La disciplina di cui all’art. 818 c.p.c. risultante dalle modiche apportate dall’art. 3 comma 52 d.lgs. 10 ottobre, 2022, n. 149, riconosce alle parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, il potere di attribuire agli arbitri la concessione di misure cautelari. Tuttavia, il nuovo assetto normativo riconosce il potere cautelare agli arbitri unicamente qualora vi sia una espressa volontà delle parti in tal senso, che deve risultare dalla convenzione di arbitrato o da atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale e che deve formare oggetto di una pattuizione ulteriore rispetto a quella di deferire agli arbitri la risoluzione del merito della controversia. La previsione presente al secondo comma dell’art. 818 c.p.c., secondo cui “Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669 quinquies”, mira a garantire la tutela cautelare nel lasso di tempo che va dal momento della proposizione della domanda d’arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale, rendendo così competente il giudice ordinario fino al momento in cui l’arbitro unico non accetti l’incarico o non venga costituito il collegio arbitrale.
L'annullamento della deliberazione assembleare di esclusione di un socio in esito ad opposizione proposta ex art. 2287, comma 2, cod. civ. - in quanto avente natura costitutiva - opera ex tunc, ossia ricostituisce dalla pronuncia lo status di socio, ma con effetto retroattivo quanto alle conseguenze, in quanto comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivati. La sospensione della delibera assembleare di esclusione del socio, disposta in via cautelare, ha natura conservativa, mirando proprio ad evitare - attraverso un ripristino provvisorio del rapporto societario che impedisca che i diritti del socio vengano ad essere definitivamente compromessi, non percependo eventuali utili, né potendo influire, ove si tratti di società di persone, sulla sua amministrazione e gestione - che la durata del processo possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio stesso.
Nelle società di persone, se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, i soci amministratori non addetti ad una specifica attività o settore hanno il diritto di avere dall’amministratore che vi è preposto notizia sullo svolgimento dei relativi affari, di consultarne i documenti di gestione e, all’esito, di ottenere il rendiconto, che non coincide con la mera informazione conseguente al bilancio, e cioè al documento generale sull'attività economica della società, che è unico, ma si determina in ragione dell'altrui amministrazione. Il diritto al rendiconto assume un rilievo preminente e rientra tra i più importanti diritti spettanti ai soci non amministratori, non solo perché funzionale al diritto alla distribuzione degli utili, essendo il diritto agli utili subordinato appunto alla sola approvazione del rendiconto, ma anche e soprattutto in quanto strumento di controllo dell’attività sociale svolta dagli amministratori, tenuto altresì conto del fatto che le società di persone non sono tenute alla redazione del bilancio.
Il diritto al rendiconto prescinde da una richiesta del socio in tal senso e la sua presentazione rientra tra i doveri dell’amministratore. Il pregiudizio derivante dall’omessa presentazione del rendiconto è per il socio di società di persone in re ipsa, dal momento che, come visto, se l'amministratore non presenta il rendiconto, il socio - diversamente da quanto accade nelle società di capitali, ove occorre una delibera assembleare che ne autorizzi la distribuzione - non percepisce gli utili. L’omessa presentazione del conto, oltre ad essere fonte di responsabilità per l’amministratore, costituisce una giusta causa di revoca, ove pregiudichi il rapporto fiduciario tra le parti.
In tema di amministrazione d’impresa, il rendiconto di esercizio va presentato con cadenza annuale, ragione per cui ove si trattasse di rendiconti elaborati nelle more del giudizio cautelare, essi sarebbero tardivi ed inidonei a sanare le omissioni dell’amministratore.
Le controversie in materia societaria ben possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso (cfr. art. 34, d.lgs. n. 5/2003 vigente ratione temporis), con esclusione di quelle che hanno a oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. La delibera di aumento di capitale si pone come vicenda modificativa del precedente patto societario sicché la controversia, che per un verso o per altro concerna l’aumento, rientra, di per sé, nell’ambito dei "rapporti sociali". La disponibilità va commisurata al diritto oggetto della controversia, e non alle questioni che gli arbitri devono sciogliere in vista della decisione, suscettibili di essere affrontate con effetti incidenter tantum, sicché l’inderogabilità e l’imperatività che eventualmente regolino il diritto non rende automaticamente quest’ultimo indisponibile, rimanendo viceversa tenuti gli arbitri ad applicare la normativa cogente in materia prevista. La conferma della compromettibilità in arbitri della impugnativa avente ad oggetto una delibera assembleare di aumento di capitale ordinaria emerge anche dalla qualifica della fattispecie come di mera controversia tra socio e società. Diverso sarebbe il caso della delibera assembleare con la quale, una volta approvato il bilancio di esercizio, venga disposto l’azzeramento del capitale sociale e la sua successiva ricostituzione, ai fini del ripianamento delle perdite emergenti: quest’ultima deliberazione non può essere oggetto di giudizio arbitrale ove la sua impugnazione si fondi sulla violazione della norma inderogabile contenuta nell’articolo 2482-ter c.c., che consente di procedere all’azzeramento e alla successiva ricostituzione del capitale sociale solo in presenza di una situazione patrimoniale, redatta secondo i principi di chiarezza e precisione del bilancio, dalla quale risulti che il capitale sociale sia completamente perso, e che, oltre a contenere una norma imperativa, contiene anche precetti dettati a tutela dell’affidamento di tutti i soggetti che possono entrare in rapporto con la società stessa. Pertanto, l’impugnazione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale non può rientrare tra quelle compromettibili in arbitri, ai sensi del citato art. 34, primo comma, d. lgs. n. 5/2003, che devono sempre aver ad oggetto diritti disponibili.
Le controversie tra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria ed ai diritti che ne derivano agli amministratori (quale, nella specie, quello al compenso), sono compromettibili in arbitri, ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari. Rimane, tuttavia, esclusa dal novero delle questioni compromettibili in arbitri quella relativa all’inosservanza nella redazione del bilancio dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, vertente su diritti indisponibili.
Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. Pertanto, non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società
La clausola compromissoria statutaria che, in base al suo tenore letterale, si applica alle sole controversie tra soci (o alcuni soci) e società, non si estende ai rapporti tra società e amministratori e, di conseguenza, non devolve agli arbitri la competenza in materia di azioni di responsabilità promosse nei confronti degli amministratori stessi; essa opera, invece, per le domande promosse contro i soci non amministratori, aventi a oggetto la violazione di clausole statutarie.
La clausola compromissoria contenuta in un patto parasociale, che devolve agli arbitri, inter alia, le controversie tra le parti e la società in relazione alle clausole del patto, radica la competenza arbitrale per tutte le domande che dipendono dal patto medesimo.
Il danno risarcibile derivante da atti di mala gestio od omessa cura dell’attività sociale non coincide con il fatturato, dovendo invece essere commisurato all’utile netto della società; la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammissibile solo ove sia provata l’esistenza del danno e il relativo nesso causale, non potendo supplire alla carenza di allegazione e prova del pregiudizio.
Il socio non ha l’obbligo di partecipare alle assemblee: la mera assenza non può di per sé essere qualificata come condotta ostruzionistica. Quanto all’amministratore, l’eventuale mancata partecipazione alle assemblee, pur rilevante sul piano dei doveri gestori, non legittima pretese risarcitorie in difetto di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio e del relativo nesso causale con l’inadempimento.
In presenza di clausola compromissoria, la domanda cautelare proposta prima della costituzione del collegio arbitrale rientra nella competenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 818, co. 2, c.p.c.
È sospendibile la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta a seguito di convocazione compiuta da soggetto privo del relativo potere, in violazione dell’art. 2381 c.c. e delle norme statutarie, vizio che incide anche sulle delibere immediatamente successive fondate su quella. Restano invece pienamente efficaci le delibere assembleari autonome e successive, non operando nel sistema alcun effetto caducante automatico.
L'eccezione di compromesso, in virtù di clausola per arbitrato rituale, ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 c.p.c.
A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/2013, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 819 ter c.p.c. nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 c.p.c., si reputa che in caso di adesione della controparte al rilievo di compromesso in arbitri rituale possa farsi applicazione analogica dell’art. 38 c.p.c. che in tema di incompetenza per territorio prevede la traslatio iudici se la causa è riassunta entro 3 mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo. A ciò consegue che nel caso di adesione della controparte al rilievo di compromesso per arbitrato rituale e di riassunzione in termine il giudizio prosegue dinnanzi all’arbitro con conseguente traslatio iudici ai sensi dell’art. 50 c.p.c.
La controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione non è compromettibile in arbitri. Le norme dirette a garantire tali principi, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione con la conseguente sanatoria della nullità, non solo sono imperative, ma, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili; questo, essendo le stesse dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.
Ai fini della verifica della compromettibilità in arbitri dell’impugnazione di una deliberazione assembleare, non assume rilievo né l’oggetto della delibera, né la circostanza che essa incida su interessi individuali dei singoli soci ovvero su interessi di carattere più generale, riferibili alla società o alla collettività dei soci. Ciò che rileva, piuttosto, è la natura dell’interesse coinvolto: affinché esso possa qualificarsi come “indisponibile”, è necessario che la sua tutela sia assicurata da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. Emblematico è il caso delle disposizioni poste a presidio dei principi di chiarezza, verità e precisione del bilancio d’esercizio, la cui inosservanza comporta l’illiceità della deliberazione di approvazione e la sua conseguente nullità. Ne consegue che, per escludere la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni assembleari, è necessario allegare l’illiceità della delibera per violazione di norme inderogabili, attinenti a interessi indisponibili.
Il conflitto di interessi disciplinato dall’art. 2373 c.c. assume rilievo quale vizio idoneo a determinare l’annullabilità della deliberazione assembleare soltanto ove la decisione sia stata assunta al fine di perseguire interessi extrasociali, con conseguente pregiudizio per la società. Inoltre, ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 2, c.c., rileva esclusivamente il conflitto tra l’interesse della società e quello del socio il cui voto sia stato determinante ai fini dell’adozione della deliberazione. Non assume invece rilevanza la situazione di conflitto tra i vari soci, i quali possono essere portatori di posizioni divergenti e restano liberi di esercitare il proprio diritto di voto anche in funzione del proprio interesse personale.
In materia di arbitrato, l’eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza; ne consegue che la decisione con cui il giudice si pronunci su tale eccezione va considerata come decisione su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.
Il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l’uno di carattere associativo e l’altro derivante dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la realizzazione dell’alloggio e la sua assegnazione al socio; ne consegue che i diritti del socio che si inscrivono nel rapporto di scambio sono insensibili agli atti degli organi sociali della cooperativa.
In presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri rituali “tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio”, la competenza appartiene al collegio arbitrale anche nel caso in cui l’azione sia proposta dall’ex socio per la liquidazione della propria quota a seguito di recesso.
Il giudice ordinario deve, pertanto, dichiarare la propria incompetenza, spettando la cognizione della lite al collegio arbitrale, ai sensi degli artt. 808-quater e 819-ter c.p.c.
L’esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014, infatti, non comporta rinuncia implicita alla competenza arbitrale né esclude l’operatività della clausola compromissoria, trattandosi di strumenti di risoluzione alternativi e compatibili.
L’eccezione di compromesso riferita ad una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all’attività degli arbitri rituali deve essere riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario.
Una clausola compromissoria contemplata nello statuto di una società cooperativa che, al fine di identificare le controversie devolute ad arbitri, sia formulata in modo ampio senza uno specifico riferimento ai "rapporti sociali" abilita a ritenere ricomprese nell'ambito di operatività della stessa tanto le fattispecie che traggono causa nel rapporto sociale strettamente inteso, quanto quelle derivanti dal rapporto mutualistico.