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Principi in tema di rapporti tra coobbligati
Costituisce ius receptum che le domande possono essere sinanco mutate – nei limiti descritti nella ben nota giurisprudenza di legittimità...

Costituisce ius receptum che le domande possono essere sinanco mutate – nei limiti descritti nella ben nota giurisprudenza di legittimità formatasi in materia – fino alla memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ma anche che, purché non ne muti la sostanza comunicativa (editio actionis: allegazione di petitum e causa petendi), esse possono ben essere lessicalmente riformulate anche in sede di precisazione delle conclusioni, salve limitazioni e riduzioni sempre ammesse in attuazione del principio dispositivo.

Il credito risarcitorio è un diritto soggettivo relativo, che può predicarsi esistente solo verso un debitore determinato (o più debitori determinati). Tradotta tale situazione sul piano processuale, ne deriva che chi si dica terzo rispetto al rapporti di credito / debito che afferma esistenti solo tra altri non può far accertare l’esistenza del credito soltanto nei confronti dell’altro diverso presunto debitore senza la partecipazione dei titolari del diritto di credito, perché gli sarebbe consentito di agire esercitando un diritto altrui o incidendo su di esso senza la partecipazione al processo del suo titolare, in violazione dell’art. 81 c.p.c. In particolare provocherebbe, da terzo e senza la partecipazione del creditore, l’accertamento su chi è l’unico debitore di questi. Rispetto a questo accertamento, che si concreta nell’esercizio processuale di un diritto altrui, l’attore è privo di legittimazione attiva, talché il processo può svolgersi solo con la necessaria partecipazione del creditore. Se poi si ritenesse che quella sentenza non sarebbe opponibile al creditore per la sua mancata partecipazione al giudizio, allora l’attore sarebbe privo di interesse ad ottenerla. Invero quell’attore, quando condannato a pagare il creditore in separato processo, non potrebbe poi rivolgersi al (presunto) “terzo unico responsabile” né in via di regresso contro il condebitore solidale – poiché, in tal caso, i due alternativi debitori non si trovano in rapporto di solidarietà (art. 2055 c.c.) -, né a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., poiché la sentenza che lo individua come debitore costituisce giusta causa del suo pagamento al creditore.

La domanda di accertamento del diritto del condebitore di approfittare della transazione stipulata con il creditore da altro condebitore deve essere proposta nei confronti del creditore. Il condebitore è privo di interesse a far accertare, verso il condebitore che ha stipulato la transazione, il suo diritto di approfittarne. Invero questo diritto non incide per nulla nella sfera giuridica del condebitore che ha transatto ed invece solo nella sfera del creditore, determinando la liberazione del debitore che non ha transatto. Ma l’accertamento verso il condebitore sarebbe inopponibile al creditore, dunque inutile.

La quota interna di responsabilità di un terzo chiamato può essere stabilita nel simultaneus processus perché, in quella sede, viene accertata anche la responsabilità (o no) dei convenuti/debitori verso l’attore/creditore, sicché è concesso, anche per motivi di economia processuale, accertare anche se ed in quale misura un soggetto pur non convenuto ma partecipante al processo a seguito di chiamata di terzo risponda ed in che misura del debito di cui si discute, accertandosi in questo modo la solidarietà del terzo chiamato nel debito. Nel processo autonomo, tuttavia, è ovviamente necessario che sussista un titolo in forza del quale il debitore/attore agisce verso il preteso debitore/convenuto. La domanda non può essere limitata al mero accertamento delle rispettive quote di responsabilità, accertamento rispetto al quale il debitore/attore non ha interesse, sia perché deve comunque l’intero al creditore, sia perché non sussiste un suo diritto che sia oggetto di turbativa da parte del debitore/convenuto.

Per agire in regresso contro altro debitore, il condebitore solidale deve avere pagato l’intero dovuto al creditore, o, quanto meno, una somma superiore a quella commisurata alla sua quota interna di responsabilità.

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Sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. e rapporto con il giudizio penale
In base agli artt. 75 e 652 c.p.p. il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile è improntato ai principi...

In base agli artt. 75 e 652 c.p.p. il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile è improntato ai principi di autonomia e separazione e la regola generale è che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale, in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto. Affinché detta regola possa trovare applicazione è, dunque, necessario che vi sia, non solo, una effettiva coincidenza per petitum e causa petendi tra le due azioni, ma, soprattutto, che vi sia identità di soggetti. Solo in siffatta ipotesi può, infatti, trovare applicazione la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c. Sospensione necessaria che viene, altresì, in rilievo, in base a quanto dispongono gli artt. 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile, il che presuppone necessariamente ai sensi dell’art. 2909 c.c. l’identità di soggetti.

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L’onere della prova in caso di inadempimento contrattuale
Ove l’azione esercitata concerna l’inadempimento contrattuale, l’attore è onerato di allegare non solo l’inadempimento in quanto tale, ma anche le...

Ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione. L’inadempimento non deve essere allegato in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto.

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Intestazione fiduciaria di quote sociali e onere della prova
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto che determina un’interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà,...

L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà, pur effettivo e reale, è strumentale al perseguimento degli interessi del fiduciante, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante.

Il patto fiduciario, al pari dei negozi traslativi delle azioni o quote che lo realizzano, è sempre a forma libera, non rilevando affatto se la società abbia, nel suo patrimonio, beni immobili.

La prova dell’intestazione fiduciaria di partecipazioni può essere offerta anche per testimoni o per presunzioni, ossia mediante l’introduzione in giudizio di fatti gravi, precisi e concordanti che inducano a desumere che il trasferimento delle partecipazioni fosse funzionale al perseguimento degli interessi del fiduciante e che i diritti connessi alla titolarità delle partecipazioni siano stati esercitati solo formalmente dai fiducianti, i quali abbiano agito su direttiva o per conto del fiduciante. La prova testimoniale è ammessa persino allorquando il negozio fiduciario abbia ad oggetto diretto beni immobili, avendo chiarito che anche in relazione al patto fiduciario con oggetto immobiliare non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.

La prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti concreti specifici, determinati nel loro contesto spazio temporale, utili a contestualizzare le modalità di conclusione del negozio fiduciario, il contesto nel quale è avvenuto, le parti presenti, il contenuto specifico delle clausole convenute tra le parti. La richiesta di provare per testimoni un fatto esige, cioè, non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, non essendo possibile demandare al teste di provare l’esistenza di un negozio fiduciario mediante una generica dichiarazione, che lo inviti semplicemente a confermare l’esistenza di un patto fiduciario in quanto tale, senza offrire alcun elemento utile a ricostruire la vicenda storica che avrebbe dato origine al patto stesso.

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Sopraggiunto difetto di legittimazione attiva per esclusione del socio
La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione e deve permanere per tutta la durata del giudizio, quindi non solo...

La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione e deve permanere per tutta la durata del giudizio, quindi non solo al momento della sua proposizione, ma anche al momento della decisione. Il socio escluso può impugnare esclusivamente le delibere che hanno comportato la sua esclusione e quindi le delibere il cui annullamento comporterebbe il riacquisto della qualità di socio. Pertanto, con riferimento a una delibera assembleare che ha deciso di non distribuire utili, viene meno la legittimazione a impugnare del socio che abbia perso tale qualità nel corso del procedimento.

La legittimazione a impugnare deriva da un presupposto oggettivo, ossia dalla sussistenza della qualità di socio. Nel valutare la legittimazione ad agire, il giudice deve esclusivamente verificare la sussistenza oggettiva della qualità di socio in capo a chi agisce e non può, nel caso in cui il socio abbia perso la propria qualità in ragione di una esclusione, sindacare la legittimità della deliberazione che ne ha comportato l’esclusione. Invero, è solo attraverso l’annullamento della deliberazione di esclusione, o la sospensione dell’efficacia della stessa, che il socio può riacquistare la possibilità di esercitare - definitivamente o temporaneamente - i diritti di socio. L’ordinamento attribuisce dunque al socio escluso un utile rimedio, che egli può tempestivamente azionare per poter rimuovere il provvedimento che ha comportato il venir meno della qualità di socio e quindi per riacquistare la legittimazione ad agire.

La pronuncia di annullamento della delibera di esclusione di un socio ha natura costitutiva e produce effetti ex tunc, ma con decorrenza dal suo passaggio in giudicato. Da ciò consegue che il ripristino della posizione di socio può essere prodotto solo ed esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di annullamento della delibera di esclusione. La sospensione dell’efficacia della delibera di esclusione produce effetti meramente conservativi, consentendo un ripristino provvisorio del rapporto societario al fine di evitare che la posizione di socio venga ad essere definitivamente compromessa, e quindi permettendo al socio escluso di poter esercitare temporaneamente i propri diritti amministrativi e processuali al sol fine di non vedere ulteriormente pregiudicata la propria posizione nell’attesa della definizione del giudizio di merito.

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Accertamento di un patto fiduciario e condanna a trasferire le partecipazioni
In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c.,...

In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.

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È inammissibile il ricorso ex art. 696 c.p.c. per il pericolo di alterazione delle scritture contabili
La consulenza tecnica d’ufficio avente ad oggetto la descrizione dello stato, delle condizioni e della qualità dei luoghi di cui...

La consulenza tecnica d’ufficio avente ad oggetto la descrizione dello stato, delle condizioni e della qualità dei luoghi di cui all’art. 696 c.p.c. può essere esperita preventivamente rispetto al giudizio di merito, sul presupposto che l’attesa del tempo dell’istruzione della causa nel giudizio di merito possa compromettere o rendere significativamente più difficoltoso l’espletamento della prova. Avuto riguardo al suddetto presupposto di ammissibilità, è inammissibile il ricorso ex art. 696 c.p.c. nel caso in cui venga dedotto un pericolo di alterazione delle scritture contabili, essendo previsto il rimedio tipico del sequestro probatorio, in quanto il tipo di tutela richiesta consiste nella raccolta e conservazione di documentazione. È inoltre insussistente il requisito del periculum in mora nel caso in cui vengano sollevate contestazioni in merito ai criteri di valutazione delle giacenze di magazzino, atteso che la valutazione peritale può aver luogo in qualsiasi momento.

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Litispendenza e abuso del processo
L’azionare più volte la stessa pretesa attraverso diversi strumenti processuali configura un abuso del processo. Tale condotta abusiva giustifica la...

L'azionare più volte la stessa pretesa attraverso diversi strumenti processuali configura un abuso del processo. Tale condotta abusiva giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., senza necessità di accertare il dolo o la colpa grave della parte.

A norma dell'art. 39, co. 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, co. 2, c.p.c., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi.

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Efficacia dell’ordine di rilascio contenuto in una pronuncia di rilascio di immobile
L’ordine di rilascio contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di un immobile spiega efficacia nei confronti non solo...

L'ordine di rilascio contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di un immobile spiega efficacia nei confronti non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita, non potendo l'ordine de quo venir contrastato in forza di un eventuale titolo giustificativo della disponibilità del bene in contestazione diverso da quello preso in esame dalla pronuncia giurisdizionale.

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La ripartizione della perdita in caso di condebitore insolvente richiede la prova dell’insolvenza
Ai sensi dell’art. 1299, co. 2, c.c., il condebitore che, nell’esercitare l’azione di regresso nei confronti degli altri condebitori in...

Ai sensi dell’art. 1299, co. 2, c.c., il condebitore che, nell’esercitare l’azione di regresso nei confronti degli altri condebitori in solido per il debito pagato ultra-quota, voglia ripartire la perdita derivante dall’insolvenza di uno di loro, ha l’onere di provare che, al momento dell’esercizio dell’azione di regresso, il patrimonio del condebitore è insolvibile. La prova dell’insolvenza può essere data con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni, senza che sia necessario provare l’inutile esperimento di un’azione di recupero del credito; la prova presuntiva, però, deve fondarsi su adeguati elementi gravi, precisi e concordanti. A tale riguardo, la mera circostanza che il condebitore non sia proprietario di alcun immobile non è sufficiente a ritenerlo insolvente, specialmente in caso di mancata allegazione con riguardo alle consistenze mobiliari o ai crediti sottoponibili a esecuzione.

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