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Sequestro conservativo e responsabilità dei sindaci
La responsabilità dei membri del collegio sindacale di una società di capitali ex art. 2407, comma 2 c.c. ha natura...

La responsabilità dei membri del collegio sindacale di una società di capitali ex art. 2407, comma 2 c.c. ha natura solidale rispetto a quella degli amministratori e ha natura solidale, tuttavia, anche nei rapporti interni fra sindaci. Poiché l’obbligazione solidale dà luogo ad un’unica situazione giuridica passiva facente capo a più soggetti e non ad una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi (essendo una la prestazione dedotta in giudizio), ai fini della concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. deve prendersi in considerazione la valutazione complessiva del temuto pericolo con riguardo a tutti i debitori tenuti in solido. Poiché il creditore può ottenere il pagamento da uno qualsiasi dei debitori in solido - rivolgendo la sua azione verosimilmente contro chi è solvibile - ed ognuno dei condebitori è obbligato per intero, il pericolo di perdere il proprio credito non sussiste sino a quando vi sarà anche uno dei debitori solidali che possa soddisfare, con le sue sostanze, l’intero credito.

Il periculum in mora richiesto per il sequestro conservativo deve ritenersi insussistente quando risulti l’esistenza di una copertura assicurativa per la responsabilità professionale idonea a garantire il soddisfacimento del credito azionato, con massimale capiente rispetto al danno prospettato e con denuncia del sinistro effettuata durante il periodo di validità della polizza. In tal caso, il creditore può fare legittimo affidamento sull’intervento della compagnia assicurativa ai fini dell’integrale ristoro del pregiudizio.

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Curatore speciale e compenso: inammissibilità della liquidazione da parte del giudice
Il curatore speciale nominato ai sensi degli artt. 78 ss. c.p.c. non riveste la qualità di ausiliario del giudice, ma...

Il curatore speciale nominato ai sensi degli artt. 78 ss. c.p.c. non riveste la qualità di ausiliario del giudice, ma opera quale rappresentante ex lege dell’ente nel cui interesse è nominato; ne consegue che l’istanza di liquidazione del compenso da parte del giudice che lo ha nominato è inammissibile, non trovando applicazione l’art. 52 disp. att. c.p.c., dovendo il curatore richiedere il pagamento all’ente rappresentato ed eventuali controversie essere devolute al giudice competente per valore.

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Non impugnabilità del provvedimento di nomina del curatore speciale
Il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. non può né essere impugnato dinanzi alla Corte d’appello...

Il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. non può né essere impugnato dinanzi alla Corte d'appello ai sensi dell’art. 739 c.p.c. né essere reclamato in altro modo, salva la facoltà degli interessati di chiederne la modifica o la revoca, anche per l’originaria insussistenza dei suoi presupposti, allo stesso presidente del Tribunale che lo abbia adottato ante causam o, una volta che il processo sia iniziato, al giudice procedente, e di farne valere l’eventuale illegittimità mediante l’impugnazione del provvedimento con il quale lo stesso giudice abbia definito il processo.

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Mancato deposito di note di trattazione scritta ed estinzione del processo
In caso di udienza in trattazione scritta, l’omesso deposito delle note contenenti le deduzioni di udienza realizza una condotta processuale...

In caso di udienza in trattazione scritta, l'omesso deposito delle note contenenti le deduzioni di udienza realizza una condotta processuale equivalente alla mancata comparizione.

In caso di rinvio d'udienza in trattazione scritta per mancata comparizione delle parti, il rinnovato mancato deposito delle note scritte nel termine perentorio assegnato comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo.

L’estinzione solleva dalla statuizione sulle spese del giudizio ed evidenzia di per sé l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.

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Requisiti del ricorso cautelare: strumentalità, fumus boni iuris e periculum in mora
In un ricorso cautelare l’indicazione della futura azione di merito è requisito indispensabile al fine di poter controllare l’effettiva competenza...

In un ricorso cautelare l’indicazione della futura azione di merito è requisito indispensabile al fine di poter controllare l’effettiva competenza del giudice adito ed il rapporto funzionale e di strumentalità fra cautela invocata e futuro giudizio di merito; ciò vale anche nei procedimenti diretti ad ottenere un provvedimento a strumentalità c.d. attenuata, ove il giudizio a cognizione piena sia meramente eventuale. Tuttavia, al giudice della cautela sono conferiti ampi poteri interpretativi al fine di acclarare, caso per caso, quale sia la futura causa di merito, desumibile anche dal tenore del ricorso; solo ove tale vaglio non consenta di individuare il giudizio a cognizione piena rispetto al quale la domanda cautelare è strumentale, tale difetto condurrà al rigetto della cautela. L’omessa specificazione del bene non risulta motivo di inammissibilità del sequestro, dovendosi in esso al più fare riferimento all’importo del credito per il quale viene invocata la cautela ed essendo rimessa alla fase esecutiva l’individuazione dei beni che ne sono oggetto, anche ove questi siano indicati sommariamente dalla parte ricorrente. In punto di fumus boni iuris, ai fini della concessione della richiesta cautela è sufficiente che sia accertata, con un'indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudice del merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare; non è, invece, necessario né che il credito sia liquido (cioè determinato nel suo ammontare) né che sia esigibile (e cioè non sottoposto a termine o a condizione), essendo sufficiente che sia attuale e non meramente ipotetico ed eventuale.

Il periculum in mora, da intendersi come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore, può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati da comportamenti del debitore che lascino presumere la possibilità di porre in essere atti da parte del medesimo depauperativi del patrimonio; non è, tuttavia, sufficiente al fine di ritenere sussistente tale requisito il mero rifiuto di adempiere giacché il pericolo che giustifica la concessione della misura conservativa deve essere ragionevolmente fondato.

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Recesso della P.A. dal contratto d’appalto e limiti della tutela cautelare
Il giudizio cautelare non consente l’adozione di una pronuncia di accertamento in via principale; l’eventuale legittimità o illegittimità del recesso...

Il giudizio cautelare non consente l'adozione di una pronuncia di accertamento in via principale; l'eventuale legittimità o illegittimità del recesso contrattuale esercitato dalla pubblica amministrazione rispetto a un contratto di appalto può formare oggetto unicamente di una valutazione incidentale e non di un accertamento autonomo che deve essere riservato al giudizio di cognizione ordinario.
Il procedimento cautelare non può avere ad oggetto diritti dal contenuto esclusivamente patrimoniale; le rivendicazioni relative all'indennizzo da recesso ed ai canoni eventualmente dovuti dall'ente appaltante non rivestono i connotati di urgenza e di irreparabilità del danno necessari per legittimare l'adozione di un provvedimento cautelare, dovendo formare oggetto di un giudizio ordinario di cognizione.

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Azione sociale di responsabilità in sede arbitrale: competenza per la nomina del curatore speciale
L’art. 80 cod. proc. civ., che al 1° comma statuisce “l’istanza per la nomina del curatore speciale va proposta al...

L’art. 80 cod. proc. civ., che al 1° comma statuisce “l’istanza per la nomina del curatore speciale va proposta al presidente dell’ufficio giudiziario dinnanzi al quale si intende proporre la causa”. L’ultimo inciso consente logicamente di ritenere il potere di nomina del presidente dell’ufficio giudiziario circoscritto all’ipotesi in cui il giudizio di merito ancora non sia stato instaurato ma solo preannunziato.

Allorquando l'esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 50-bis cod. proc. civ.) della causa, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all'art. 80 cod. proc. civ. Se il potere di nomina del curatore speciale è rimesso al giudice della causa di merito pendente, deve ritenersi demandato agli arbitri, allorquando il giudizio già penda dinnanzi agli stessi.

L’omessa nomina del curatore speciale nel caso di conflitto d’interesse costituisce un vizio di costituzione del rapporto processuale a cui consegue la nullità dell’intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, per violazione del principio del contraddittorio e, più in particolare, della garanzia del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale costituisce un subprocedimento di volontaria giurisdizione che si traduce in un atto sempre modificabile e revocabile dal giudice che lo ha emesso, che non passa in giudicato e non assume una stabilità idonea ad integrare la nozione di definitività. Il provvedimento di nomina del curatore speciale
di cui all’art. 78 c.p.c. è diretto non già ad attribuire o negare un bene della vita, ma ad assicurare la rappresentanza processuale tanto al soggetto che ne sia privo, quanto al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi col rappresentante; ha pertanto una funzione meramente strumentale ai fini del singolo processo (e quindi nel caso in cui il giudizio sia già iniziato non può non essere deciso dal Giudice che procede e quindi dall’arbitro in caso di pendenza del giudizio arbitrale) ed è sempre revocabile e modificabile ad opera di chi lo ha pronunciato.

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Ricusazione del consulente tecnico d’ufficio: termini e modalità
L’istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio è inammissibile ove proposta oltre il termine previsto dal codice di rito, all’art....

L’istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio è inammissibile ove proposta oltre il termine previsto dal codice di rito, all’art. 192 c.p.c., o comunque oltre la data in cui sarebbe insorta la (presunta) causa di incompatibilità del consulente e neppure nella prima difesa utile successiva alla insorgenza di essa.

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Conferma delle misure protettive nell’ambito della composizione negoziata della crisi
Nell’ambito di un’istanza di conferma delle misure protettive, la valutazione cui è chiamato il Tribunale ai sensi dell’art. 19 CCII...

Nell’ambito di un’istanza di conferma delle misure protettive, la valutazione cui è chiamato il Tribunale ai sensi dell'art. 19 CCII si traduce essenzialmente nella determinazione se le misure protettive meritino conferma perché funzionali allo svolgimento di una trattativa seria, tenuto conto del possibile pregiudizio che esse possano cagionare alla posizione dei creditori. Ciò che si deve verificare è l'incapacità delle misure protettive di assicurare il buon esito delle trattative ovvero, in via alternativa, il fatto che esse appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (pur essendo questa alternativa il presupposto per la caducazione ai sensi dell'art. 19, co. 6, di misure protettive già efficaci, si può sostenere che essa debba ricorrere anche in sede di conferma ai sensi dell'art. 19, co. 4.). Perché possa il tribunale assumere una decisione di conferma delle misure protettive, esse devono essere strumentalmente idonee a salvaguardare trattative che siano effettivamente in corso, calate nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non risulti, ad un esame obiettivo, "manifestamente implausibile", in considerazione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento presentato dalla impresa. Siffatto giudizio può essere attinto da elementi estrinseci dotati di una sufficiente sintomaticità di tale idoneità, quale, proprio, l'assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere e, sul piano interno della strategia di risanamento, la sua chiarezza, nonché la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni alla sua base; ancora, la prospettazione che la continuità, durante la fase della composizione, non eroda la cassa sottraendo le risorse, così da assicurare ai creditori che l'invocata 'stay' non vada a compromettere le loro aspettative di soddisfazione e, addirittura, ingenerando in alcuni creditori l'aspettativa di un minimo di soddisfazione che, invece, nella prospettiva liquidatoria risulterebbe precluso. A tal fine, un ruolo significativo va attribuito al parere che l'Esperto è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 19, co. 4, CCII.

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Inerzia del commissario liquidatore e soppressione dell’EIPLI: effetti sui giudizi pendenti
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21, commi 10 e 11, del decreto legge n. 201/2011 (convertito con legge n. 214/2011), nella...

Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21, commi 10 e 11, del decreto legge n. 201/2011 (convertito con legge n. 214/2011), nella versione scaturente dalle modifiche operate con la legge n. 74/2023, conduce a ritenere che – in assenza di una concreta attività di gestione da parte del Commissario liquidatore entro il 31 dicembre 2023, segnatamente mediante la gestione delle posizioni creditorie e debitorie e la predisposizione del piano di riparto – il giudizio già pendente a tale data contro l'Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) non possa essere dichiarato improcedibile, ma debba essere assoggettato ai generali principi in materia di successione nel processo di cui all’art. 110 cod. proc. civ.; una diversa conclusione determinerebbe un'ingiustificata compressione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. privando la parte attrice di tutela giurisdizionale e finirebbe altresì per attribuire rilievo premiale alla condotta inerte della gestione commissariale. Tuttavia, qualora, nelle more del giudizio, la soppressione dell'EIPLI e il trasferimento dei relativi contratti alla Acque del Sud s.p.a. «liberi da qualsiasi vincolo» disposti dalla legge n. 74/2023 abbiano definitivamente sottratto all'ente soppresso le funzioni e i poteri necessari all'adempimento delle obbligazioni dedotte in giudizio, tale sopravvenuta disciplina normativa integra un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., essendo assimilabile a un vero e proprio factum principis; da tale accertata impossibilità discende il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito della domanda richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ., con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere – quale forma di estinzione atipica del giudizio civile a rilevanza esclusivamente processuale – e integrale compensazione delle spese di lite, ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni.

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Procedimento ex art. 2409 c.c. e necessaria nomina di un curatore speciale della società per conflitto di interessi
Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di...

Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di interessi tra la società medesima e l'amministratore unico. Ove il conflitto di interessi sia preesistente all'instaurazione del procedimento l'istanza di nomina del curatore speciale deve essere rivolta al Presidente del Tribunale e non al giudice avanti al quale pende la causa.

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Procedimento ex art. 2409 c.c.: litisconsorzio necessario della società e obbligo di nomina di un curatore speciale
Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società è litisconsorte necessaria e la stessa deve essere processualmente rappresentata da un...

Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società è litisconsorte necessaria e la stessa deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di interessi tra l’ente e l’organo gestorio la cui amministrazione è oggetto di denuncia per essere gravemente irregolare e foriera di danno. Ove il conflitto di interessi non sia sopravvenuto all'instaurazione del procedimento, ma sia preesistente, non può provvedere il giudice del procedimento, ma esclusivamente il Presidente del Tribunale.

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