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Revoca assembleare del liquidatore senza giusta causa: validità della delibera, tutela risarcitoria, prova del conflitto di interessi e lite temeraria
Il liquidatore di società di capitali, al pari dell’amministratore, condividendo le due fattispecie la natura di rapporti fondati sull’intuitu personae,...

Il liquidatore di società di capitali, al pari dell’amministratore, condividendo le due fattispecie la natura di rapporti fondati sull’intuitu personae, può essere revocato dall’assemblea anche in assenza di giusta causa, avendo in tal caso unicamente diritto alla tutela risarcitoria in applicazione del principio dettato per il mandato dall’art. 1725 c.c.; il richiamo alla giusta causa contenuto nell’art. 2487, ultimo comma, c.c. per la sola revoca giudiziale vale a circoscrivere quest’ultima e conferma a contrario la validità della revoca assembleare priva di giusta causa, il cui difetto rileva non quale vizio della deliberazione ma quale presupposto di un’indennità riconosciuta come conseguenza di un atto lecito. La giusta causa che esclude l’indennità deve essere espressamente enunciata nella decisione di revoca e non può essere integrata in giudizio.

I vizi suscettibili di caducare la deliberazione di revoca dell’amministratore o del liquidatore, oltre alle carenze procedimentali, sono unicamente quelli – eccesso di potere o conflitto di interessi del socio che abbia espresso un voto determinante – che denotano un esercizio del voto in mala fede, per il cui riconoscimento è richiesta una scrupolosa prova dell’interesse extrasociale sotteso alla revoca; il revocato, legittimato a impugnare le deliberazioni che incidono sulla sua posizione, ne sopporta l’onere probatorio, e la mera contrapposizione tra soci di maggioranza e di minoranza sulla gestione della liquidazione [nella specie, sulla vendita di un immobile a un socio] non integra il conflitto di interessi.

L’impugnazione della delibera di revoca fondata su allegazioni smentite dalla documentazione in atti, accompagnata da continue divagazioni su fatti estranei al thema decidendum e da tesi manifestamente inconsistenti, integra abuso dello strumento processuale e giustifica la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. in misura pari alle spese di lite, nonché, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende ai sensi del nuovo quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

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Azione del socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c.: rinuncia alla domanda verso il terzo, curatore speciale, oneri probatori e vendita dell’intero patrimonio a società dell’amministratore
La rinuncia alla domanda proposta nei confronti del terzo chiamato in causa non richiede l’accettazione della controparte, estingue l’azione e...

La rinuncia alla domanda proposta nei confronti del terzo chiamato in causa non richiede l’accettazione della controparte, estingue l’azione e determina la cessazione della materia del contendere; avendo l’efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo siano poste a carico del rinunciante, venendo meno l’interesse del terzo alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull’azione rinunciata.

Quando la società è costituita in giudizio a mezzo del curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c. per il conflitto di interessi con il suo legale rappresentante, convenuto con l’azione di responsabilità promossa dal socio, le eccezioni in senso stretto e le domande riconvenzionali nell’interesse della società possono essere formulate soltanto dal curatore speciale, ed è inammissibile la riconvenzionale proposta dall’amministratore quale rappresentante della società; la clausola compromissoria contenuta nell’accordo di intestazione fiduciaria della quota, riferita alla sola interpretazione ed esecuzione di quell’accordo, non si estende alla controversia sulla condotta gestoria dell’amministratore.

Nell’azione di responsabilità esercitata dal socio di s.r.l. quale sostituto processuale ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., di natura contrattuale, l’attore deve provare le violazioni contestate e il nesso causale con il danno subito dalla società, e, quando le condotte non siano vietate in sé ma l’illecito discenda dal dovere di lealtà o di diligenza, anche gli elementi di contesto da cui desumere la violazione di tali doveri, mentre sul convenuto incombe la prova positiva dell’osservanza dei propri obblighi. Integra grave violazione, che giustifica la revoca giudiziale e il risarcimento, la vendita da parte dell’amministratore unico dell’intero patrimonio immobiliare della società a una società a sé riconducibile costituita poco prima, a prezzo inferiore a quello di acquisto e con corrispettivo costituito prevalentemente dall’accollo di un mutuo senza liberazione della venditrice; la vendita non richiede tuttavia l’autorizzazione dei soci ex art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. quando non comporti una rilevante modificazione dei diritti dei soci e non ne sia dimostrata l’estraneità all’oggetto sociale. Il danno, pari al debito residuo del mutuo non liberato al netto delle somme effettivamente riversate alla società, costituisce debito di valore da rivalutare con interessi legali sulle somme via via rivalutate.

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Versamenti del socio e prova del mutuo in assenza di contratto scritto
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate dal socio alla società, l’esistenza...

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate dal socio alla società, l’esistenza di un rapporto di mutuo può essere desunta dal complesso degli elementi emergenti dalla concreta attuazione del rapporto – i versamenti effettuati dal socio, le restituzioni parziali operate dalla società in costanza di rapporto sociale, che non troverebbero altra spiegazione, l’appostazione nei bilanci di un debito verso soci per finanziamento infruttifero e postergato e la mancata contestazione dei solleciti di pagamento della somma residua – restando irrilevante la mancanza di un contratto scritto. In difetto di tempestiva e specifica contestazione dell’esistenza del rapporto, e a fronte della mera allegazione di fatti estintivi del credito, il rapporto deve ritenersi provato ai sensi dell’art. 115 c.p.c., poiché la deduzione di un fatto estintivo presuppone logicamente che il debito sia sorto.

L’asserita rinuncia implicita al credito residuo per finanziamenti, che sarebbe stata convenuta tra il socio cedente e il socio cessionario in occasione della cessione delle quote, deve essere provata da chi la invoca e non può essere desunta né dal mero decorso del tempo tra i versamenti e la richiesta di restituzione né dal deterioramento dei rapporti personali tra le parti.

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Ricorso ex art. 700 c.p.c. del preteso socio di società di fatto contro la società di capitali socia: difetto di strumentalità, periculum e rigore probatorio
È inammissibile, per difetto di strumentalità rispetto al giudizio di merito, il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il...

È inammissibile, per difetto di strumentalità rispetto al giudizio di merito, il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il preteso socio di una società di fatto chieda la sospensione dell’amministratore, la nomina di un amministratore giudiziario e l’inibitoria degli atti di disposizione nei confronti della società di capitali che, secondo la sua stessa prospettazione, è soltanto socia della società di fatto: quest’ultima, ancorché irregolare e priva di personalità giuridica, è soggetto distinto dai singoli soci, sicché il provvedimento cautelare inciderebbe su un terzo estraneo al rapporto controverso e non potrebbe essere sostituito dalla decisione di merito.

Ai fini del provvedimento d’urgenza non è sufficiente allegare che la controparte possa esercitare un diritto contestato, ma occorre dare contezza del pregiudizio imminente e irreparabile che ne deriverebbe; il periculum in mora è escluso quando sia decorso un consistente lasso di tempo [nella specie, cinque anni] tra l’asserita estromissione del socio e l’iniziativa giudiziale, senza allegazione di specifiche condotte medio tempore idonee a rendere vana la pretesa. La prova dell’esistenza di una società di fatto – patto sociale, fondo comune, esercizio congiunto dell’attività, ripartizione di guadagni e perdite, vincolo di collaborazione, unicità della struttura gestionale – è estremamente rigorosa e richiede una lunga istruttoria, anche tecnico-contabile, incompatibile con la sommaria cognizione cautelare; ove il timore riguardi la garanzia dei propri crediti, il rimedio tipico è il sequestro conservativo, la cui disponibilità esclude la tutela atipica.

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Responsabilità dei sindaci per omessa reazione, periculum nel sequestro conservativo verso i coobbligati e limite risarcitorio del nuovo art. 2407 c.c.
In tema di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, il fumus boni iuris dell’azione risarcitoria proposta dalla curatela può ritenersi...

In tema di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, il fumus boni iuris dell’azione risarcitoria proposta dalla curatela può ritenersi sussistente quando i sindaci, pur avendo rilevato criticità nella gestione e manifestato osservazioni o dissenso in sede di approvazione dei bilanci, abbiano omesso di attivare gli ulteriori strumenti reattivi loro attribuiti dall’ordinamento, quali, in relazione alla gravità e continuità delle irregolarità gestorie, la convocazione dell’assemblea ex art. 2406 c.c., la sollecitazione degli adempimenti imposti dagli artt. 2446 e 2447 c.c., la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. e ogni altra iniziativa idonea ad assicurare una vigilanza effettiva, sostanziale e non meramente formale sull’operato degli amministratori; ne consegue che la responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. non richiede l’individuazione di specifici atti commissivi, ma può fondarsi anche sull’omissione delle condotte doverose che avrebbero potuto impedire o attenuare il danno.

In materia di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., il periculum in mora può desumersi anche dalla sola oggettiva insufficienza del patrimonio del debitore rispetto all’entità del credito azionato, non essendo necessaria, in presenza di una garanzia patrimoniale già inadeguata, la concorrente dimostrazione di specifici atti di depauperamento; in caso di obbligazione solidale, tale requisito va valutato con riguardo alla posizione di ciascun debitore, ma resta escluso quando almeno uno dei coobbligati sia in grado di soddisfare integralmente il credito (circostanza quest'ultima che non ricorre ove i beni allegati a garanzia consistano soltanto in quote indivise di proprietà immobiliare, inidonee ad assicurare una piena e concreta capienza esecutiva).

Ai fini dell’applicazione del novellato art. 2407, comma 2, c.c., il limite parametrato a un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco integra un tetto massimo della responsabilità patrimoniale risarcitoria e non coincide con la misura del danno risarcibile, né consente di identificare quest’ultimo con la sola somma dei compensi percepiti.

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Conciliazione in corso di causa e cessazione della materia del contendere: necessità della sentenza e curatore speciale nell’impugnazione della nomina degli amministratori
Quando la conciliazione raggiunta dalle parti in corso di causa [nella specie, nel giudizio di impugnazione della delibera di nomina...

Quando la conciliazione raggiunta dalle parti in corso di causa [nella specie, nel giudizio di impugnazione della delibera di nomina del consiglio di amministrazione di una s.p.a., conseguente all’operare di una clausola simul stabunt simul cadent] conduce alla richiesta congiunta di dichiarare cessata la materia del contendere, il giudice deve provvedere con sentenza e non con ordinanza: tra i possibili esiti processuali di una conciliazione – la doppia diserzione delle udienze ex art. 309 c.p.c., la rinuncia agli atti, il verbale di conciliazione e la cessazione della materia del contendere – ciascuno ha la propria forma, e la cessazione della materia del contendere ha un contenuto decisorio, pur modesto, limitato all’accertamento che non vi è più lite sull’oggetto del giudizio, senza alcuna decisione di merito; le spese possono essere integralmente compensate su concorde richiesta delle parti.

Nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare di nomina del nuovo organo amministrativo, la società deve essere rappresentata da un curatore speciale, poiché gli amministratori nominati con la delibera contestata si trovano in conflitto di interessi, essendo inevitabilmente orientati alla conferma della delibera che li ha nominati.

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Clausola compromissoria statutaria e compenso dell’amministratore: mancata adesione all’eccezione di incompetenza e regolamentazione delle spese
Non può dolersi della celebrazione della fase istruttoria e della conseguente liquidazione e regolamentazione delle spese secondo il principio di...

Non può dolersi della celebrazione della fase istruttoria e della conseguente liquidazione e regolamentazione delle spese secondo il principio di soccombenza anche per tale fase la parte processuale che, non aderendo all'eccezione di incompetenza ex adverso formulata e mantenendo inalterata, sino alla precisazione delle conclusioni, le conclusioni rassegnate in fase introduttiva e la contestazione dell'eccezione preliminare di incompetenza, abbia in tal modo sollecitato la celebrazione della fase istruttoria avanti al giudice successivamente dichiaratosi incompetente [nella specie, opposizione a decreto ingiuntivo per compensi di amministratore, accolta per la clausola statutaria che devolve ad arbitro unico le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci]; la definizione, nelle more, di un diverso giudizio promosso dal creditore pignoratizio del credito azionato non determina cessazione della materia del contendere e non giustifica la compensazione delle spese.

Una volta eccepita l’incompetenza per la devoluzione della controversia ad arbitri, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo non può emettere provvedimenti diversi dalla declinatoria di competenza, e deve quindi negare tanto la provvisoria esecuzione del decreto quanto l’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. sulla parte non contestata del credito.

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Clausola compromissoria, trasmissibilità agli eredi e nullità del decreto ingiuntivo in sede di opposizione
In difetto di espressa volontà contraria, la clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie sull’interpretazione o applicazione del contratto...

In difetto di espressa volontà contraria, la clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie sull’interpretazione o applicazione del contratto deve essere interpretata in senso estensivo, ricomprendendo tutte le controversie aventi causa petendi nel rapporto, anche se insorte a distanza di tempo dalla sua esecuzione, ed è opponibile agli eredi del contraente originario senza necessità di specifica accettazione. Ne consegue che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ordinario deve dichiarare la nullità o revocare il decreto e rimettere la controversia alla cognizione arbitrale [nella specie, clausola contenuta in un contratto di associazione in partecipazione relativo a una farmacia, invocata dall’associante contro gli eredi dell’associato che avevano ottenuto decreto ingiuntivo per la consegna dei rendiconti]. La presenza della clausola compromissoria non impedisce di ottenere il decreto ingiuntivo, poiché il procedimento arbitrale non contempla provvedimenti inaudita altera parte, ma l’improponibilità della domanda, da sollevare su eccezione di parte e non rilevabile d’ufficio, può essere fatta valere in sede di opposizione.

La sentenza con cui il giudice dell’opposizione dichiara la nullità del decreto ingiuntivo per l’esistenza della clausola compromissoria definisce il giudizio di opposizione, esaurendo la competenza funzionale del giudice, che non può rimettere la causa agli arbitri; l’eventuale riproposizione della domanda davanti al collegio arbitrale costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione sulla medesima pretesa già azionata in via monitoria.

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Riassunzione davanti a una sezione specializzata diversa da quella indicata dal giudice declinante: incompetenza territoriale inderogabile e statuizione sulle spese
L’ordinanza che accoglie l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito,...

L'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento. La riproposizione della domanda, dopo la declinatoria di competenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa di un dato tribunale, davanti alla sezione specializzata di un tribunale diverso non costituisce riassunzione ai sensi dell’art. 50 c.p.c. e non consente di invocare l’art. 44 c.p.c., sicché il giudice adito, rilevata la propria incompetenza territoriale inderogabile, dichiara l’incompetenza, condanna l’attore alle spese e assegna il termine per la riassunzione davanti al giudice competente.

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Opposizione a decreto ingiuntivo per la liquidazione della quota del socio receduto: estinzione del giudizio sospeso e preclusione di ogni statuizione sul decreto
La causa sospesa ai sensi dell’art. 297 c.p.c. deve essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione...

La causa sospesa ai sensi dell’art. 297 c.p.c. deve essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione resa nel giudizio pregiudicante; in difetto di tempestiva riassunzione, il processo si estingue ai sensi dell’art. 307, comma 3, c.p.c.

L’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo preclude l’adozione di qualunque provvedimento sul merito del decreto opposto, ivi compresa la sua revoca o la declaratoria di nullità o inefficacia, giacché qualunque accertamento, anche officioso, presuppone la pendenza della causa [nella specie, decreto ingiuntivo emesso sulla base di un lodo che aveva liquidato la quota del socio receduto, con giudizio di opposizione sospeso in attesa della definizione dell’impugnazione del lodo]; non può quindi essere esaminata neppure la tesi secondo cui il decreto sarebbe nullo o tamquam non esset per la sopravvenuta qualificazione dell’arbitrato come rituale, che avrebbe imposto l’exequatur del lodo in luogo del ricorso monitorio.

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Individuazione del contenuto sostanziale della pretesa azionata ai fini dell’ammissibilità della precisazione e modificazione della domanda
Per individuare il contenuto sostanziale della pretesa azionata in giudizio dall’attore, il Giudice deve prendere in esame i fatti materiali...

Per individuare il contenuto sostanziale della pretesa azionata in giudizio dall’attore, il Giudice deve prendere in esame i fatti materiali (circostanze di fatto - situazione dedotta in giudizio) posti dall’attore alla base delle proprie domande, eccezioni e conclusioni, come indicati nell’atto introduttivo e nei successivi scritti e che, a suo giudizio, hanno leso il suo diritto, non tanto le ragioni giuridiche a fondamento delle pretese. È infatti compito del Giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa dall’attore, per questo sono i fatti indicati che rilevano al fine di individuare la vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

Nel corso del giudizio, è, pertanto, ammesso precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni nei termini previsti dall'art. 183 c.p.c. (oggi 171-ter c.p.c.), riguardo al petitum ed alla causa petendi, purché le domande, eccezioni e conclusioni così modificate risultino connesse alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Si verifica una mutatio tutte le volte in cui nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine o di decisione.

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Revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.: sopravvenuta nomina di un nuovo amministratore, soccombenza virtuale e inapplicabilità dell’art. 2476, comma 4, c.c.
Nell’ambito dell’azione promossa in via d’urgenza dal socio per la revoca dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3,...

Nell’ambito dell’azione promossa in via d’urgenza dal socio per la revoca dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, seconda parte, c.c., la sopravvenuta nomina di un nuovo amministratore, iscritta nel registro delle imprese, comporta la cessazione della materia del contendere e l’inammissibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., dovendo le condizioni dell’azione sussistere al momento della decisione; cessa conseguentemente anche l’ufficio del curatore speciale nominato alla società ex art. 78 c.p.c. per il conflitto di interessi dell’amministratore, il cui compenso grava sulla società e non rientra tra le spese processuali.

Ai fini della regolamentazione delle spese si applica il criterio della soccombenza virtuale, verificando la fondatezza del ricorso sotto il profilo del fumus boni iuris della mala gestio e del periculum in mora, e non l’art. 2476, comma 4, c.c.: tale norma attiene alla distribuzione dell’onere delle spese tra i due soggetti legittimati in via concorrente a proporre l’azione sociale di responsabilità, la società e il socio sostituto processuale, e non deroga alla regola della soccombenza per esonerare l’amministratore; essa non si applica comunque all’azione di revoca, nella quale la legittimazione del socio è propria ed esclusiva, come si desume dagli artt. 2259 e 2409 c.c.

Integra fumus di mala gestio l’allegazione dello stesso amministratore secondo cui i pagamenti a società a lui riconducibili costituirebbero il compenso per la sua attività gestoria, poiché il compenso, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, c.c., deve essere determinato dall’assemblea e non può essere autoliquidato dall’amministratore né corrisposto a un terzo che non abbia reso alcuna prestazione alla società.

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