Sono compromettibili in arbitri, ai sensi dell’art. 806 c.p.c. e dell’art. 838‑bis c.p.c., le controversie tra i soci (e tra soci e società) aventi ad oggetto l’accertamento delle cause di scioglimento di una società di capitali ex art. 2484 c.c., quando lo statuto preveda una clausola compromissoria per “tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali”, atteso che il diritto/potere di sciogliere o proseguire la società è disponibile, stando tutto in capo ai soci che ne dispongono come meglio ritengono, salvo il limite dell’ abuso.
In materia di scioglimento di una società di capitali ex art. 2484 c.c., nessun “diritto ad esistere” è riconosciuto alla società, il cui interesse, in questi casi, non trova autonoma protezione e versa dunque in stato di piena soggezione rispetto alla volontà dei soci, immediatamente imputata alla società stessa senza condizioni e limitazioni o presupposti protettivi. Trova allora senz’altro conferma il tradizionale insegnamento secondo cui, rispetto al suo scioglimento, la società non esprime un interesse proprio in conflitto con quello dei soci. La società è invece titolare di un dovere di accertamento in merito alla sussistenza delle condizioni del proprio scioglimento. Tale dovere comprende il diritto della società di interloquire in azioni di accertamento intentate dai soci. Da ciò discende, per un verso, la legittimazione passiva della società rispetto alle domande attoree e, per altro verso, la posizione della società in tali azioni di cognizione quale parte litisconsorte necessaria, non potendosi prescindere dalla presenza nel processo dell’ente gravato del dovere di accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la prosecuzione della sua attività, con la conseguenza che la decisione eventualmente pronunciata in sua assenza è inutiliter data. Ciò vale nel processo di cognizione in cui l’accertamento assume valenza di giudicato, non in sede di volontaria giurisdizione.
Quando la società è litisconsorte necessaria in una controversia devoluta agli arbitri in forza di clausola statutaria ma non abbia eccepito l’incompetenza nel processo già iniziato avanti il giudice ordinario, l’accoglimento dell’eccezione di arbitrato proposta da altra parte determina la traslazione avanti agli arbitri anche della controversia con la società. Ciò in quanto la società è da un lato vincolata dalla clausola compromissoria presente nel suo stesso statuto, dall’altro perché nell’arbitrato societario si realizza ipso iure, ex art. 838-bis, comma I, c.p.c., l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 816-quater c.p.c., sicché l’arbitrato è procedibile anche in caso di litisconsorzio necessario ed è ipotizzabile l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c..
Il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio in cui è stata inserita ne comporta l'estensione alle sole cause di invalidità di questo, purché ad esso non esterne, mentre ne esclude l'ultrattività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, neppure indirettamente menzionati nella clausola stessa e di cui il precedente negozio costituisca ormai soltanto un mero antecedente storico. Conseguentemente, la clausola compromissoria contenuta in un patto di associazione in partecipazione non trova applicazione in riferimento alla lite concernente l'adempimento di una successiva transazione che abbia regolato rapporti intercorsi tra le parti che traevano origine anche, ma non solo, da quelli afferenti all'associazione in partecipazione, a prescindere dal carattere non novativo dell'accordo transattivo.
La clausola compromissoria deve essere interpretata restrittivamente.
In presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolva ad arbitrato irrituale le controversie tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, la domanda di ripetizione di indebito proposta dal socio per la restituzione di somme versate in occasione di un aumento di capitale sociale è improponibile davanti al giudice ordinario. Trattandosi di controversia concernente posizioni patrimoniali disponibili e non l'acquisto o la perdita dello status socii, l'eccezione di arbitrato comporta la revoca del decreto ingiuntivo eventualmente emesso e la devoluzione della lite alla cognizione degli arbitri
La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale che non attribuisce a soggetto terzo il potere di nomina degli arbitri è nulla, in quanto viola la previsione che impone la nomina di tutti gli arbitri da parte di soggetto estraneo alla società, ai sensi dell’art. 838-bis c.p.c. (e, in precedenza, art. 34, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5). Tale nullità è rilevabile d’ufficio ed è a tal fine irrilevante la natura rituale o irrituale dell’arbitrato e l’approvazione dello statuto in data anteriore all’entrata in vigore del menzionato art. 34. In ogni caso, una siffatta clausola statutaria – che nulla dispone in relazione alle controversie di cui siano parti gli eredi dei soci – non è opponibile agli eredi del socio defunto, in assenza di deduzione circa l’assunzione, da parte loro, della qualità di socio.
Le cause relative a finanziamenti dei soci di s.r.l. rientrano nella competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, in quanto tali finanziamenti sono sottratti alle comuni regole di diritto civile e ascritte alla speciale disciplina di cui all’art. 2467 c.c.. Tale principio appare estensibile all’erede del socio, quale successore a titolo universale nel diritto di credito alla restituzione della somma finanziata vantato dal de cuius, tenuto conto che l’art. 3, D.Lgs. n. 168/2003 cit. dà rilievo al profilo oggettivo del rapporto societario.
Nel vigente ordinamento, in linea generale, la tutela cautelare può essere richiesta agli arbitri, come confermato dalla riformulazione dell’art. 818 c.p.c. Tuttavia, la cognizione cautelare degli arbitri può avere luogo solo qualora sia già intervenuta la nomina degli stessi, residuando invece la competenza del giudice ordinario a conoscere delle istanze d’urgenza proposte sino a quel momento. Ciò risponde all’esigenza di assicurare la tutela del diritto costituzionale di difesa in tutte le fasi della controversia e di evitare il vuoto di tutela che si verificherebbe nel lasso temporale fra il momento della proposizione della domanda d’arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale.
Il periculum in mora, ai fini della concessione di un provvedimento ex art. 671 c.p.c., si ravvisa quando vi sia un reale pericolo di dispersione della garanzia del credito. Il pregiudizio può essere desunto, in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi oggettivi che da elementi soggettivi. In relazione al primo aspetto, l’insufficienza patrimoniale non legittima, in sé, l’adozione del sequestro conservativo, dal momento che è necessario che ricorra un concreto timore di un avvenimento o di un mutamento che riguardi la composizione del patrimonio stesso. Quanto invece al profilo soggettivo, lo stesso può essere evinto da un comportamento del debitore, posto in essere prima del processo o durante lo stesso, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata.
Ove la clausola compromissoria, contenuta nello statuto societario, risulti stipulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003, qualora non sia stata oggetto di adeguamento, con particolare riferimento al disposto dell'art. 34, comma 2, la stessa risulterà affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio. Ai fini del rispetto dell’art. 34, comma 2, d.lgs. n. 5/2003, è necessario che l’organo arbitrale sia interamente nominato da un soggetto terzo estraneo alla società. Ne consegue che è nulla la clausola compromissoria statutaria che rimetta la nomina degli arbitri alle parti contendenti o ai medesimi arbitri dalle stesse nominati, e non a un soggetto estraneo alla società.
La disciplina speciale dettata dall’art. 34 d.lgs. n. 5/2003 per l’arbitrato societario è più rigorosa rispetto al diritto comune, non potendosi accogliere la tesi del c.d. “doppio binario”, secondo cui la clausola nulla per arbitrato endosocietario si convertirebbe in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l’art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.
In tema di società a responsabilità limitata, la procedura prevista dall’art. 2473, comma 3, c.c. per la determinazione del valore di liquidazione della quota del socio receduto ha natura esclusiva ed inderogabile sul piano procedimentale, con la conseguenza che, pur essendo consentito allo statuto prevedere specifici criteri di valutazione della partecipazione, resta preclusa la devoluzione della controversia ad arbitri ovvero l’introduzione di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la determinazione del “giusto valore” della quota. La contestazione del valore di liquidazione può essere proposta esclusivamente mediante il procedimento camerale di nomina dell’esperto da parte del tribunale, il quale opera quale arbitratore ai sensi dell’art. 1349 c.c.; la relativa determinazione è sindacabile solo nei limiti della manifesta erroneità o iniquità
La clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, risoluzione, adempimento o inadempimento del contratto non si estende, in difetto di espressa previsione, alle domande di risarcimento fondate su responsabilità precontrattuale da dolo incidente ex art. 1440 c.c. né a quelle di responsabilità extracontrattuale dell’amministratore verso il socio o il terzo danneggiato, poiché tali azioni non trovano nel contratto il titolo della pretesa, ma solo un presupposto di fatto.
L’azione risarcitoria per dolo incidente, avendo natura extracontrattuale, è soggetta alla prescrizione quinquennale, che decorre dal momento in cui il danneggiato abbia avuto, o avrebbe dovuto avere con l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza del danno e della sua riferibilità causale all’altrui condotta illecita. In materia di cessione di partecipazioni sociali, tale momento può coincidere con la stipula del preliminare o del definitivo, ove il socio alienante, anche per effetto dei poteri informativi e di controllo e dell’assistenza professionale ricevuta, fosse già in condizione di accertare il reale valore della partecipazione; ne consegue che la successiva domanda risarcitoria proposta oltre il quinquennio deve essere rigettata.
In materia di trasferimento di partecipazioni sociali, la presenza, nel contratto di vendita della quota sociale, di una clausola compromissoria che richiami genericamente “qualsiasi controversia” comporta che anche la lite inerente al pagamento del prezzo della quota sociale, oggetto del trasferimento, debba essere rimessa alla cognizione arbitrale, da svolgersi secondo le modalità indicate nel contratto stesso, con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice ordinario.
Sebbene la presenza di tale clausola compromissoria non escluda la possibilità di adire il giudice ordinario al fine di richiedere il decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del prezzo della quota sociale, l’eccezione di esistenza della clausola compromissoria promossa dall’ingiunto nel successivo giudizio di opposizione comporta la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del procedimento arbitrale e la contestuale revoca del decreto ingiuntivo precedentemente concesso.
Il sesto comma dell'art. 34 D.lgs. n. 5/2003 secondo cui «Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso» è disposizione - ormai abrogata - che fissa la disciplina delle clausole compromissorie statutarie per arbitrato rituale e non, per converso, le clausole statutarie che prevedono la devoluzione delle controversie societarie in arbitrato irrituale.
La disciplina di cui all’art. 818 c.p.c. risultante dalle modiche apportate dall’art. 3 comma 52 d.lgs. 10 ottobre, 2022, n. 149, riconosce alle parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, il potere di attribuire agli arbitri la concessione di misure cautelari. Tuttavia, il nuovo assetto normativo riconosce il potere cautelare agli arbitri unicamente qualora vi sia una espressa volontà delle parti in tal senso, che deve risultare dalla convenzione di arbitrato o da atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale e che deve formare oggetto di una pattuizione ulteriore rispetto a quella di deferire agli arbitri la risoluzione del merito della controversia. La previsione presente al secondo comma dell’art. 818 c.p.c., secondo cui “Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669 quinquies”, mira a garantire la tutela cautelare nel lasso di tempo che va dal momento della proposizione della domanda d’arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale, rendendo così competente il giudice ordinario fino al momento in cui l’arbitro unico non accetti l’incarico o non venga costituito il collegio arbitrale.
L'annullamento della deliberazione assembleare di esclusione di un socio in esito ad opposizione proposta ex art. 2287, comma 2, cod. civ. - in quanto avente natura costitutiva - opera ex tunc, ossia ricostituisce dalla pronuncia lo status di socio, ma con effetto retroattivo quanto alle conseguenze, in quanto comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivati. La sospensione della delibera assembleare di esclusione del socio, disposta in via cautelare, ha natura conservativa, mirando proprio ad evitare - attraverso un ripristino provvisorio del rapporto societario che impedisca che i diritti del socio vengano ad essere definitivamente compromessi, non percependo eventuali utili, né potendo influire, ove si tratti di società di persone, sulla sua amministrazione e gestione - che la durata del processo possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio stesso.
Nelle società di persone, se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, i soci amministratori non addetti ad una specifica attività o settore hanno il diritto di avere dall’amministratore che vi è preposto notizia sullo svolgimento dei relativi affari, di consultarne i documenti di gestione e, all’esito, di ottenere il rendiconto, che non coincide con la mera informazione conseguente al bilancio, e cioè al documento generale sull'attività economica della società, che è unico, ma si determina in ragione dell'altrui amministrazione. Il diritto al rendiconto assume un rilievo preminente e rientra tra i più importanti diritti spettanti ai soci non amministratori, non solo perché funzionale al diritto alla distribuzione degli utili, essendo il diritto agli utili subordinato appunto alla sola approvazione del rendiconto, ma anche e soprattutto in quanto strumento di controllo dell’attività sociale svolta dagli amministratori, tenuto altresì conto del fatto che le società di persone non sono tenute alla redazione del bilancio.
Il diritto al rendiconto prescinde da una richiesta del socio in tal senso e la sua presentazione rientra tra i doveri dell’amministratore. Il pregiudizio derivante dall’omessa presentazione del rendiconto è per il socio di società di persone in re ipsa, dal momento che, come visto, se l'amministratore non presenta il rendiconto, il socio - diversamente da quanto accade nelle società di capitali, ove occorre una delibera assembleare che ne autorizzi la distribuzione - non percepisce gli utili. L’omessa presentazione del conto, oltre ad essere fonte di responsabilità per l’amministratore, costituisce una giusta causa di revoca, ove pregiudichi il rapporto fiduciario tra le parti.
In tema di amministrazione d’impresa, il rendiconto di esercizio va presentato con cadenza annuale, ragione per cui ove si trattasse di rendiconti elaborati nelle more del giudizio cautelare, essi sarebbero tardivi ed inidonei a sanare le omissioni dell’amministratore.
Le controversie in materia societaria ben possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso (cfr. art. 34, d.lgs. n. 5/2003 vigente ratione temporis), con esclusione di quelle che hanno a oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. La delibera di aumento di capitale si pone come vicenda modificativa del precedente patto societario sicché la controversia, che per un verso o per altro concerna l’aumento, rientra, di per sé, nell’ambito dei "rapporti sociali". La disponibilità va commisurata al diritto oggetto della controversia, e non alle questioni che gli arbitri devono sciogliere in vista della decisione, suscettibili di essere affrontate con effetti incidenter tantum, sicché l’inderogabilità e l’imperatività che eventualmente regolino il diritto non rende automaticamente quest’ultimo indisponibile, rimanendo viceversa tenuti gli arbitri ad applicare la normativa cogente in materia prevista. La conferma della compromettibilità in arbitri della impugnativa avente ad oggetto una delibera assembleare di aumento di capitale ordinaria emerge anche dalla qualifica della fattispecie come di mera controversia tra socio e società. Diverso sarebbe il caso della delibera assembleare con la quale, una volta approvato il bilancio di esercizio, venga disposto l’azzeramento del capitale sociale e la sua successiva ricostituzione, ai fini del ripianamento delle perdite emergenti: quest’ultima deliberazione non può essere oggetto di giudizio arbitrale ove la sua impugnazione si fondi sulla violazione della norma inderogabile contenuta nell’articolo 2482-ter c.c., che consente di procedere all’azzeramento e alla successiva ricostituzione del capitale sociale solo in presenza di una situazione patrimoniale, redatta secondo i principi di chiarezza e precisione del bilancio, dalla quale risulti che il capitale sociale sia completamente perso, e che, oltre a contenere una norma imperativa, contiene anche precetti dettati a tutela dell’affidamento di tutti i soggetti che possono entrare in rapporto con la società stessa. Pertanto, l’impugnazione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale non può rientrare tra quelle compromettibili in arbitri, ai sensi del citato art. 34, primo comma, d. lgs. n. 5/2003, che devono sempre aver ad oggetto diritti disponibili.