In caso di udienza in trattazione scritta, l’omesso deposito delle note contenenti le deduzioni di udienza realizza una condotta processuale equivalente alla mancata comparizione.
In caso di rinvio d’udienza in trattazione scritta per mancata comparizione delle parti, il rinnovato mancato deposito delle note scritte nel termine perentorio assegnato comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo.
L’estinzione solleva dalla statuizione sulle spese del giudizio ed evidenzia di per sé l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.