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Azione sociale di responsabilità e competenza del Tribunale delle Imprese
In tema di azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. la competenza territoriale del Tribunale delle Imprese è da...

In tema di azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. la competenza territoriale del Tribunale delle Imprese è da ritenersi inderogabile, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 168/2003, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 19882/2019), e va determinata per relationem in base ai criteri ordinari di collegamento previsti dagli artt. 18 e 20 c.p.c. Tali criteri trovano applicazione sia ove la responsabilità dell’amministratore venga qualificata come contrattuale — in quanto fondata sul rapporto fiduciario e organico con la società (forum contractus e forum destinatae solutionis) — sia ove venga configurata come extracontrattuale — in quanto derivante da mala gestio lesiva del patrimonio sociale (forum commissi delicti e forum destinatae solutionis). In entrambe le ipotesi, il foro competente si individua nel locus in quo l’obbligazione è sorta o avrebbe dovuto essere adempiuta, coincidente con la sede sociale pro tempore vigente al momento della gestione contestata. È irrilevante, ai fini della competenza, il successivo trasferimento della sede sociale, ove temporalmente prossimo all’introduzione del giudizio, trattandosi di mutamento inidoneo a incidere sul forum competente, anche in ossequio al principio di prevenzione del forum shopping. L’eccezione di incompetenza territoriale, in quanto relativa a competenza inderogabile, può essere rilevata ex officio dal giudice, senza necessità di specifica contestazione da parte del convenuto, diversamente da quanto previsto per le ipotesi di competenza derogabile. Non è applicabile il foro delle controversie tra soci (art. 23 c.p.c.) qualora il convenuto sia evocato esclusivamente nella qualità di amministratore, non essendo la controversia idonea a incidere sul rapporto sociale.

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Clausola compromissoria e giudizio monitorio
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la...

L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti "inaudita altera parte", ma impone al Tribunale, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, di emettere la declaratoria di nullità del decreto opposto nonché a provvedere alla contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

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Sul rinvio statutario al regolamento arbitrale e sull’arbitrabilità del diritto d’ispezione e consultazione del socio
Nel caso in cui la clausola compromissoria contenuta in uno statuto preveda un rinvio a “regolamento arbitrale precostituto” e dunque...

Nel caso in cui la clausola compromissoria contenuta in uno statuto preveda un rinvio a “regolamento arbitrale precostituto” e dunque preveda un c.d. arbitrato amministrato, si applica l’art. 832 c.p.c., il quale al terzo comma dispone che “Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio”. Pertanto, il rinvio ad un regolamento arbitrale deve essere normalmente inteso come riferito al testo del regolamento in vigore al momento dell'introduzione del procedimento arbitrale, e ciò a prescindere dal fatto che tale testo possa essere diverso da quello vigente al momento della stipulazione della clausola arbitrale.

Il diritto dei soci al controllo della documentazione sociale non può essere compresso dalla volontà delle parti, se non in melius, e dunque deve ritenersi indisponibile. Di conseguenza, le relative controversie non possono essere considerate arbitrabili.

Il  diritto di ispezione del socio non può estendersi ad ogni informazione delle società controllate, ma soltanto a informazioni e a documenti specificamente individuati e nei limiti in cui questi siano nella disponibilità della società controllante. Diversamente opinando, infatti, verrebbe meno la differenziazione soggettiva tra la controllante e la controllata e ai soci della controllante verrebbero garantite delle prerogative analoghe a quelle dei soci della controllata anche nel caso in cui siano privi di tale qualità.

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Operatività della clausola compromissoria in caso di azione fondata sulla clausola di garanzia contenuta nel contratto di cessione di partecipazioni sociali e di opposizione a decreto ingiuntivo
La controversia relativa alle obbligazioni derivanti dalla clausola di garanzia contenuta nel contratto di cessione di quote è soggetta alla...

La controversia relativa alle obbligazioni derivanti dalla clausola di garanzia contenuta nel contratto di cessione di quote è soggetta alla clausola compromissoria, inserita nel medesimo contratto, che riserva all’arbitrato rituale la cognizione di tutte le controversie nascenti tra le parti anche solo "relative o connesse"  al contratto stesso. Pertanto, in presenza di una clausola di tale tenore, devono essere devolute in arbitrato anche le controversie  relative alle pretese fondate sulle clausole di garanzia pattuite, che hanno innegabilmente la propria causa petendi nel contratto di cessione di quote a cui accede la clausola compromissoria e vertono su diritti patrimoniali disponibili.

In mancanza di una espressa volontà contrattuale delle parti, la clausola arbitrale contenuta in un contratto deve essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro "causa petendi" nello stesso contratto.

La previsione di una clausola compromissoria, se non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo (posto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), impone però al giudice dell’opposizione investito dell’eccezione di arbitrato la pronuncia di sentenza di accoglimento, in rito, dell’opposizione con la declaratoria di nullità del decreto impugnato. Infatti, se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere il decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale ha origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore formula eccezione di arbitrato, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti all’arbitro.

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Presupposti del sequestro conservativo
Per la concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. è richiesta la coesistenza dei requisiti del fumus boni iuris...

Per la concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. è richiesta la coesistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il primo è da intendersi come non manifesta infondatezza della pretesa creditoria alla cui tutela è volta la misura cautelare: il ricorrente deve, infatti, dimostrare la verosimile esistenza e consistenza del credito vantato da appurarsi all’esito del procedimento in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico. Quanto al secondo, il timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio deve provenire dalla circostanza che la garanzia del credito tutelato si sia assottigliata, o sia in procinto di assottigliarsi sotto il profilo qualitativo o quantitativo rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispositive del debitore o dell’aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori. Il timore di perdere la garanzia del proprio credito può basarsi sia su elementi oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, sia su elementi soggettivi, desumibili dal comportamento del debitore che lasci presumere l’imminenza del compimento di atti di depauperamento del patrimonio. Ma non sono, in ogni caso, sufficienti né il mero giudizio di incapienza in sé del patrimonio del debitore, né il mero sospetto circa l’intenzione del debitore di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni.

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Presupposti per la concessione di un sequestro conservativo sui beni dell’amministratore della società di cui si afferma la responsabilità gestoria
Ai fini della concessione di un sequestro, premesso che il fumus boni iuris deve essere inteso quale prognosi di probabile...

Ai fini della concessione di un sequestro, premesso che il fumus boni iuris deve essere inteso quale prognosi di probabile esistenza del credito fatto valere e la motivazione del provvedimento di concessione deve dare conto degli elementi essenziali su cui si fonda il convincimento della ritenuta esistenza del credito, si deve ritenere che tale requisito sussista nel caso in cui sia chiesto un sequestro conservativo nei confronti di un amministratore di cui si afferma la responsabilità gestoria ex artt. 2392 e 2393 c.c. per aver concesso finanziamenti in conflitto di interessi a società, già in situazione di difficoltà finanziaria, di cui era a sua volta socio e amministratore, senza alcuna garanzia e al di fuori dell’oggetto sociale della finanziatrice. Deve sussistere, altresì, il requisito del periculum in mora, da intendersi non come timore “soggettivo” del creditore, ma come situazione oggettiva verificabile in dati esterni che rendano univoca la sussistenza di un pericolo reale; detto pericolo si ritiene sussistere nel caso in cui contro l’amministratore siano già state intentate altre azioni risarcitorie per il danno subito dalla società, con pericolo che nel tempo occorrente per il giudizio di merito la garanzia patrimoniale dell’amministratore contro cui è chiesto il sequestro si riduca

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Sulla competenza territoriale in controversia su pagamento del prezzo di cessione di quote di società trasformata
In una controversia avente ad oggetto il pagamento del residuo prezzo di cessione di quote di una società originariamente in...

In una controversia avente ad oggetto il pagamento del residuo prezzo di cessione di quote di una società originariamente in nome collettivo, poi trasformata in società a responsabilità limitata, non sussiste la competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa, ma quella del Tribunale ordinario territorialmente competente. La trasformazione della società in capitale sociale avvenuta successivamente al perfezionamento del contratto non rileva ai fini della determinazione della competenza, la quale si fonda sul momento della proposizione della domanda e sulla natura originaria della società ceduta.

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Forma ed effetti del patto fiduciario avente ad oggetto il trasferimento di una quota di società di persone e ipotesi di fiducia dinamica e statica
L’acquisto della quota di una società di persone da parte di un fiduciario si configura come combinazione di due fattispecie...

L’acquisto della quota di una società di persone da parte di un fiduciario si configura come combinazione di due fattispecie negoziali collegate, l’una costituita da un negozio reale traslativo, a carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi, e l’altra (il vero e proprio pactum fiduciae), avente carattere interno ed effetti meramente obbligatori, diretta a modificare il risultato finale del negozio esterno mediante l’obbligo assunto dal fiduciario di ritrasferire al fiduciante il bene o il diritto che ha formato oggetto dell’acquisto. In un simile contesto negoziale, non trova applicazione l’art. 1706 c.c., il quale, in tema di mandato, attribuisce effetti reali immediati nel patrimonio del mandante all’acquisto operato per suo conto dal mandatario, in quanto tale meccanismo negoziale è estraneo alla funzione stessa del negozio fiduciario voluto dalle parti. Infatti, il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante, o di altro soggetto da costui designato, è equiparabile al contratto preliminare, per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, cui consegue che il patto fiduciario non è soggetto alla forma scritta ad substantiam o ad probationem allorquando abbia ad oggetto il trasferimento di quote sociali. Di per sé il pactum fiduciae non ha l’effetto reale di trasferimento della quota sociale, ma determina una modificazione della situazione facente capo, rispettivamente, al fiduciante e al fiduciario, con insorgenza dell’obbligo di trasferimento del bene al momento della estinzione del patto fiduciario.

Oltre all’ipotesi più tipica, di c.d. fiducia dinamica (il fiduciante trasferisce la titolarità, il fiduciario si impegna a ritrasferirla all’esito), è configurabile anche l’ipotesi della c.d. fiducia statica, che si verifica nel caso in cui il fiduciario sia già titolare del diritto e, dunque, vi sia la preesistenza di una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto che venga poi assunto come fiduciario e sia disposto ad attuare un certo disegno del fiduciante mediante l’utilizzazione non già di una situazione giuridica all’uopo creata (come nel negozio fiduciario di tipo traslativo), ma di quella preesistente, che viene così dirottata dal suo naturale esito, a ciò potendosi determinare proprio perché a lui fa capo la situazione giuridica di cui si tratta.

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Impugnativa di delibere di nomina di organo amministrativo e rinuncia alla domanda
Quando la delibera impugnata ha ad oggetto non solo la revoca dell’amministratore, ma anche la sua illegittima sostituzione con un...

Quando la delibera impugnata ha ad oggetto non solo la revoca dell’amministratore, ma anche la sua illegittima sostituzione con un nuovo Consiglio di amministrazione, quest’ultimo può manifestare un interesse potenzialmente in conflitto con la società, poiché interessato a non vedere invalidata la delibera di revoca e contestuale nomina dei nuovi amministratori.

La rinuncia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell’attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta; detta rinuncia si configura, tra l’altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall’accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l’estinzione dell’azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d’ufficio. Inoltre, nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all’art. 306 c.p.c. (rinuncia agli atti del giudizio), non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve essere fatta verbalmente all’udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia ad un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l’osservanza di forme rigorose.

Il socio, parte del contratto di società, vincolato agli effetti della delibera, è titolare di un interesse giuridicamente protetto a evitare che l’impugnativa sia accolta, ma non ha un’autonoma posizione di diritto soggettivo alla conservazione dei suoi effetti.

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Tribunale competente per le cause tra soci post-fusione
Nelle cause tra soci, ai fini della determinazione della competenza occorre far riferimento all’art 23 c.p.c., norma che determina un...

Nelle cause tra soci, ai fini della determinazione della competenza occorre far riferimento all’art 23 c.p.c., norma che determina un foro speciale ed esclusivo – che pertanto esime la parte eccipiente dall’onere di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti ex articolo 19 c.p.c - per le cause fra soci aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente - direttamente o indirettamente - al rapporto sociale.

Nel caso di fusione che comporti il trasferimento della sede legale della società da una città all’altra, ai sensi dell’art 5 c.p.c., la competenza è del Tribunale sito nel luogo in cui ha sede la società al momento della notificazione della citazione.

La causa societaria rientra, inoltre, nell’ambito della competenza per materia delle sezioni specializzate delle imprese ex art 3 co 2 lett. b) D Lgs 169/2003 e ai sensi dell’art 4 del medesimo decreto legislativo, le controversie di cui al citato articolo 3 sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell’art 1.

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Sui requisiti del sequestro giudiziario di partecipazioni societarie
I presupposti per l’autorizzazione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. sono la sussistenza di una controversia sulla proprietà o...

I presupposti per l'autorizzazione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. sono la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene (o di una quota) e l'opportunità di provvedere alla sua custodia o gestione temporanea.

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Sul rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza,...

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario.

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