Il Tribunale deve, in forza del disposto dell'art. 115 c.p.c., porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Se il curatore esperisce l'azione sociale di responsabilità per reintegrare il patrimonio sociale, la stessa natura dell'addebito di "pagamento ingiustificato" impone a ciascun resistente, incluso l'amministratore di fatto, di prendere posizione su ciascuna voce di movimentazione del conto, non solo specificando la giustificazione dei singoli importi via via ricevuti, ma anche l'inerenza e la congruità dei singoli versamenti rispetto agli scopi sociali.
Il termine di prescrizione previsto dall’art. 2949 c.c. per "i diritti che derivano dai rapporti sociali" si applica anche al diritto della società cooperativa a ricevere dai soci i versamenti di denaro disposti a loro carico, quali prestazioni accessorie previste dallo statuto per far fronte alle spese di normale funzionamento della società, determinate dalla delibera assembleare e con decorrenza del termine dalla stessa.
Non è un atto idoneo a provare l'interruzione della decorrenza della prescrizione l'invio di posta elettronica ordinaria, salvo che l'attore dimostri l'effettiva ricezione e conoscenza da parte del destinatario di tali comunicazioni.
La domanda volta ad ottenere la liquidazione del compenso di amministratore delegato è soggetta al termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2949 c.c.; tale termine opera anche in relazione al diritto all’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento della società ex art. 2041 c.c., quando anch’esso inerisca e derivi da un rapporto societario.
Se è prevista un’azione tipica che il danneggiato avrebbe potuto esperire nei confronti dell’arricchito e che invece non ha tempestivamente esercitato, la domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. è inammissibile ed improponibile, attesa la natura sussidiaria dell’azione ex art. 2042 c.c.
L’ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando essa sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa e sia pertanto inidonea a realizzare lo schema tipico dell’istituto (come accade quando la consegna dell’atto avvenga a persona ed in luogo assolutamente non riferibili al destinatario ovvero quando non vi sia stata una qualsiasi consegna dell’atto da notificare), mentre si configura la nullità della notificazione quando, nonostante l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell’atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione. In questa seconda ipotesi il vizio della notificazione è sanato ex tunc per raggiungimento dello scopo quando segua la costituzione del destinatario dell’atto.
Il conflitto di interessi di cui all’art. 78 c.p.c. sussiste in tutti e soli i casi in cui vi sia un contrasto fra la società e il suo legale rappresentante, per essere quest’ultimo giuridicamente (e non solo in via di fatto) e direttamente interessato ad un esito della lite diverso da quello che possa invece avvantaggiare l’ente. Non sussiste alcun conflitto di interessi quando l’ente sia rappresentato in causa non dal convenuto ma da soggetto diverso, che sia dotato del potere di conferire il ius postulandi e di gestire la lite.
Il conflitto sanzionato dall’art. 78 c.p.c. deve sussistere fra due interessi rilevanti in diritto, uno dei quali in capo a chi rappresenti la società nel processo, rimanendo irrilevante (e ben potendo darsi) che la società in sostituzione della quale un socio eserciti l’azione di responsabilità, costituendosi in capo ad altro o al nuovo legale rappresentante, prenda in via di fatto e concretamente le parti del convenuto.
L’esistenza di una clausola compromissoria nello statuto di una s.p.a. per tutte le controversie tra soci e società non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
Il convenuto costituitosi in giudizio tardivamente entra nel processo allo stato in cui si trova, non potendo compiere atti processuali che siano ormai preclusi alle parti, salva la prerogativa di cui all’art. 293, ult. co., c.p.c. Pertanto, se costituito dopo la scadenza dei termini previsti all’art. 183, co. 6, c.p.c., lo stesso non può modificare il tema né allegatorio né probatorio cristallizzato durante la contumacia, potendo articolare solo mere difese su questioni rilevabili anche d’ufficio.
Al fine di accertare se una clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale deve aversi riguardo alla volontà delle parti desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo l'arbitrato rituale quando debba ritenersi che le parti abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice e, ricorrendo invece un arbitrato irrituale quando debba ritenersi che abbiano inteso demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi, dovendosi optare, nel caso in cui residuino dubbi sull'effettiva volontà dei contraenti, per l'irritualità dell'arbitrato, tenuto conto che l'arbitrato rituale, introducendo una deroga alla competenza del giudice ordinario, deve ritenersi abbia natura eccezionale.
Nell'opera di individuazione della tipologia di arbitrato, è opportuno avere riguardo ad alcuni criteri generali, tra cui la presenza di elementi ed espressioni terminologiche utilizzate dai contraenti all'interno della clausola compromissoria. Sono decisivi per la configurazione di un arbitrato irrituale, ad esempio, le espressioni che individuano la materia devoluta all'arbitro ovvero l'indicazione della funzione assegnata allo stesso come la naturale evoluzione del mancato raggiungimento di un accordo tra i contraenti. Inoltre, è necessario individuare le espressioni che rinviano all'obbligatorietà delle determinazioni dell'arbitro anche con riferimento all'attribuzione delle spese tra le parti.
La richiesta risarcitoria dell’azionista e obbligazionista bancario avanzata nei confronti dei revisori della banca per aver confidato, in sede di acquisto delle azioni, sulle informazioni riportate nei documenti contabili e sui certificati senza rilievi rilasciati dai revisori in relazione a bilanci poi rivelatisi difformi dalla reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria è idonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione ex art. 2943, ult. co., c.c. se costituisce una valida diffida ad adempiere e, quindi, costituzione in mora. È tale la comunicazione stragiudiziale trasmessa via PEC in nome e per conto del danneggiato che contenga la chiara esplicitazione della pretesa e l’inequivoca manifestazione della volontà del rappresentato di essere risarcito, nella quale siano indicati compendiosamente ma chiaramente l’evento di danno, il fatto costitutivo del diritto risarcitorio, le norme di diritto asseritamente violate, l’esatto importo del debito risarcitorio. È, inoltre, sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile anche mediante presunzioni (prima fra tutte, la circostanza che ad agire in giudizio sia stato proprio colui che aveva speso il nome del danneggiato-creditore e con citazione di contenuto corrispondente alla precedente diffida stragiudiziale).
L’art. 182, co. 2, c.p.c. è stato introdotto per consentire, in modo massimamente ampio, la sanatoria del difetto o di vizi di rappresentanza in giudizio della parte allo scopo di scongiurare il consolidarsi di invalidità processuali prive di riscontro sul piano della effettiva tutela del diritto delle parti alla difesa e al contraddittorio. Tale disposizione deve trovare applicazione anche quando la parte, a prescindere dal rilievo del giudice, opera nel senso ivi indicato, sanando l’originario vizio o difetto di procura: in tal caso, infatti, essa realizza spontaneamente e preventivamente il comportamento sanante che dovrebbe tenere a seguito della disposizione del giudice. L’elencazione degli atti in margine o in calce o in congiunzione ai quali la procura può essere (anche telematicamente) rilasciata non è tassativa, ma può estendersi a ogni altro atto di natura processuale che determini l’ingresso della parte in giudizio; in questo senso, va quindi esaminato non il nomen iuris dell’atto cui la procura spontaneamente prodotta acceda, ma il suo concreto contenuto.
L’annullamento del lodo emanato all’esito di un arbitrato irrituale deve essere domandato in via espressa e principale, non potendo le doglianze formulate nella prospettiva di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo su di esso fondato provocare una decisione demolitoria del lodo medesimo.
Con l'introduzione dell'art. 808 ter c.p.c., il legislatore ha inteso formalizzare i possibili motivi di impugnazione del lodo irrituale, cristallizzandoli in un elenco tassativo e sottraendoli, quindi, all'individuazione ermeneutica della dottrina e della giurisprudenza. I motivi di impugnazione del lodo debbono, quindi, intendersi tassativamente indicati nella citata disposizione. Di conseguenza, non possono essere oggetto d’impugnazione né l’eventuale violazione del termine per il deposito del lodo, né le eventuali errate valutazioni nel merito da parte dell’arbitro.
Nel giudizio arbitrale inerente all’accertamento della responsabilità dell’amministratore per il danno subito dal socio non sussiste litisconsorzio necessario della società.
Anche quando la s.g.r. è posta in l.c.a. ed ha subito la revoca dell’autorizzazione alla gestione collettiva del risparmio, ogni diritto inerente ai beni dei fondi gestiti non può che essere esercitato dalla s.g.r. stessa (che ne è titolare formale, sostanziale e processuale, e poi tenuta a riversare al fondo gli effetti sostanziali della gestione a guisa di un mandatario). Secondo l’art. 57, co. 3-bis t.u.f., la liquidazione va condotta dal gestore posto in liquidazione, nella persona dei suoi commissari, e i partecipanti hanno diritto a vedersi liquidare il residuo netto di liquidazione. Tale disciplina implica necessariamente la conservazione in capo al gestore dei suoi poteri e dei suoi diritti “formali e sostanziali e processuali” sui beni del fondo, anche se da esercitare nell’ottica liquidatoria.
Il provvedimento ex art. 78 c.p.c. di nomina di un curatore speciale del fondo comune di investimento non estende il suo effetto fino al punto di assegnare al fondo (affinché li potesse esercitare il curatore speciale) poteri e diritti che per legge il fondo non avrebbe comunque potuto esercitare, e in particolare poteri e diritti non appartenenti al fondo, ma alla s.g.r. che lo gestisce. Il provvedimento ex art. 78 non è atto a conferire poteri, ma solo provvede alla nomina di un rappresentante, che eserciti i poteri stabiliti dalla legge all’ente rappresentato. In questo senso il provvedimento non è esistente nella parte in cui esso assegna al fondo l’esercizio dei diritti di un soggetto diverso [nel caso di specie, una delibera di s.r.l. partecipata interamente dal fondo era stata approvata con il voto del curatore speciale e non della s.g.r.].
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di sentenza impugnabile, esplicitamente richiesta dall’art. 95, co. 3, l.fall. [secondo il testo in vigore prima della modifica introdotta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5], norma di carattere eccezionale, insuscettibile di qualsivoglia applicazione analogica. Infatti, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare secondo i casi, l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito. Tale improcedibilità va rilevata d’ufficio anche nel giudizio di cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum.