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La perdita d’efficacia del titolo esecutivo
In forza dal principio nulla executio sine titulo, il titolo esecutivo deve esistere nel momento in cui l’esecuzione inizia e...

In forza dal principio nulla executio sine titulo, il titolo esecutivo deve esistere nel momento in cui l’esecuzione inizia e perdurare per tutta la sua durata sino alla sua positiva conclusione. Il venir meno del titolo comporta – salvo specifiche eccezioni – la caducazione degli atti esecutivi compiuti. Il titolo esecutivo, in diversi termini, giustifica non soltanto il compimento, ma anche la permanenza in vita degli atti di esecuzione posti in essere. Pertanto, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c. (c.d. effetto espansivo esterno), il pignoramento, effettuato in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, in quanto “atto” dipendente dalla sentenza integralmente riformata, viene caducato dalla data di pubblicazione della sentenza d’appello, in quanto il titolo esecutivo è come se non fosse mai esistito.

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Sequestro giudiziario di cambiali: ammissibilità e presupposti
E’ ammissibile il sequestro giudiziario di cambiali quando la contestazione sul pagamento e l’esistenza del credito incorporato nelle cambiali si...

E' ammissibile il sequestro giudiziario di cambiali quando la contestazione sul pagamento e l’esistenza del credito incorporato nelle cambiali si traduce in una controversia sul loro possesso in quanto, ancorché incorporanti un diritto di credito, sono beni mobili (e come tali sono trattate dal codice civile) e come tali non possono essere in via generale escluse dal novero dei beni idonei a divenire oggetto di sequestro giudiziario. La controversia sul credito, data l’incorporazione nel titolo cambiario, si trasforma in controversia sul possesso del titolo di credito che ne legittima il sequestro ex art 670 cpc.
Sussiste il presupposto del periculum in mora per la concessione del sequestro giudiziario di cambiali poiché il vincolo sulle stesse che incorporano il credito è l’unico strumento per rendere effettiva la facoltà di eccezione ex art 1460 c.c.; la rapida circolazione delle cambiali integra l’opportunità della loro custodia a mani di un terzo custode.

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Arbitrato irrituale e competenza per la nomina del curatore speciale
La natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario propria dell’arbitrato rituale non è condivisa dall’arbitrato irrituale. Quest’ultimo, infatti,...

La natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario propria dell’arbitrato rituale non è condivisa dall’arbitrato irrituale. Quest’ultimo, infatti, trova il suo fondamento in un atto di investitura privata rispetto al quale non è possibile parlare di giurisdizione o competenza in senso tecnico, essendo demandata agli arbitri un'attività negoziale e non una funzione giurisdizionale.

Da ciò consegue che, solo tra giurisdizione ordinaria e arbitrato rituale, possa verificarsi un problema di competenza, ma non tra giudice ordinario e arbitrato irrituale.

Alla luce di quanto sopra deriva, inoltre, che l’art. 80 c.p.c. 1° comma, ultimo periodo, che individua nel giudice che procede colui il quale provvede alla nomina del curatore speciale in corso di causa, non possa che riferirsi al giudice ordinario e al collegio in arbitrato rituale, ma non anche al collegio in arbitrato irrituale dato che, quest’ultimo, integra un’ipotesi di accertamento privatistico a rilevanza esclusivamente contrattuale.

(Quindi la nomina del curatore speciale ad opera dal giudice ordinario e non ad opera del collegio in arbitrato irrituale, non può minare la validità del contradditorio in modo tale da integrare un’ipotesi di nullità per violazione del litisconsorzio - come lamentato dall’attore nel caso di specie - in quanto essa è stata fatta dal giudice munito dell’investitura per farlo; né può dirsi che l’art. 80 c.p.c. sia norma dettata anche per l’arbitrato irrituale, il cui collegio non assume mai lo status di giudice ordinario).

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Sulla competenza del Giudice cautelare
Il giudice che ha emesso il sequestro conservativo non è competente a dirimere le controversie insorte tra le parti in...

Il giudice che ha emesso il sequestro conservativo non è competente a dirimere le controversie insorte tra le parti in merito all’interpretazione della statuizione di condanna contenuta nel provvedimento che conclude il giudizio di merito rispetto al quale il sequestro conservativo è strumentale. Tale competenza non può ritenersi sussistente nemmeno ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c., giacché, a ben vedere, non si tratta della fissazione delle modalità di attuazione del sequestro conservativo ma si tratterebbe di specificare il contenuto del provvedimento di merito, su cui il giudice della cautela non può in alcun modo incidere. L’ordinamento prevede specifici rimedi volti a dirimere le incertezze in merito alla portata del provvedimento di merito sia esso una sentenza sia esso un lodo arbitrale, quali la correzione dell’errore materiale, l’impugnazione e l’opposizione all’esecuzione. Il giudice che ha emesso il sequestro conservativo non dispone nemmeno del potere di impedire la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, neppure in attesa dell’exequatur del lodo arbitrale, poiché in questo caso o il creditore chiede l’exequatur entro sessanta giorni dalla proponibilità della domanda o il sequestro diventa inefficace (art. 156- bis disp. att. c.p.c.), fermo restando poi che a seguito dell’ottenimento dell’exequatur il sequestro si converte automaticamente in pignoramento ex art. 686 c.p.c. e il creditore dovrà eseguire infine le formalità di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c..

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Sul periculum in mora
Non è meritevole di accoglimento, per insussistenza del requisito del periculum in mora, il ricorso per sequestro conservativo volto a...

Non è meritevole di accoglimento, per insussistenza del requisito del periculum in mora, il ricorso per sequestro conservativo volto a garantire l’incasso di un credito già azionato in sede di merito e fondato sul rischio di depauperamento patrimoniale derivante da presunti atti distrattivi compiuti dal resistente, quando: sia decorso quasi un anno tra il compimento di tali atti e la proposizione della domanda cautelare; alcuni di essi siano stati realizzati prima della diffida di pagamento; il prezzo delle operazioni risulti in concreto congruo, dovendosi attribuire ai valori O.M.I. mera valenza indicativa e considerare, invece, l’andamento effettivo del mercato; la resistente appaia comunque adeguatamente patrimonializzata, avuto riguardo non solo al valore degli immobili di sua proprietà, ma anche alle altre voci dell'attivo iscritte a bilancio, quali le immobilizzazioni finanziarie e i crediti esigibili entro l’esercizio successivo.

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Notifica all’indirizzo pec della società indirizzata all’amministratore di fatto
Nell’ambito dei vizi del processo di notificazione è opportuno distinguere tra il vizio di nullità e il vizio di inesistenza...

Nell’ambito dei vizi del processo di notificazione è opportuno distinguere tra il vizio di nullità e il vizio di inesistenza della notifica. Solo il primo trova disciplina nel codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 160 c.p.c.

Per quanto concerne il vizio dell’inesistenza della notificazione, questo, si delinea, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo, ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità. Tali elementi costitutivi essenziali consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato, come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata, ma non compiuta e, in definitiva, omessa.

Alla luce di quanto sopra, è da considerarsi nulla e, come tale, suscettibile di sanatoria, la notificazione in luogo ed a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano un qualche riferimento con il destinatario della notificazione medesima. In questa ipotesi, infatti, è stato valorizzato - come discrimine tra il vizio di nullità e quello di inesistenza - il criterio del collegamento o riferimento del processo di notificazione con il destinatario, laddove, l’assenza di ogni relazione tra chi riceve la copia ed il destinatario dell’atto, comporta l’inesistenza della notificazione.

Deve ritenersi inesistente la notifica effettuata all'amministratore di fatto a mezzo pec all'indirizzo pec della società di cui pretesamente il soggetto destinatario eserciterebbe in fatto le funzioni di amministratore.

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Estinzione del procedimento e prova della tempestività della notifica al terzo chiamato
Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata è opportuno non prevedere la partecipazione del giudice a quo al collegio competente per la...

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata è opportuno non prevedere la partecipazione del giudice a quo al collegio competente per la decisione sul reclamo immediato avverso l'ordinanza di estinzione proposto ai sensi dell'art. 178 c.p.c.

L’art. 291 c.p.c. fa conseguire l’estinzione del processo all’omesso rispetto del termine perentorio assegnato per la rinnovazione della notifica e non all’omessa produzione della relativa prova, ove il termine sia stato rispettato, fermo restando l’onere dell’interessato di comprovare il corretto assolvimento dell’obbligo onde consentire l’attività di controllo del Giudice.

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Sequestro conservativo: del periculum in mora
In tema di sequestro conservativo, il pericolo di pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore in relazione all’ammontare del credito...

In tema di sequestro conservativo, il pericolo di pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore in relazione all’ammontare del credito azionato, deve essere valutato sulla base dei seguenti principi: 1) irrilevanza, ai fini della sua dimostrazione, del mero convincimento del creditore e/o di mere ipotesi; 2) conseguente esclusiva rilevanza del riferimento ad indici oggettivamente rilevabili e dimostrabili, pur se dotati di rilievo solo indiziario (ad es. anomale ed affrettate alienazioni di beni del debitore); 3) riferibilità tanto ad elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, tanto ad elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio, nonché in ordine al rilievo del comportamento processuale del debitore; 4) conseguente sufficienza di una valutazione sommaria di probabilità attuale e concreta di un pericolo di verificazione di un depauperamento del patrimonio del debitore, non necessitando che il pericolo consista in un depauperamento in atto del debitore stesso; 5) riferimento, quale parametro complessivo di valutazione del periculum da parte del giudice, alla necessità di un prudente ed equo contemperamento dei riferiti elementi oggettivi e soggettivi, ove compresenti, pur non dovendo essere i detti criteri di valutazione necessariamente concorrenti.

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Sequestro conservativo: del fumus boni iuris
Se è pur vero che per quanto riguarda il profilo del fumus boni iuris non è necessario che il credito...

Se è pur vero che per quanto riguarda il profilo del fumus boni iuris non è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria e che essa sia almeno approssimativamente determinabile nel quantum, in ragione della necessaria commisurazione del valore dei beni da assoggettare a sequestro, la misura cautelare richiesta non può essere, tuttavia, concessa ove il credito risarcitorio sia meramente ipotetico ed eventuale.

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Presupposti del sequestro conservativo
Ai fini della concessione del sequestro conservativo: (i) il requisito del fumus boni iuris ricorre quando sia accertato, con un’indagine...

Ai fini della concessione del sequestro conservativo: (i) il requisito del fumus boni iuris ricorre quando sia accertato, con un’indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservata al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza ed al suo ammontare; (ii) il requisito del periculum in mora è desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, che riguardano l’inadeguatezza della consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore, i quali lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, egli possa compiere atti dispositivi idonei a provocare il depauperamento del suo patrimonio.

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