla persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci; tale inerenza non può ritenersi verificata se la vicenda societaria rileva unicamente in via incidentale ed indiretta come nel caso di una azione di un terzo finalizzata ad accertare l’avvenuta ripartizione di attivo patrimoniale residuo tra gli ex soci di una società posta in liquidazione e poi cancellata ed estinta. E’ evidente che tale giudizio ha per oggetto il mero fatto storico dell’avvenuto riparto di residuo attivo tra i soci all’esito della liquidazione e non è finalizzato alla verifica in sé di un rapporto sociale o di una partecipazione sociale, bensì soltanto all’accertamento di un diritto di un creditore, terzo rispetto alla società, a procedere a esecuzione forzata rispetto agli ex soci della stessa; non mira ad incidere direttamente su un rapporto societario o un diritto inerente a una partecipazione sociale, vertendo soltanto sull’an dell’avvenuta ripartizione di attivo residuo a seguito dell’approvazione del bilancio di liquidazione; né consiste nel dirimere una quaestio facti controversa consistente nell’avvenuta estinzione di un rapporto societario.

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Controversie relative a società di persone: esclusa la giurisdizione del Tribunale delle Imprese
Le controversie aventi ad oggetto atti negoziali compiuti da una società in accomandita semplice (Sas), anche se poi trasformata in...

Le controversie aventi ad oggetto atti negoziali compiuti da una società in accomandita semplice (Sas), anche se poi trasformata in Srl, non rientrano nella competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa. La competenza si determina, infatti, in base al petitum sostanziale e alla causa petendi riferiti alla forma giuridica esistente all’epoca dei fatti, rimanendo irrilevante, ai fini del riparto di competenza ratione materiae, la successiva trasformazione in società di capitali.

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