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Mancata instaurazione del merito ex art. 669-octies: accertamento “sganciato” dalla fase cautelare
Laddove la parte convenuta in sede cautelare non avvii, nel termine di cui all’art. 669-octies, commi 1 e 6, c.p.c.,...

Laddove la parte convenuta in sede cautelare non avvii, nel termine di cui all’art. 669-octies, commi 1 e 6, c.p.c., il giudizio di merito, la successiva domanda di tale parte diretta ad accertare l’insussistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione ha natura di ordinario giudizio “sganciato” dalla precedente fase cautelare e non di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.

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Conflitto di interessi e curatore speciale della società: inammissibile il reclamo ex art. 739 c.p.c. contro il decreto di nomina ex art. 80 c.p.c.
Il decreto di nomina del curatore speciale della società, emesso ai sensi dell’art. 80 c.p.c. in ragione del conflitto di...

Il decreto di nomina del curatore speciale della società, emesso ai sensi dell’art. 80 c.p.c. in ragione del conflitto di interessi tra l’ente e il suo organo rappresentativo, ha natura di provvedimento meramente strumentale ed ordinatorio, privo di decisorietà e definitività, sicché non rientra tra i decreti reclamabili ai sensi dell’art. 739 c.p.c. Esso è solo suscettibile di revoca o modifica ad opera del giudice che lo ha pronunciato o del giudice procedente, mentre le relative censure possono essere fatte valere esclusivamente mediante impugnazione del provvedimento conclusivo del giudizio, deducendo il vizio di rappresentanza o di costituzione del contraddittorio.

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Ripetizione di indebito e compensi agli amministratori: onere della prova e valore delle scritture contabili
In tema di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa del pagamento...

In tema di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa del pagamento incombe sull’attore che agisce per la restituzione; tale prova può essere fornita mediante scritture contabili della società, liberamente valutabili dal giudice, ove da esse emerga la corresponsione di somme espressamente imputate a titolo di compensi per la carica di amministratore, in assenza di delibera assembleare prevista dallo statuto sociale. Non rileva, ai fini dell’esclusione dell’indebito, la mera allegazione di un rapporto di lavoro contestuale, se non accompagnata da prova che le somme percepite siano riconducibili a tale rapporto.

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Sul termine di prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c.
La prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949, comma primo, c.c. deve essere interpretata restrittivamente, nel senso di essere applicata soltanto...

La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949, comma primo, c.c. deve essere interpretata restrittivamente, nel senso di essere applicata soltanto in relazione ai diritti riconducibili all’organizzazione derivante dal contratto di società e dallo svolgimento del rapporto sociale. Segnatamente, i rapporti sociali soggetti alla prescrizione breve di cui all’art. 2949 c.c. si riferiscono a quei diritti che sorgono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e a quelle situazioni giuridiche determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d’essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto. Pertanto, va ritenuto certamente incluso nei crediti attinenti al contratto di società il diritto alla ripartizione degli utili in capo ai soci e il corrispondente diritto della società a ripetere quanto indebitamente percepito dal socio a tale titolo, costituendo la ripartizione degli utili la finalità sottesa al contratto di società, secondo la definizione che ne dà l’art. 2247 c.c. Sotto altro rilevante profilo, giova considerare che, nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, l’art. 2935 c.c. attribuisce rilievo unicamente alla possibilità giuridica di far valere il diritto, restando, invece, del tutto irrilevanti eventuali impedimenti soggettivi o l’impossibilità di fatto in cui si trovi il titolare del diritto.

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Presupposti per l’impugnazione della delibera relativa al compenso degli amministratori
Il requisito del fumus boni iuris, pur non espressamente richiamato dall’art. 2378 c.c., deve ritenersi implicito in ogni decisione –...

Il requisito del fumus boni iuris, pur non espressamente richiamato dall’art. 2378 c.c., deve ritenersi implicito in ogni decisione - pur sommaria e cautelare - non potendo l’ordinamento prestare tutela cautelare a pretese prive di plausibile fondatezza. La circostanza che l’art. 2378 c.c. disciplini il solo periculum si giustifica in considerazione del peculiare atteggiarsi di tale presupposto nell’ambito della sospensiva delle delibere societarie.

In tema di impugnativa della delibera relativa al compenso degli amministratori, a fronte dell'attribuzione all'amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la delibera dell'assemblea della società di capitali per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo o di correttezza, giacché una tale deliberazione si dimostra intesa al perseguimento della prevalenza di interessi personali estranei al rapporto sociale, con ciò danneggiando gli altri partecipi al rapporto stesso. In tal caso al giudice è affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, la convenienza o l'opportunità della delibera per l'interesse della società, bensì ad identificare, nell'ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell'amministratore, occorrendo a tal fine avere riguardo, in primo luogo, alla natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e, ma in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società. In tale contesto, l'irragionevolezza (o meno) della misura del compenso stabilito in favore dell'amministratore, deve essere pertanto valutata in considerazione della natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore, del compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e della situazione patrimoniale e all'andamento economico della società, quest’ultimo aspetto da valutare in funzione meramente complementare.

Nell'ambito della determinazione del compenso degli amministratori, il mero, seppure significativo, incremento degli utili non autorizza, di per se stesso, il raddoppio del compenso considerando che la situazione patrimoniale e l’andamento economico della società hanno una mera funzione complementare nella determinazione del compenso.

Ai fini della valutazione della sussistenza del periculum in mora, deve essere valutato comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall’esecuzione della delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della stessa.

La compressione del risultato di esercizio e degli utili conseguente l’incremento del compenso oggetto della delibera impugnata può cagionare un danno, quand’anche solo indiretto, al socio, e ciò deve essere considerato nella valutazione comparativa del periculum.

Non può sostenersi che la società abbia interesse alla sospensione della deliberazione, piuttosto che al suo mantenimento, per il solo fatto che la sospensione impatterebbe positivamente sul risultato di esercizio. L’interesse della società all’efficacia della delibera con cui viene determinato il compenso aggiuntivo agli amministratori può in astratto ravvisarsi nel far sì che i soggetti che prestano la loro attività professionale a favore della società siano adeguatamente retribuiti per le loro prestazioni e ciò, in primo luogo, al fine di garantire la prosecuzione del rapporto e, in secondo luogo, di permettere che lo stesso sia svolto con la diligenza e la professionalità necessaria.

 

 

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Rinuncia all’azione e agli atti del giudizio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
La rinuncia all’azione, presuppone che la parte ritenga, con effetto preclusivo per il futuro, di non proseguire nell’azione, e, dunque,...

La rinuncia all’azione, presuppone che la parte ritenga, con effetto preclusivo per il futuro, di non proseguire nell’azione, e, dunque, consiste in un negozio di diritto sostanziale ad effetti abdicativi posto in essere in forme processuali. A differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte e determina l'estinzione definitiva dell’azione e la cessazione della materia del contendere, pronuncia che costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale.

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Rappresentante comune degli eredi di quote: irrevocabilità fino al frazionamento dell’eredità
Insorta la comunione fra gli eredi comproprietari di una quota del capitale sociale di una S.r.l., in seguito alla nomina...

Insorta la comunione fra gli eredi comproprietari di una quota del capitale sociale di una S.r.l., in seguito alla nomina di un rappresentante comune per procedere ad una gestione unitaria della compartecipazione nella società e al fine di individuare un unico interlocutore con la società medesima, permane la necessità del rappresentante comune fino a che non sia intervenuto il frazionamento della compartecipazione ereditata attraverso la divisione formale dell’eredità e l’attribuzione di una porzione definita della quota a ciascun erede.

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La liquidazione delle spese: valore indeterminabile in caso di rigetto della domanda di risarcimento del danno
Per quanto attiene la liquidazione delle spese di lite, a seguito dell’estinzione del processo ai sensi dell’art. 306, comma 3,...

Per quanto attiene la liquidazione delle spese di lite, a seguito dell'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini dell’individuazione dello scaglione applicabile per la liquidazione degli onorari dell’avvocato, quando le spese di lite devono essere poste a carico della parte la cui domanda di condanna al pagamento di somme o al risarcimento del danno sia stata respinta, il valore della controversia — da determinarsi in base al valore della domanda inziale presentata in giudizio — deve qualificarsi come indeterminabile ogniqualvolta, pur essendo stata domandata la condanna della controparte al pagamento di un importo specifico, tale richiesta sia accompagnata dalla formula (come nel caso di specie, nelle conclusioni dell’atto di citazione) “ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”, o da espressioni analoghe.

Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1367 c.c., norma applicabile anche all’interpretazione degli atti processuali di parte, non è possibile ritenere ex ante che tale clausola costituisca una mera formula di stile priva di effetti, dovendosi invece presumere che l’attore abbia inteso indicare un valore meramente orientativo della propria pretesa, rimettendo al successivo accertamento giudiziale la sua effettiva quantificazione

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Venir meno della situazione legittimante la nomina del curatore speciale ex art. 78, II, co. c.p.c. della società nel corso del giudizio
Il venir meno, nel corso del giudizio, della situazione legittimante la nomina del curatore speciale della società ex art. 78,...

Il venir meno, nel corso del giudizio, della situazione legittimante la nomina del curatore speciale della società ex art. 78, comma 2°, c.p.c., impone al giudice di procedere, anche d’ufficio, alla revoca della nomina del curatore speciale, pena la nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio della società.

La società risulta invalidamente rappresentata in giudizio da soggetto privo dei relativi poteri quando, successivamente alla nomina del curatore speciale ex art. 78, comma 2°, c.p.c., venga nominato nel corso del giudizio un nuovo organo amministrativo o amministratore facendo così venir meno l’originaria situazione di conflitto di interessi che aveva giustificato la nomina del curatore speciale.

Qualora la società sia stata invalidamente rappresentata dal curatore speciale ex art. 78, comma 2°, c.p.c., non revocato nonostante il venir meno, nel corso del giudizio, della situazione legittimante la sua nomina, il giudice d’appello è tenuto a procedere, ai sensi dell’art. 354, comma 4°, c.p.c., alla rinnovazione degli atti del procedimento viziati a causa del loro compimento in assenza della costituzione, a mezzo difensore, del nuovo rappresentante legale della società, ammettendo la produzione documentale che fosse rimasta preclusa in primo grado anche ai sensi dell’art. 294 c.p.c.

In tema di azione di responsabilità del socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 3°, c.c., l’intervenuta estinzione della società nel corso del procedimento determina l’instaurarsi di una comunione pro indiviso, che esclude la legittimazione del singolo socio a pretendere pro quota un credito sociale ancora sub iudice

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Competenza sull’istanza di nomina di un curatore speciale in pendenza di giudizio
Nell’ambito di un ricorso per la nomina di un curatore speciale ex art. 78 comma 2 c.p.c. avanzato in corso...

Nell’ambito di un ricorso per la nomina di un curatore speciale ex art. 78 comma 2 c.p.c. avanzato in corso di causa, la competenza, ai sensi dell’art. 80 c.p.c., spetta al giudice istruttore della lite e non al Presidente del Tribunale cui è attribuito il potere di nomina esclusivamente nell’ipotesi di ricorso ante causam; né consegue che il ricorso proposto al Presidente del Tribunale in pendenza di giudizio è inammissibile.

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Poteri di rappresentanza processuale del curatore speciale
Il curatore speciale della società volge una funzione di contenuto identico a quella del soggetto sostituito, e, quindi, sia pure...

Il curatore speciale della società volge una funzione di contenuto identico a quella del soggetto sostituito, e, quindi, sia pure nei limiti del particolare affare che ne ha imposto la nomina, rappresenta la società anche sotto il profilo processuale.

Il curatore speciale della società ha legittimazione processuale quanto ai giudizi che sorgono in relazione a tutti gli atti per cui sia stata disposta la nomina.

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Differenza tra provvedimento cautelare civile e sequestro preventivo penale
Distinti sono natura e funzione del provvedimento cautelare civile (emesso in vista di una sentenza che dichiari inopponibile alla società...

Distinti sono natura e funzione del provvedimento cautelare civile (emesso in vista di una sentenza che dichiari inopponibile alla società la cessione di quote) e del sequestro preventivo in sede penale, emesso nell'ambito di un procedimento rispetto al quale le parti interessate alla tutela civilistica non hanno legittimazione alcuna [nel caso di specie, venuto meno l'elemento ostativo alla concessione di un provvedimento in sede cautelare civile (rappresentato da un sequestro preventivo disposto da giudice per le indagini preliminari) il Tribunale ha ritenuto meritevole di tutela la domanda cautelare volta ad inibire l'iscrizione nel libro soci di una società a responsabilità limitata, nonché l'esercizio dei diritti di socio, del preteso cessionario che (indiscusso il fumus boni iuris rappresentato dalla violazione da parte di costui in fase di trasferimento della quota del diritto di prelazione statutariamente previsto) sia portatore di interessi in conflitto con quelli della società tali da condurre realisticamente ad una situazione di stallo sociale (circostanza che conduce a ritenere sussistente pure il periculum in mora)].

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