Il diritto di informazione previsto dall’art. 2476, co. 2, c.c. costituisce espressione di un generale potere di controllo spettante al socio di s.r.l. sull’attività gestoria, sia a tutela di propri interessi individuali sia anche al fine di tutelare il generale interesse sociale a una corretta gestione a cura degli amministratori. La tutela riconosciuta ai soci dall’art. 2476 c.c. si impernia sul principio, connaturato al tipo delle società a responsabilità limitata, secondo il quale, ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l’amministrazione della società. Di conseguenza il diritto del socio alla informazione e consultazione della documentazione societaria, quale strumento essenziale con cui si realizza il controllo sulla gestione dell’impresa, non può ritenersi soggetto ad alcun limite temporale, potendo essere esercitato in ogni momento. Non avendo limiti prescrizionali, non è concepibile neppure un limite attinente alla perdita della qualità di socio, alla messa in liquidazione della società ed in generale al decorso del tempo.
Laddove tale accesso sia richiesto con ricorso ex art. 700 c.p.c., il fumus boni iuris non andrà valutato in funzione delle eventuali inziative giudiziarie che possono conseguire all’ottenuta informazione o documentazione ma solo al diritto cautelato, rappresentato appunto dall’informazione o documentazione. Il periculum andrà ritenuto in re ipsa, atteso che il procrastinarsi di atteggiamenti ostruzionistici può pregiudicare l’esercizio del diritto con conseguenze non valutabili in termini monetari, come nel caso in cui la società non possa più, per il tempo trascorso, ottenere informazioni bancarie sui conti da parte della società.