In tema di intestazione fiduciaria di quote societarie, il pactum fiduciae avente ad oggetto partecipazioni di S.r.l. non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e può, pertanto, essere dimostrato anche mediante presunzioni e prove indiziarie. Tuttavia, quando il fiduciante agisca per ottenere il ritrasferimento delle quote ai sensi dell’art. 2932 c.c., la domanda non può essere accolta ove gli elementi allegati non siano gravi, precisi e concordanti, e soprattutto non presentino il carattere dell’univocità quanto all’esistenza di un accordo fiduciario interno obbligatorio.
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali integra una forma di interposizione reale di persona, nella quale il fiduciario acquista effettivamente la titolarità delle quote nei confronti dei terzi, obbligandosi però, in forza di un distinto rapporto interno con il fiduciante, a ritrasferirle a quest’ultimo o a un terzo al verificarsi di una determinata condizione, alla scadenza di un termine o al venir meno della ragione fiduciaria. Ne consegue che chi invoca l’esistenza del rapporto fiduciario deve provare non solo la formale intestazione delle quote in capo al fiduciario, ma anche l’accordo interno che imponga a quest’ultimo l’obbligo di ritrasferimento.
Non sono sufficienti per provare il patto fiduciario la sussistenza di un rapporto coniugale tra le parti, la pregressa esperienza professionale del preteso fiduciante nel settore di attività della società, l’asserita scelta degli amministratori sociali, la presenza di rapporti economici tra i coniugi o l’effettuazione di bonifici in favore del coniuge intestatario, quando tali circostanze risultino equivoche, prive di adeguato riscontro o compatibili con una diversa ricostruzione dei rapporti tra le parti. In particolare, la prova del pactum fiduciae deve ritenersi insussistente ove la convenuta dimostri documentalmente di avere conferito mandato fiduciario a una società fiduciaria per la costituzione della S.r.l., di avere versato con proprie disponibilità le somme destinate al capitale sociale, di avere successivamente acquistato le residue partecipazioni sino a divenire socia unica e di essersi rapportata con amministratori e professionisti quale effettiva titolare della partecipazione. In tale contesto, bonifici eseguiti dal marito in favore della moglie con causale “spese familiari”, anche se temporalmente prossimi a finanziamenti soci effettuati da quest’ultima, non provano la destinazione societaria delle somme né l’esistenza di un vincolo fiduciario. Parimenti, l’eventuale contributo del preteso fiduciante alla gestione operativa della società o la sua attività di supporto agli amministratori non è di per sé dimostrativa della qualità di socio effettivo, potendo essere compatibile con la posizione di dipendente, collaboratore o amministratore di fatto; quest’ultima, peraltro, richiede la prova del compimento stabile e significativo di atti gestori qualificanti. La qualità di amministratore di fatto, anche se provata, non implica automaticamente la titolarità sostanziale delle quote.