L'eccezione di compromesso rituale è assoggettata al medesimo regime previsto per quella di incompetenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata a pena di decadenza nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c. (altro…)
Sulla compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibera assembleare, ciò che occorre accertare è se sussistano o meno limiti all’operatività della clausola arbitrale collegati alla tipologia dei vizi lamentati.
Occorre distinguere tra le deliberazioni da cui scaturiscono controversie su diritti disponibili – e dunque arbitrabili – da quelle che generano liti su diritti indisponibili, restringendo tuttavia l’area della non compromettibilità all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità c.d. insanabili [nella specie il Tribunale ha accolto l'eccezione di compromesso arbitrale in relazione all'azione di impugnativa di una delibera di scioglimento e messa in liquidazione di una società a responsabilità limitata].
La clausola compromissoria presente nello statuto sociale - ossia la pattuizione con cui le parti devolvono alla competenza degli arbitri la decisione delle controversie richiamate dalla medesima clausola - deve ritenersi validamente formulata quando le parti hanno espressamente individuato l’oggetto delle controversie da affidare alla decisione degli arbitri, oltre che le loro modalità di nomina.
Qualora l'oggetto della controversia instaurata avanti il Tribunale rientri tra quelli richiamati dalla clausola compromissoria statutaria, il Giudice adito dovrà declinare la propria competenza a favore del collegio arbitrale e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale.
L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato, configurandosi come una rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, costituisce un'eccezione propria e in senso stretto (avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale) con la conseguenza che deve essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito.
Alla comproprietà della partecipazione sociale - traducendosi in una sorta di comunione avente ad oggetto la quota sociale - è applicabile in via diretta la disciplina della comunione ordinaria, la legittimazione ad agire rimanendo in capo ai comproprietari della partecipazione societaria ogni qual volta l'azione è esercitata unitariamente da tutti i comproprietari della partecipazione stessa. La nomina del rappresentante comune infatti è determinata dalla necessità di assicurare sul piano organizzativo un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti ma non sottrae il potere ai singoli laddove l'iniziativa concordata prevenga i rischi che conflittualità interne abbiano a riflettersi sulla portata delle deliberazioni assembleari.
Qualora lo statuto sociale di una s.r.l. preveda una clausola di mero gradimento e tale gradimento sia concesso, non spetta ai soci il diritto di recesso. Ai sensi infatti dell'art. 2469 c.c. il diritto di recesso non deve ritenersi accordato ai soci per il mero fatto della presenza di tale clausola, ma dalla circostanza che non sia consentito ai potenziali soci l'ingresso in società. Il diritto di recesso infatti non è la contropartita della pattuizione, compiuta dai soci nell'esercizio dell'autonomia privata, di una clausola di gradimento, bensì dalla limitazione alla libera trasferibilità delle quote che consegue al diniego del gradimento.
E’ compromettibile la controversia fra ex amministratore e società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (nella specie: la richiesta di rifusione dei danni per assenza di giusta causa della revoca dall’incarico di amministrazione). (altro…)
L’avvenuta esclusione del socio dalla società cooperativa, pronunziata con delibera non impugnata, facendo venir meno la qualità di socio, rende inapplicabile la clausola compromissoria contenuta nello Statuto sociale che rimette alla decisione arbitrale le controversie tra soci o tra soci e società, rendendo infondata l'eccezione di incompetenza in ragione dell’asserita competenza degli arbitri.
La decisione in merito all’eccezione di difetto di giurisdizione è riservata al giudice competente, di talché il giudice che abbia valutato la propria incompetenza, omette ogni pronuncia al riguardo, limitandosi a declinare la propria competenza ed a rimettere ogni ulteriore valutazione, compresa, quindi, quella sulla giurisdizione, al giudice competente.
La clausola che rimette ad un Collegio arbitrale internazionale la cognizione delle controversie su diritti indisponibili ha come effetto la dichiarazione di improcedibilità delle domande attoree promosse avanti al giudice ordinario.
Nel caso in cui una disposizione statutaria preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie tra soci o tra soci e società, senza indicare altresì quelle tra società ed amministratori, l'azione di responsabilità sociale rimane di competenza del Tribunale, anche là dove esercitata contro l'amministratore (o liquidatore) che sia anche socio.
Là dove il socio abbia esercitato l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori e sia risultato vittorioso, la società deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in solido con la parte soccombente ex art. 2476, co. 4. c.c., anche in difetto di una esplicita domanda in questo senso da parte del socio-attore.
La devoluzione in arbitrato delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni societarie non osta alla competenza - concorrente - del giudice ordinario in ordine al provvedimento cautelare di sospensione delle deliberazioni medesime.
All'impugnazione del lodo arbitrale irrituale previsto da clausola compromissoria inserita nello statuto sociale in epoca anteriore al 3 marzo 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, non si applica il predetto decreto legislativo e dunque tanto meno l'art. 808 ter c.p.c., ma sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza prima della riforma, il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possano vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo, l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico o dell'arbitro stesso. (Cfr. Cass. n. 13899/2014) (altro…)
Se l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili.
Il termine di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità decorre, sia per gli amministratori che per i sindaci, dalla data di cessazione dalla carica.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto vincola anche il curatore là dove eserciti l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., vertendo quest'ultima in tema di diritti disponibili; viceversa, resta la competenza del giudice ordinario (altro…)