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Limiti soggettivi del rapporto di servizio e difetto di giurisdizione contabile sugli amministratori di società partecipata non in house
Se la sussistenza di un rapporto di servizio rappresenta l’elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale,...

Se la sussistenza di un rapporto di servizio rappresenta l’elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale, esso, in ragione dell’autonoma personalità giuridica della società, è di regola configurabile in capo a quest’ultima, ma non anche personalmente in capo ai soggetti, organi o dipendenti, della stessa; non vi è pertanto spazio per il radicamento della giurisdizione contabile ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori o ad altri soggetti investiti di cariche sociali la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l’ente pubblico e la società cui sia stato affidato l’espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio, atteso che i danni derivati alla società dalla mala gestio degli organi sociali o comunque da atti illeciti imputabili a organi o a dipendenti non integrano gli estremi del danno erariale, risolvendosi in un pregiudizio gravante sul patrimonio della società, ente soggetto alle regole di diritto privato, e non su quello del socio pubblico.

La mera assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisce ragione sufficiente ai fini della devoluzione dell’azione di responsabilità alla giurisdizione contabile: al di fuori delle ipotesi della società in house e delle società c.d. legali, quelle cioè attraverso le quali l’ente pubblico svolge un’attività amministrativa in forma privatistica, il danno subito dalla società a causa della mala gestio degli amministratori o dei componenti dell’organo di controllo non è qualificabile come danno erariale, poiché la distinta soggettività giuridica riconosciuta alle società di capitali rispetto ai soci e l’autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate escludono sia la possibilità di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l’illecito comportamento degli organi sociali abbia arrecato al patrimonio della società, sia la configurabilità di un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente titolare della partecipazione. Ove la società partecipata non possegga i requisiti richiesti per essere qualificata in house, la giurisdizione della Corte dei conti sussiste nei soli casi in cui sia prospettato un danno arrecato dal rappresentante della società partecipata al socio pubblico in via diretta, e non quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale, o sia contestato al rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate.

L’art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016 distingue il danno arrecato direttamente al capitale della società, e solo indirettamente all’ente pubblico partecipante, da quello che incide in via diretta e immediata sul valore della partecipazione dell’ente pubblico: mentre per il primo l’azione di responsabilità contabile è consentita soltanto qualora si sia in presenza di una società in house, per il secondo la giurisdizione prescinde da detta qualificazione, ma sempre a condizione che sussista una relazione diretta, non mediata, fra la condotta tenuta dal rappresentante della società o da quello del socio pubblico e il danno subito dalla pubblica amministrazione.

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Azione promossa nei confronti dei commissari prefettizi e incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa
Nell’ambito della misura della gestione straordinaria e temporanea dell’impresa per l’esecuzione del contratto pubblico tramite amministratori disposta dal prefetto in...

Nell’ambito della misura della gestione straordinaria e temporanea dell’impresa per l’esecuzione del contratto pubblico tramite amministratori disposta dal prefetto in esito alla informazione antimafia interdittiva e del conseguente necessario accantonamento, in apposito fondo, dell’utile di impresa derivante da quel contratto, l’azione di responsabilità proposta dalla società nei confronti dei commissari non appartiene alla competenza per materia della Sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di azione promossa, non avverso l’organo amministrativo della società, ma contro professionisti, persone fisiche, nominati dal Prefetto. Non sussistendo fra la società attrice e i suddetti professionisti alcun rapporto societario, gli atti dannosi riferibili ai commissari prefettizi non sono posti in essere nell’esercizio dell’attività gestoria della società né trovano fondamento nel rapporto organico, ma sono esclusivamente svolti in esecuzione dell’incarico pubblico ricevuto e sono relativi alla sola gestione del o dei contratti oggetto di commissariamento.

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Contratto di cessione di azienda e (in)competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa
La Sezione specializzata in materia di Impresa è incompetente per materia, ex art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003 come modificato...

La Sezione specializzata in materia di Impresa è incompetente per materia, ex art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003 come modificato dall’art. 2 D.L. 1/2012, relativamente alle cause che vertono in materia di nullità/annullabilità di contratto di cessione di azienda, a nulla rilevando il vizio che ne avrebbe causato l’invalidità [nel caso di specie, il conflitto di interessi in cui avrebbe versato il rappresentante legale della società cedente].

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Competenza della Sezione Imprese del Tribunale e deroga convenzionale
La competenza della Sezione Imprese del Tribunale, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 168/2003, in...

La competenza della Sezione Imprese del Tribunale, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 168/2003, in quanto competente per materia in senso tecnico, è inderogabile, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., e non ammette deroga convenzionale pattizia.

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Nelle controversie relative a società di persone è competente il tribunale ordinario
A norma dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, le Sezioni Specializzate in materia di impresa sono competenti...

A norma dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, le Sezioni Specializzate in materia di impresa sono competenti relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, nonché le imprese cooperative e mutue assicuratrici, le società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.
Non sussiste, invece, la competenza delle Sezioni Specializzate nelle controversie riguardanti le società di persone.

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Connessione impropria tra l’azione di responsabilità dell’amministratore e l’azione revocatoria dell’atto pregiudizievole
Relativamente ai procedimenti riservati alla cognizione del Tribunale ordinario è possibile la celebrazione del simultaneus processus innanzi al medesimo ufficio...

Relativamente ai procedimenti riservati alla cognizione del Tribunale ordinario è possibile la celebrazione del simultaneus processus innanzi al medesimo ufficio giudiziario, in deroga ai criteri di competenza territoriale, in ipotesi di connessione oggettiva propria, ossia per comunanza dell’oggetto, inteso quale oggetto mediato o obiettivo delle diverse domande, o per comunanza del titolo, inteso quale rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio. Tra l’azione di responsabilità dell’amministratore e la domanda revocatoria avente ad oggetto l'atto di vendita di un bene a un terzo da parte della società amministrata intercorre rapporto di connessione impropria (dunque insufficiente ad attrarre la competenza alle SSII), per identità di questione, allorquando vi è individuazione della condotta inosservante dell’obbligo di conservazione del patrimonio sociale nell’atto pregiudizievole per le ragioni del creditore.

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Competenza della sez. specializzata in materia di cessione di partecipazioni sociali
Il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. b) (come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d),...

Il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. b) (come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.L. n. 1 del 2012, conv. con modif. in L. n. 27 del 2012), nel determinare la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Imprese, si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (ossia ai diritti del socio che ne derivano), sia ai diritti nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni e da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, ivi compresi quelli relativi al pagamento del prezzo di cessione, anche nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia stato ceduto dal creditore ad un terzo; sicché anche in tal caso la relativa controversia rientra nella competenza per materia della Sezione Specializzata in materia di Impresa.

 

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La competenza per materia del Tribunale ordinario per le controversie relative a rapporti riconducibili a società di persone
L’azione relativa alla determinazione del valore della quota di un socio di società in nome collettivo nonché quella di responsabilità...

L'azione relativa alla determinazione del valore della quota di un socio di società in nome collettivo nonché quella di responsabilità nei confronti del liquidatore della medesima società, sono di competenza del Tribunale ordinario e non della Sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di rapporti relativi a società di persone.

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La competenze delle sezioni specializzate in materia di impresa nelle controversie relative alle partecipazioni sociali
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” queste...

La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", non potendo, invece, includere nella competenza della Sezione specializzata in materia di imprese anche quelle controversie che vedano gli elementi identificatori della domanda atteggiarsi in modo affatto autonomo da un ipotetico rapporto sociale e dalle questioni di diritto commerciale societario che con esso si pongano. Deve dunque escludersi la competenza delle sezioni specializzate per l'impresa laddove, non di rapporto societario in senso proprio si tratti, bensì di mero ed occasionale coinvolgimento in causa, quale oggetto di pretese affatto estranee alla compagine societaria, di partecipazioni sociali di società di capitali.

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Competenza del Tribunale delle imprese e derogabilità convenzionale per territorio
L’art. 4, co. 1, del D. Lgs. n. 168/2003 – come sostituito dalla L. n. 27/12 – esprime la chiara...

L’art. 4, co. 1, del D. Lgs. n. 168/2003 - come sostituito dalla L. n. 27/12 - esprime la chiara volontà legislativa di mantenere la competenza per territorio in materia societaria nell’alveo della regola generale della derogabilità ex art. 28 c.p.c.. L’inderogabilità della competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa è circoscritta, per volontà legislativa, alla competenza per materia, come altresì desumibile dallo stesso art. 28 c.p.c., il quale, nell’enumerare le fattispecie di competenza territoriale inderogabile, non offre alcun richiamo al Tribunale delle imprese.

La controversia avente ad oggetto l’impugnazione della delibera assembleare di revoca dell’amministratore delegato rientra nell’ambito applicativo della clausola statutaria che attribuisce la competenza esclusiva a un determinato foro, trattandosi di controversia inerente ai rapporti societari e alla validità delle deliberazioni dei soci.
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Cessione di quote e tutela del cessionario socio-amministratore: inapplicabilità dell’eccessiva onerosità e dei rimedi per mancanza di qualità
In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’uso della disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle...

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in quest'ultimo caso, la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d’impresa.

In tema di cessione di quote di società, l’autonomia contrattuale può determinarsi nel senso di prevedere la sola clausola usualmente definita nei contratti di compravendita di partecipazioni azionarie di “earn out” per l’ipotesi dell’aumento di valore senza l’ulteriore clausola c.d. di “reverse earn out” (anche nota come “earn-in”) per l’ipotesi di diminuzione del valore.

Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità di cui all’art. 1467 c.c. non trova applicazione al contratto di cessione di quote con pagamento rateizzato del prezzo, atteso che lo scambio di cosa con prezzo avviene per effetto della sola prestazione del consenso, mentre la rateazione accordata al cessionario integra mera modalità di adempimento dilazionato che non posticipa il suddetto effetto reale. Tutte le vicende successive al perfezionamento degli effetti del contratto che abbiano comportato un pur apprezzabile mutamento del valore della cosa non rilevano ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art. 1467 c.c.

Il cattivo andamento della società così come il verificarsi di difficoltà finanziarie tali da comportare la presentazione di un’istanza di fallimento da parte di un istituto di credito non integrano, per la vita di una società che fa abitualmente ricorso all’indebitamento, avvenimento “straordinario” e “imprevedibile”, rilevante quale causa di eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.

La differenza tra l’effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell’acquirente, quindi "radicalmente diversi" da quelli pattuiti, l’esperimento di un’ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c. Tuttavia, qualora il cessionario della partecipazione rivesta altresì la qualità di socio e amministratore unico della società oggetto di cessione, non può ritenersi che questi sia legittimamente e in buona fede all’oscuro della reale situazione economico-patrimoniale della società sì da non poterne prevedere le difficoltà emerse successivamente al suo acquisto [pertanto, Il Tribunale di Brescia esclude l’applicabilità al caso di specie dell’orientamento giurisprudenziale più favorevole al cessionario, difettando un legittimo affidamento meritevole di tutela].

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Compravendita di partecipazione in una società straniera e competenza della sezione specializzata in materia di impresa
Qualora siano eccepiti, al contempo, il difetto di giurisdizione e quello di competenza del giudice adito, la decisione di tale...

Qualora siano eccepiti, al contempo, il difetto di giurisdizione e quello di competenza del giudice adito, la decisione di tale seconda questione assume carattere preliminare posto che ogni pronuncia, compresa quella sulla giurisdizione, presuppone un giudice competente sotto il profilo interno.

Non è competente la Sezione Specializzata in materia di impresa nell'ipotesi di controversia che trae origine da un negozio avente ad oggetto la partecipazione in una società straniera estranea ai tipi sociali richiamati dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 168/2003.

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