L’amministratore di una società che, succedendo ad una precedente gestione caratterizzata da gravi irregolarità, non adotti le misure atte ad assicurare il ripristino della corretta amministrazione, resta responsabile per la propria omissione
Costituisce elemento sintomatico della presenza di un amministratore di fatto l’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti o in qualunque settore gestionale dell’attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo o contrattuale. Questi concorre con l’amministratore di diritto a cagionare un danno alla società, attraverso il compimento o l’omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere promossa l’azione di responsabilità cui l’odierno sequestro conservativo risulta strumentale.
L’attribuzione al socio lavoratore – nel caso di specie anche amministratore di fatto della società – di compensi spropositati costituisce atto gestorio illecito in quanto irragionevole ed ingiustificabile, dovendosi ritenere che un tale scelta gestoria sia manifestazione concreta della soggezione dell’Amministratore al primo. Del danno conseguente è chiamato a risponderne in solido l’amministratore di diritto nonché il terzo socio lavoratore che riceve la somma: il primo in quanto organo gestorio che ha consentito l’erogazione della retribuzione non dovuta e il secondo in quanto soggetto che, anche prescindendo dalla sua potenziale qualifica di amministratore di fatto, ha percepito la somma illegittima ed è dunque tenuto alla restituzione. Invero, si configura in tal caso il concorso del terzo nell’illecito dell’amministratore e sussistono i presupposti della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. a prescindere dalla qualifica di amministratore di fatto. In proposito, la ricezione del pagamento è un atto che ha cagionato un danno alla società eziologicamente collegato alla erogazione ed il socio lavoratore non poteva non ritenersi quantomeno in una situazione soggettiva di colpa, se non di dolo.
In merito alla liquidazione del danno, non può riconoscersi alcun danno liquidabile equitativamente qualora la parte ricorrente non abbia offerto alcun elemento di riferimento per la relativa quantificazione, dovendosi ricordare che l’art. 1226 c.c. è finalizzato a superare difficoltà di quantificazione di un danno, ma non può comportare l’eliminazione dell’onere della prova gravante sulla parte che agisce, ai sensi dell’art. 2967 c.c.
In merito all’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, può riscontarsi un’abusiva attività di direzione e coordinamento, fonte di responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 2497 c.c., nel caso in cui un soggetto realizzi una diversione dell’oggetto sociale proprio di una società al fine di avvantaggiare un gruppo societario, eventualmente a base familiare, anche occulto.
In linea generale, la configurabilità di una holding di fatto poggia sull’utilizzo strumentale di una società a vantaggio di un’altra attuato attraverso un’attività di direzione e coordinamento della seconda, abusivamente esercitato da parte di una holding occulta, all’interno di una configurazione verticale o piramidale. In altri termini, nella holding si ravvisano gli estremi di un’attività di fatto di direzione e coordinamento, giuridicamente rilevante, che si esplica come influenza dominante sulle scelte e determinazioni gestorie degli amministratori della società eterodiretta, che ne sono i naturali destinatari. È possibile dunque riscontrare una conformazione verticale dei rapporti interni tra i soggetti facenti parte del gruppo, la cui attività è soggetta all’influenza dominante della capogruppo. Indici della ritenuta esistenza della holding di fatto sono dati dalla commistione tra cariche sociali e rapporti familiari, circostanza idonea ad agevolare, in linea generale, la distrazione o strumentalizzazione dei beni, anche immateriali, rientranti nel patrimonio della società.
L'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 155 CCII (in precedenza art. 146 l. fall.) ha carattere unitario, in quanto in essa confluiscono sia l'azione sociale di responsabilità, di cui agli artt. 2392-2393 c.c., sia l'azione di responsabilità dei creditori sociali, prevista dall'art. 2394 c.c., senza che sia necessario individuare il tipo di azione che si vuole promuovere. La mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni.
I fatti costitutivi dell’azione di cui all’art. 255 CCII nei confronti degli amministratori sono rappresentati dalla condotta illegittima, dal danno e dal nesso di causalità che lega la prima al secondo. Incombe sull’attore l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni contestate ed il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto grava l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.
In merito alla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta (art. 322 CCII), il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali. In tal senso, pertanto, anche il contratto di affitto di azienda può connotarsi in modo da integrare una bancarotta per distrazione e ciò tanto nel caso in cui l'affitto venga stipulato con canoni incongrui o simulati, quanto in quello cui la stipula avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento
Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale qualsiasi forma di cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società e più specificamente l'affitto d'azienda al quale non consegua l'incasso dei canoni pattuiti da parte della società fallita, senza che sia addotta alcuna giustificazione in proposito.
E' amministratore di fatto di una società di capitali colui il quale, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza, completa e sistematica, che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, potendo concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società, attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere promossa l'azione di responsabilità. Il ruolo di amministratore di fatto postula l'esercizio in modo continuativo e significativo, cioè non episodico o occasionale, dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare -, che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione
Sono compromettibili in arbitri, ai sensi dell’art. 806 c.p.c. e dell’art. 838‑bis c.p.c., le controversie tra i soci (e tra soci e società) aventi ad oggetto l’accertamento delle cause di scioglimento di una società di capitali ex art. 2484 c.c., quando lo statuto preveda una clausola compromissoria per “tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali”, atteso che il diritto/potere di sciogliere o proseguire la società è disponibile, stando tutto in capo ai soci che ne dispongono come meglio ritengono, salvo il limite dell’ abuso.
In materia di scioglimento di una società di capitali ex art. 2484 c.c., nessun “diritto ad esistere” è riconosciuto alla società, il cui interesse, in questi casi, non trova autonoma protezione e versa dunque in stato di piena soggezione rispetto alla volontà dei soci, immediatamente imputata alla società stessa senza condizioni e limitazioni o presupposti protettivi. Trova allora senz’altro conferma il tradizionale insegnamento secondo cui, rispetto al suo scioglimento, la società non esprime un interesse proprio in conflitto con quello dei soci. La società è invece titolare di un dovere di accertamento in merito alla sussistenza delle condizioni del proprio scioglimento. Tale dovere comprende il diritto della società di interloquire in azioni di accertamento intentate dai soci. Da ciò discende, per un verso, la legittimazione passiva della società rispetto alle domande attoree e, per altro verso, la posizione della società in tali azioni di cognizione quale parte litisconsorte necessaria, non potendosi prescindere dalla presenza nel processo dell’ente gravato del dovere di accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la prosecuzione della sua attività, con la conseguenza che la decisione eventualmente pronunciata in sua assenza è inutiliter data. Ciò vale nel processo di cognizione in cui l’accertamento assume valenza di giudicato, non in sede di volontaria giurisdizione.
Quando la società è litisconsorte necessaria in una controversia devoluta agli arbitri in forza di clausola statutaria ma non abbia eccepito l’incompetenza nel processo già iniziato avanti il giudice ordinario, l’accoglimento dell’eccezione di arbitrato proposta da altra parte determina la traslazione avanti agli arbitri anche della controversia con la società. Ciò in quanto la società è da un lato vincolata dalla clausola compromissoria presente nel suo stesso statuto, dall’altro perché nell’arbitrato societario si realizza ipso iure, ex art. 838-bis, comma I, c.p.c., l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 816-quater c.p.c., sicché l’arbitrato è procedibile anche in caso di litisconsorzio necessario ed è ipotizzabile l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c..
L’istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio è inammissibile ove proposta oltre il termine previsto dal codice di rito, all’art. 192 c.p.c., o comunque oltre la data in cui sarebbe insorta la (presunta) causa di incompatibilità del consulente e neppure nella prima difesa utile successiva alla insorgenza di essa.
Nell’ambito di un’istanza di conferma delle misure protettive, la valutazione cui è chiamato il Tribunale ai sensi dell'art. 19 CCII si traduce essenzialmente nella determinazione se le misure protettive meritino conferma perché funzionali allo svolgimento di una trattativa seria, tenuto conto del possibile pregiudizio che esse possano cagionare alla posizione dei creditori. Ciò che si deve verificare è l'incapacità delle misure protettive di assicurare il buon esito delle trattative ovvero, in via alternativa, il fatto che esse appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (pur essendo questa alternativa il presupposto per la caducazione ai sensi dell'art. 19, co. 6, di misure protettive già efficaci, si può sostenere che essa debba ricorrere anche in sede di conferma ai sensi dell'art. 19, co. 4.). Perché possa il tribunale assumere una decisione di conferma delle misure protettive, esse devono essere strumentalmente idonee a salvaguardare trattative che siano effettivamente in corso, calate nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non risulti, ad un esame obiettivo, "manifestamente implausibile", in considerazione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento presentato dalla impresa. Siffatto giudizio può essere attinto da elementi estrinseci dotati di una sufficiente sintomaticità di tale idoneità, quale, proprio, l'assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere e, sul piano interno della strategia di risanamento, la sua chiarezza, nonché la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni alla sua base; ancora, la prospettazione che la continuità, durante la fase della composizione, non eroda la cassa sottraendo le risorse, così da assicurare ai creditori che l'invocata 'stay' non vada a compromettere le loro aspettative di soddisfazione e, addirittura, ingenerando in alcuni creditori l'aspettativa di un minimo di soddisfazione che, invece, nella prospettiva liquidatoria risulterebbe precluso. A tal fine, un ruolo significativo va attribuito al parere che l'Esperto è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 19, co. 4, CCII.
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21, commi 10 e 11, del decreto legge n. 201/2011 (convertito con legge n. 214/2011), nella versione scaturente dalle modifiche operate con la legge n. 74/2023, conduce a ritenere che – in assenza di una concreta attività di gestione da parte del Commissario liquidatore entro il 31 dicembre 2023, segnatamente mediante la gestione delle posizioni creditorie e debitorie e la predisposizione del piano di riparto – il giudizio già pendente a tale data contro l'Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) non possa essere dichiarato improcedibile, ma debba essere assoggettato ai generali principi in materia di successione nel processo di cui all’art. 110 cod. proc. civ.; una diversa conclusione determinerebbe un'ingiustificata compressione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. privando la parte attrice di tutela giurisdizionale e finirebbe altresì per attribuire rilievo premiale alla condotta inerte della gestione commissariale. Tuttavia, qualora, nelle more del giudizio, la soppressione dell'EIPLI e il trasferimento dei relativi contratti alla Acque del Sud s.p.a. «liberi da qualsiasi vincolo» disposti dalla legge n. 74/2023 abbiano definitivamente sottratto all'ente soppresso le funzioni e i poteri necessari all'adempimento delle obbligazioni dedotte in giudizio, tale sopravvenuta disciplina normativa integra un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., essendo assimilabile a un vero e proprio factum principis; da tale accertata impossibilità discende il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito della domanda richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ., con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere – quale forma di estinzione atipica del giudizio civile a rilevanza esclusivamente processuale – e integrale compensazione delle spese di lite, ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni.
Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di interessi tra la società medesima e l'amministratore unico. Ove il conflitto di interessi sia preesistente all'instaurazione del procedimento l'istanza di nomina del curatore speciale deve essere rivolta al Presidente del Tribunale e non al giudice avanti al quale pende la causa.
Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società è litisconsorte necessaria e la stessa deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di interessi tra l’ente e l’organo gestorio la cui amministrazione è oggetto di denuncia per essere gravemente irregolare e foriera di danno. Ove il conflitto di interessi non sia sopravvenuto all'instaurazione del procedimento, ma sia preesistente, non può provvedere il giudice del procedimento, ma esclusivamente il Presidente del Tribunale.
La Sezione specializzata in materia di Impresa è incompetente per materia, ex art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003 come modificato dall’art. 2 D.L. 1/2012, relativamente alle cause che vertono in materia di nullità/annullabilità di contratto di cessione di azienda, a nulla rilevando il vizio che ne avrebbe causato l’invalidità [nel caso di specie, il conflitto di interessi in cui avrebbe versato il rappresentante legale della società cedente].
L'accertamento, con sentenza passata in giudicato, della falsità delle sottoscrizioni apposte sui verbali assembleari posti a fondamento di un decreto ingiuntivo non opposto integra il presupposto della revocazione straordinaria previsto dall'art. 395, n. 2, c.p.c., in quanto il provvedimento monitorio risulta pronunciato sulla base di prove successivamente dichiarate false. In tale ipotesi, il giudice della revocazione, ai sensi dell'art. 402 c.p.c., una volta pronunciata la revocazione, è tenuto a decidere il merito della controversia, disponendo, ove occorra, la restituzione di quanto conseguito in forza del provvedimento revocato ovvero l'assunzione di nuovi mezzi istruttori.
Il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio in cui è stata inserita ne comporta l'estensione alle sole cause di invalidità di questo, purché ad esso non esterne, mentre ne esclude l'ultrattività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, neppure indirettamente menzionati nella clausola stessa e di cui il precedente negozio costituisca ormai soltanto un mero antecedente storico. Conseguentemente, la clausola compromissoria contenuta in un patto di associazione in partecipazione non trova applicazione in riferimento alla lite concernente l'adempimento di una successiva transazione che abbia regolato rapporti intercorsi tra le parti che traevano origine anche, ma non solo, da quelli afferenti all'associazione in partecipazione, a prescindere dal carattere non novativo dell'accordo transattivo.
La clausola compromissoria deve essere interpretata restrittivamente.
Ai fini della concedibilità del sequestro giudiziario, si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando siano o saranno esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un'azione contrattuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione di un bene, come nelle ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta. Ciò in quanto, il termine "possesso", usato dall'art. 670 c.p.c. unitamente a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la detenzione. L’utile accesso al rimedio di cui all’art. 670 c.p.c. richiede, poi, che possa apprezzarsi l’opportunità di assicurare la conservazione e la corretta gestione dei beni per cui è proposta la domanda di sequestro. Orbene, con riferimento a tale requisito, non va taciuto che mentre l’art. 921 del Codice del 1865 richiedeva, ai fini del sequestro giudiziario, l’apprezzamento della sussistenza del concreto pericolo di sottrazione, alterazione o deterioramento della cosa, il vigente art. 670 c.p.c. fa riferimento all’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea della res in contestazione, così da comprendere, nel relativo ambito applicativo, anche il sequestro volto ad evitare l’esercizio del diritto controverso da parte di uno dei contendenti, indipendentemente dalla sussistenza di un pericolo vero e proprio, rendendo, altresì, sufficiente, ai fini della concessione della misura cautelare, l’accertamento della mera possibilità che, nelle more del giudizio di merito, si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.
Con riferimento al secondo requisito, per la concessione del sequestro giudiziario, non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo sufficiente, ai fini dell’estremo dell’opportunità richiesto dall’art. 670 n. 1 c.p.c., che lo stato di fatto in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.
Tale requisito va, dunque, intravisto nell’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene, opportunità che può essere determinata anche dal timore che possano essere compiuti atti di alienazione o comunque atti di disposizione giuridica del bene controverso, che la situazione di custodia tende appunto a neutralizzare.
L’intestazione fiduciaria di azioni o di partecipazioni societarie costituisce un caso di interposizione reale e non apparente, attraverso il quale è l’interposto ad acquistare la titolarità delle azioni, pur essendo presente un rapporto interno con l’interponente, in base al quale si obbliga a trasferire le quote ad una determinata scadenza o con il venir meno del rapporto fiduciario. Il “pactum fiduciae” che ha ad oggetto il trasferimento delle quote sociali non richiede la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, perché deve essere equiparato al contratto preliminare, per il qual l’articolo 1351 prescrive la stessa forma del contratto definitivo e la cessione di quote è un negozio per il qual non è prevista alcuna forma particolare. La prova dell’intestazione fiduciaria non soggiace quindi alle stesse limitazioni, della simulazione e pertanto può essere dimostrata anche con prova testimoniale o per presunzioni, avendo ad oggetto l’accertamento di un accordo interno tra le parti, autonomo e distinto dal negozio di intestazione delle partecipazioni societarie.
L’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto mediante sentenza che ne produca gli effetti (art. 2932 c.c.) può riguardare non solo l’ipotesi del contratto preliminare, ma ogni altra fattispecie dalla quale derivi la stessa obbligazione di prestare il consenso; così che l’obbligo del fiduciario di trasferire, al fiduciante o ad un terzo, il bene di cui sia divenuto titolare in base al rapporto di fiducia, ben può essere eseguito con sentenza che tenga luogo del contratto non concluso per inadempimento del fiduciario al pactum fiduciae.
Ai fini della risarcibilità del danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l’inadempimento della controparte, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto commesso dalla parte: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto. In tema di domanda risarcitoria, vige il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l’opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza. Pertanto, chi agisce per il risarcimento deve allegare e provare l’esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio, di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’inadempiente. Incombe viceversa sulla presunta parte inadempiente l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi a lui imposti. In tema di risarcimento danni, dunque, è onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. Pertanto, quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'art. 2697 c.c. non si limita all’allegazione dell'esistenza del contratto, ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex art. 1218 c.c., l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile.