Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, fatte salve quelle riguardanti diritti indisponibili.
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Del tutto condivisibili sono le motivazioni rese in altro analogo giudizio (sentenza n. 8336/2017 del 26 luglio 2017) laddove è affermato che: “la disciplina statutaria riguarda diritti e obblighi intercorrenti tra le parti in conseguenza della titolarità delle quote e in particolare viene ad investire vicende di cessione di quote solo per quanto rilevante ai fini di opponibilità dell’operazione nei confronti della società (tanto che è pacificamente esclusa in giurisprudenza anche una efficacia “reale” delle clausole di prelazione statutarie), laddove la presente controversia riguarda semplicemente l’esecuzione di obblighi nascenti da una ordinaria operazione di compravendita (sia pure di quote sociali) e così di profili che, nel caso di specie, attengono esclusivamente agli interessi privati delle parti contrapposte senza invece alcuna incidenza sull’assetto dei rapporti sociali regolati dallo Statuto”.
La clausola statutaria di prelazione regola il trasferimento delle quote per atto tra vivi al fine evidente di regolamentare l’esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione ed individuare gli atti riconducibili alla categoria di “atti fra vivi” in una logica di favore per l’originaria compagine sociale. Con la conseguenza che tutte le controversie che possano sorgere fra soci (ovvero fra coloro che già fan parte della compagine) in ordine all’esercizio del diritto di prelazione rientrano nella competenza degli arbitri, mentre – come già detto – non attengono al rapporto gestorio le vicende relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto di cessione di quote in forza del quale un socio cede la quota di cui è titolare a favore di terzi. Tutte le questioni che sorgono in ordine all’interpretazione ed esecuzione di tale negozio di cessione sfuggono alla cognizione degli arbitri.
Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari di una società di capitali possono essere devolute a un collegio arbitrale anche qualora lo statuto della società si limiti a prevedere una generica attribuzione a un collegio di arbitri delle controversie che possano insorgere (altro…)
Il diritto al compenso dell’amministratore per l’attività professionale prestata rientra fra i diritti patrimoniali disponibili relativi al rapporto sociale, non assumendo alcun rilievo la circostanza che il rivendicato compenso sia strettamente correlato (altro…)
Le norme inderogabili dirette a garantire la verità, la chiarezza e la correttezza del bilancio di esercizio tutelano non solo l'interesse del singolo socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio ma anche il diritto di tutti i soggetti che entrano in rapporto con la società a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della stessa e il risultato economico dell'esercizio. (altro…)
È cogente e vincolante la clausola statutaria che rimette in arbitrato le controversie tra soci e società anche quando abbiano ad oggetto l’accertamento della qualità di socio. Una siffatta previsione deve essere interpretata (altro…)
La clausola statutaria concernente "le controversie che dovessero insorgere tra la società e i singoli soci" trova applicazione anche una volta cessato il rapporto sociale a seguito dell'intervenuta esclusione del socio. (altro…)
L'operatività della clausola compromissoria non viene meno a seguito della perdita della qualità di socio della parte, ma rimane opponibile all'ex-socio in riferimento a tutte le controversie che (altro…)
La clausola compromissoria di uno statuto di società cooperativa che faccia riferimento a controversie anche aventi ad oggetto "la qualità di socio", rimane applicabile nel caso di controversia (altro…)
La clausola compromissoria valida a sensi di legge, pur non precludendo all'impugnante, in difetto di attuale costituzione dell'organo arbitrale, di chiedere la sospensione della delibera assembleare impugnata secondo la norma generale dell'art. 669-quinquies c.p.c., esclude (altro…)
Il patto processuale di devoluzione in arbitrato di una categoria di controversie deve ritenersi autonomo rispetto al contratto cui inerisce, onde può resistere non solo all'invalidazione del contratto che eventualmente sopraggiunga, ma anche all'eventuale cessazione (altro…)
E’ nulla la clausola compromissoria - sia se introdotta ex novo dopo l’entrata in vigore della riforma, sia se preesistente e non adeguata alle nuove previsioni – che non sia conforme (altro…)