Le questioni relative alla responsabilità extracontrattuale per fatto illecito e la domanda al risarcimento dei danni per dolo incidente ex art. 1440 c.c. rientrano nell’ambito di applicazione e di operatività di una clausola compromissoria se il tenore letterale di tale clausola arbitrale – non facendo espresso richiamo al relativo contratto – è così ampio da ricomprendere qualsiasi controversia, disputa o disaccordo che riguardi il rapporto tra le parti e la conseguente situazione di squilibrio prodotta sul piano contrattuale.
Qualora lo statuto di una società preveda una clausola compromissoria per la devoluzione a un collegio arbitrale di qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra i soci e la società, è irrilevante che alla data della proposizione dell’azione monitoria l’attore abbia ceduto la propria partecipazione, poiché ciò che rileva ai fini dell’applicabilità della clausola compromissoria è che la qualità di socio sussistesse al momento del rapporto giuridico e non al momento della proposizione della domanda.
Le controversie che involgono diritti indisponibili non possono costituire oggetto di clausola compromissoria ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. nr. 5/2003, analogamente a quanto previsto dall’art. 806 c.p.c. (altro…)
Non può procedersi alla nomina di un collegio arbitrale richiesta dal curatore fallimentare di una società in relazione alla instaurazione di un procedimento arbitrale per lo svolgimento dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. nei confronti degli ex amministratori della società fallita, poiché essa riunisce inscindibilmente sia l'azione sociale sia l'azione dei creditori sociali, quest'ultima tuttavia necessariamente sottratta all'ambito di operatività di qualsiasi clausola compromissoria statutaria
La carente indicazione del soggetto deputato alla nomina dell'arbitro non può essere integrato in via interpretativa, recando le clausole compromissorie per definizione una deroga alla generale azionabilità delle posizioni di diritto soggettive davanti alla giurisdizione statale (nella specie la clausola arbitrale indicava la "Camera Arbitrale promossa da Confcooperative – Unione Provinciale di Milano", soggetto non esistente, essendo invece esistente un diverso soggetto denominato “Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione”, Camera promossa dalla CONFEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE ITALIANE e avente sede in Roma).
La domanda con cui l’amministratore di S.r.l. chiede la condanna della società al pagamento del compenso per l’incarico gestorio è di competenza arbitrale, se lo statuto della società prevede una clausola compromissoria che rimette agli arbitri tutte le controversie, aventi a oggetto rapporti sociali, promosse da o contro gli amministratori.
La domanda di un socio-amministratore di una S.r.l. diretta a far valere un credito nei confronti della stessa società deve essere instaurata dinanzi all'"arbitro nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società" laddove lo statuto della società riconosca - tramite clausola compromissoria - la competenza dell'arbitro come sopra individuato per tutte le controversie sorte tra socio e società aventi ad oggetto diritti disponibili. (altro…)
L'eccezione relativa alla sussistenza di una clausola compromissoria va qualificata come eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri e non già come eccezione di improcedibilità. Non difetta, infatti, (altro…)
Una clausola compromissoria inserita nello statuto di una cooperativa ed espressamente riferita a «tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio» può (e deve) invocarsi (altro…)
Deve essere esclusa la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza e la precisione. (altro…)
L’efficacia della clausola compromissoria inserita in un contratto non viene travolta dall’invocata nullità-invalidità dell’intero contratto, atteso che, in base al principio di autonomia (sancito dall’art. 808, co. 2, c.p.c.) la validità di tale clausola deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce.
Una clausola compromissoria inserita nello statuto di una cooperativa ed espressamente riferita a «tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio» può (e deve) invocarsi (altro…)