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Prevalenza dell’eccezione di arbitrato sull’eccezione di incompetenza territoriale
La decisione sull’eccezione di arbitrato, implicando una scelta alternativa e reciprocamente escludente fra giustizia arbitrale e giustizia ordinaria, è pregiudiziale...

La decisione sull’eccezione di arbitrato, implicando una scelta alternativa e reciprocamente escludente fra giustizia arbitrale e giustizia ordinaria, è pregiudiziale rispetto alla questione relativa all’individuazione del giudice statale competente secondo i criteri di cui all’art. 38 c.p.c.

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Spese di lite e revoca della delibera impugnata
Qualora la delibera assembleare oggetto di impugnazione venga revocata prima della conclusione del giudizio, nel dichiarare cessata la materia del...

Qualora la delibera assembleare oggetto di impugnazione venga revocata prima della conclusione del giudizio, nel dichiarare cessata la materia del contendere il giudice è comunque chiamato a decidere sulle spese di lite ponendole di norma, ex art. 2377, co. 8, c.c., a carico della società.

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Sui poteri dell’amministratore di sostegno dell’amministratore di s.r.l.
Il potere dell’amministratore di sostegno dell’amministratore di s.r.l. investito – ai sensi del relativo provvedimento di nomina del Giudice tutelare...

Il potere dell’amministratore di sostegno dell’amministratore di s.r.l. investito – ai sensi del relativo provvedimento di nomina del Giudice tutelare – di tutti gli adempimenti connessi all’attività societaria e alla sua gestione ordinaria e straordinaria quale rappresentante del beneficiario (che per l’effetto è da intendersi privato di ogni conseguente potere connesso e derivante dal ruolo e dalle cariche ricoperte nella indicata società), comprende tutti gli atti e le decisioni che beneficiario poteva assumere nell’ambito della società sia come socio, sia come amministratore.

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Efficacia della revoca per giusta causa della procura
Anche in tema di procura, analogamente alle previsioni in materia di mandato, il potere rappresentativo non può essere liberamente revocato...

Anche in tema di procura, analogamente alle previsioni in materia di mandato, il potere rappresentativo non può essere liberamente revocato se esso è conferito anche nell'interesse del rappresentante ovvero quando esso è definito quale espressamente irrevocabile.

L’irrevocabilità, ove espressamente prevista, non comporta che la procura non possa perdere i suoi effetti ed il procuratore perdere il potere rappresentativo, ove la revoca di esso sia stata posta in essere dal rappresentato, producendosi nel caso un solo eventuale obbligo risarcitorio o indennitario. Di converso, ove la procura sia conferita anche nell’interesse del rappresentante, il difetto di giusta causa determina che la revoca sia improduttiva di effetti.

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Notificazione eseguita dall’agente postale
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale, in forza del disposto dell’art. 1...

Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982, gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto.

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Sull’autorità del giudicato nelle controversie contrattuali
L’efficacia preclusiva dell’accertamento è destinata ad estendersi anche alle questioni presupposte che non siano state fatte valere in sede di...

L’efficacia preclusiva dell’accertamento è destinata ad estendersi anche alle questioni presupposte che non siano state fatte valere in sede di opposizione, non essendo più consentito al debitore nel successivo giudizio porre in discussione la validità ed efficacia del medesimo rapporto in cui aveva trovato titolo il credito opposto per doglianze differenti.

L’autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).

Ne discende quindi che qualora giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, pertanto, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo.

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Estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio
Secondo l’art. 306, co. 1, c.p.c., il processo si estingue quando la rinuncia è accettata dalle parti costituite che potrebbero...

Secondo l’art. 306, co. 1, c.p.c., il processo si estingue quando la rinuncia è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Se ne desume che, ai fini della declaratoria di estinzione, è irrilevante la mancata accettazione di parti che non hanno interesse alla prosecuzione del giudizio. Più in particolare: (i) se la rinuncia è accettata il processo si estingue immediatamente (arg. ex art. 306, co. 3, c.p.c.), residuando in capo al giudice soltanto il potere/dovere di dichiarare l’avvenuta estinzione e di provvedere in punto di spese processuali, o recependo l’accordo intervenuto in proposito tra le parti, o, in mancanza di accordo, ponendo le spese in capo alla parte rinunciante; (ii) se la rinuncia non è accettata il processo prosegue al fine di verificare la presenza, in capo alla parte non accettante, di un suo interesse alla prosecuzione del giudizio. In questo caso, occorre distinguere due ipotesi: (a) il processo si estingue se, all’esito di tale verifica, si accerta che la parte che non ha accettato non ha interesse alla prosecuzione del processo e le spese sono regolate considerando che la parte non accettante ha indebitamente determinato la prosecuzione del processo così interrompendo il nesso di causalità processuale tra rinuncia/accettazione/estinzione nel rapporto processuale attore/convenuto e rinuncia/accettazione/estinzione nel rapporto processuale convenuto/terzo chiamato; (b) il processo prosegue ulteriormente se, all’esito di tale verifica, si accerta che la parte che non ha accettato ha interesse alla prosecuzione del processo e le spese sono regolate in base al principio di soccombenza.

Il fatto che l’attore, rinunciando agli atti del giudizio, non abbia offerto materialmente le spese autorizza il convenuto a chiedere al giudice istruttore la loro liquidazione con l’ordinanza di estinzione del processo, ma non giustifica la opposizione del convenuto stesso alla immediata declaratoria di estinzione e la richiesta di rimessione della causa al collegio per la decisione di questioni pregiudiziali o di merito. Pertanto, in tale ipotesi, il giudice cui sia stata rimessa la causa può condannare il convenuto al rimborso delle spese in favore dell’attore.

In caso di rinuncia agli atti da parte dell’attore, si applica ex art. 306 c.p.c. il principio di causalità processuale e non quello di soccombenza, talché costui deve essere condannato a rifondere le spese processuali sostenute dal terzo chiamato, qualora la chiamata in giudizio da parte del convenuto fosse giustificata in base alle domande svolte nei suoi confronti dall’attore medesimo.

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Inadempimento del lodo arbitrale in punto di riparto delle spese
Il lodo arbitrale che pone le spese a carico delle parti in via solidale legittima il soggetto che ha sostenuto...

Il lodo arbitrale che pone le spese a carico delle parti in via solidale legittima il soggetto che ha sostenuto per l’intero le spese dell’arbitrato ad agire in via di regresso, anche in sede monitoria, al fine di ottenere la corresponsione della quota di spese dovuta dalla controparte. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo l’opponente non è legittimato ad eccepire l’eventuale inadempimento della transazione per cercare di superare e modificare il riparto di spese disposto dal lodo, essendo a tal fine necessario proporre impugnazione nei confronti del lodo.

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Sul valore probatorio della fattura
La fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell’art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra...

La fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito.  Dunque, ai preavvisi di fattura non può attribuirsi efficacia probatoria ai fini dell’accertamento del credito, gravando sull’attore l’onere di dare prova dell’effettivo compimento delle prestazioni in essi descritte.

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Eccezione di carenza di giurisdizione nell’ambito di un procedimento cautelare
E’ infondata l’eccezione di carenza di giurisdizione, sollevata nell’ambito di un procedimento cautelare, nel caso in cui almeno uno dei...

E’ infondata l’eccezione di carenza di giurisdizione, sollevata nell’ambito di un procedimento cautelare, nel caso in cui almeno uno dei convenuti abbia il domicilio in Italia e possa qualificarsi quale destinatario del provvedimento cautelare, assumendo rilievo in materia il disposto dell’art. 8 del Regolamento (UE) n. 1215/2012.

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